CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto quale furto aggravato e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 11 settembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, volto ad invocare un più tenue trattamento sanzionatorio, è inammissibile, atteso che solo l'irrogazione cli una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retribut:iva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276'932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412. del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec