CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39955/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il motivo di ricorso che contesta la responsabilità del ricorrente e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: non sussiste contraddizione logica tra l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo e la mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi lieve poiché, sia pure sinteticamente, la Corte di appello ha evidenziato la stabilità e l'inserimento dell'imputato in un ampio contesto criminale, connotati che non sono logicamente incompatibili con l'assoluzione poiché il reato associativo presuppone la prova di un contributo all'organizzazione criminale, e che rafforzano le argomentazioni della sentenza di primo grado nella quale era stata evidenziata la "capacità di approvvigionamento" dell'imputato al fine di alimentare il traffico di stupefacenti nel quale era impegnato. Le argomentazioni dei giudici del merito non sono manifestamente illogiche e, a ben vedere, il ricorso propone una valutazione alternativa delle risultanze probatorie che, come noto, non è proponibile nel giudizio per cassazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende