CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39700/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che: - l'appello, riqualificato correttamente in ricorso (Sez. 4, n. 24882 del 29/04/2025, Gerace, Rv. 288421 - 01; Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Aveta, Rv. 287878 - 01), è stato presentato da difensore che non era iscritto al momento di redazione dell'impugnazione all'albo speciale presso la Corte di Cassazione (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha firmato l'atto di appello, è stato abilitato a patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori dal 19 settembre 2025. L'atto di appello è invece del 12 maggio 2023); -di conseguenza, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il pr si