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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 34743/2026

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olzanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bolzano, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse di OrazioDi [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'espunzione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2,d.P.R. n. 309 del 1990 dal reato di violazione della normativa in materia distupefacenti giudicato con sentenza dello stesso Tribunale in data 23 ottobre2023, irrevocabile il 19.9.2025, riportato nell'ordine di esecuzione di peneconcorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diBolzano in data 28 marzo 2026.A sostegno della decisione, ha osservato che l'aggravante dell’ingentequantitativo dello stupefacente non poteva essere esclusa perché certamentecontestata: l’imputazione, infatti, sebbene recante la sola menzione dell’art. 80d.P.R. n. 309 del 1990, faceva chiarissimo riferimento al superamento dellasoglia di 500 milligrammi prevista dalla legge, mentre le altre ipotesi purcontemplate da detta norma riguardavano fattispecie non pertinenti rispetto alcaso in scrutinio.Ha, inoltre, rilevato a conforto di tale affermazione, che il Giudice di merito,nella verifica della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., avevafatto espresso riferimento al bilanciamento tra la circostanza dell’”ingentequantitativo” e le circostanze attenuanti generiche.2.

Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del propriodifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione e deduce, con tredistinti motivi, la violazione degli artt. 646 cod. proc. pen. e 4-bis legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.), l’art. 666, comma 7, cod. proc. pen. in punto diritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del1990.2.1.

Con il primo e secondo motivo, il ricorrente – dopo aver premesso chela sentenza di condanna del Tribunale di Bolzano, irrevocabile il 19.9.2025, nonrecava nel dispositivo la menzione dell’aggravante – ha avversato l’ordinanza delGiudice dell’esecuzione rilevando che l'aggravante in parola non sarebbe statacontestata né sotto il profilo fattuale, né con l’indicazione degli articoli di leggeviolati.Pertanto, indipendentemente da qualunque considerazione sulla ritenutasussistenza dell’aggravante (eventualmente inferibile dalla motivazione deigiudici di merito), resterebbe insuperabile il dato oggettivo della sua mancatacontestazione.

Giusta la tesi del ricorrente, dovrebbe qui applicarsi il principio ditassatività ai sensi del quale le cause ostative alla sospensione della pena devonodesumersi univocamente dal titolo di reato della sentenza di condanna, senzaalcun margine di interpretazione.2.2.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 666, comma 7, cod.proc. pen.Il macroscopico errore interpretativo del Giudice dell’esecuzione si sarebberiverberato sulla possibilità per il condannato di fare richiesta di misurealternative.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 5 giugno 2026, ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento più volte espresso daquesta Corte secondo cui «in tema di esecuzione della pena e delle misure disicurezza reali, il giudice è tenuto a interpretare il giudicato e a renderneesplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti glielementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai finidell'accoglimento o meno dell'istanza» (Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025,266624; Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063).Condiviso corollario di tale principio è quello secondo cui il giudicedell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nei casi di dubbio, ètenuto ad avvalersi dei poteri d'interpretazione e d'integrazione della sentenza,di cui all'art. 666, 5 comma, cod. proc. pen. e che, a tale fine, nel rendereesplicita la portata del giudicato, deve avvalersi degli elementi non solodesumibili dalla sentenza, ma anche dagli altri atti processuali, con l'esclusivolimite di immodificabilità del giudicato.3.

A tale principio il Giudice dell’esecuzione si è attenuto poiché hacorrettamente osservato che il riferimento all’aggravante della ingente quantitàdi stupefacente poteva inferirsi in modo inequivoco, indipendentemente dallamancata formale indicazione del secondo comma dell’art. 80 del d.P.R. n. 309del 1990, posto che nell’imputazione tale aggravante era espressamente indicata(«ingente quantitativo») oltre che attraverso il riferimento al quantitativosuperiore alla soglia di 500 milligrammi.Conseguentemente è destituita di qualsiasi fondamento la censura in ordineall’asserita incidenza dell’”errore” sulla possibilità del condannato di fare richiestadi misure alternative, cui peraltro è possibile accedere anche ove il soggetto siaristretto in Istituto di pena.4.

Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili dicolpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare,in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olzanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bolzano, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, formulata nell'interesse di OrazioDi [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'espunzione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2,d.P.R. n. 309 del 1990 dal reato di violazione della normativa in materia distupefacenti giudicato con sentenza dello stesso Tribunale in data 23 ottobre2023, irrevocabile il 19.9.2025, riportato nell'ordine di esecuzione di peneconcorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diBolzano in data 28 marzo 2026.A sostegno della decisione, ha osservato che l'aggravante dell’ingentequantitativo dello stupefacente non poteva essere esclusa perché certamentecontestata: l’imputazione, infatti, sebbene recante la sola menzione dell’art. 80d.P.R. n. 309 del 1990, faceva chiarissimo riferimento al superamento dellasoglia di 500 milligrammi prevista dalla legge, mentre le altre ipotesi purcontemplate da detta norma riguardavano fattispecie non pertinenti rispetto alcaso in scrutinio.Ha, inoltre, rilevato a conforto di tale affermazione, che il Giudice di merito,nella verifica della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., avevafatto espresso riferimento al bilanciamento tra la circostanza dell’”ingentequantitativo” e le circostanze attenuanti generiche.2. Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del propriodifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione e deduce, con tredistinti motivi, la violazione degli artt. 646 cod. proc. pen. e 4-bis legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.), l’art. 666, comma 7, cod. proc. pen. in punto diritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del1990.2.1. Con il primo e secondo motivo, il ricorrente – dopo aver premesso chela sentenza di condanna del Tribunale di Bolzano, irrevocabile il 19.9.2025, nonrecava nel dispositivo la menzione dell’aggravante – ha avversato l’ordinanza delGiudice dell’esecuzione rilevando che l'aggravante in parola non sarebbe statacontestata né sotto il profilo fattuale, né con l’indicazione degli articoli di leggeviolati.Pertanto, indipendentemente da qualunque considerazione sulla ritenutasussistenza dell’aggravante (eventualmente inferibile dalla motivazione deigiudici di merito), resterebbe insuperabile il dato oggettivo della sua mancatacontestazione. Giusta la tesi del ricorrente, dovrebbe qui applicarsi il principio ditassatività ai sensi del quale le cause ostative alla sospensione della pena devonodesumersi univocamente dal titolo di reato della sentenza di condanna, senzaalcun margine di interpretazione.2.2. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 666, comma 7, cod.proc. pen.Il macroscopico errore interpretativo del Giudice dell’esecuzione si sarebberiverberato sulla possibilità per il condannato di fare richiesta di misurealternative.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata il 5 giugno 2026, ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento più volte espresso daquesta Corte secondo cui «in tema di esecuzione della pena e delle misure disicurezza reali, il giudice è tenuto a interpretare il giudicato e a renderneesplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti glielementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai finidell'accoglimento o meno dell'istanza» (Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025,266624; Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063).Condiviso corollario di tale principio è quello secondo cui il giudicedell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nei casi di dubbio, ètenuto ad avvalersi dei poteri d'interpretazione e d'integrazione della sentenza,di cui all'art. 666, 5 comma, cod. proc. pen. e che, a tale fine, nel rendereesplicita la portata del giudicato, deve avvalersi degli elementi non solodesumibili dalla sentenza, ma anche dagli altri atti processuali, con l'esclusivolimite di immodificabilità del giudicato.3. A tale principio il Giudice dell’esecuzione si è attenuto poiché hacorrettamente osservato che il riferimento all’aggravante della ingente quantitàdi stupefacente poteva inferirsi in modo inequivoco, indipendentemente dallamancata formale indicazione del secondo comma dell’art. 80 del d.P.R. n. 309del 1990, posto che nell’imputazione tale aggravante era espressamente indicata(«ingente quantitativo») oltre che attraverso il riferimento al quantitativosuperiore alla soglia di 500 milligrammi.Conseguentemente è destituita di qualsiasi fondamento la censura in ordineall’asserita incidenza dell’”errore” sulla possibilità del condannato di fare richiestadi misure alternative, cui peraltro è possibile accedere anche ove il soggetto siaristretto in Istituto di pena.4. Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili dicolpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare,in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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