CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22335/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]„ ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui aiVai-t. 73, (a:aeree', 1, 309/90/ per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente Oe., t:po cocaina (grammi 24 circa) ed hashish (grammi 130 circa), RiieVald a motivi d; ia difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per :i mancato riconoscimento della fattispecie della lieve entità. Ritenuto che !a sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva nella condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309;90 sulla base di una serie di elementi (circostanze del fatto, signifleative dato porider e, diver,Aà delle sostanze, detenzione di materiaict idoneo ai confezionarnento n8osj della sostanza stupefacente, detenzione di un blocco di appunti con annotazioni di conti riconducibili all'attività di spaccio) lecita e della rilevante capacità efi diffusione sui mercato deoii stubefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Considerato che la motivazione è coerente con i principi stabiliti in sede di ledittii-nità riella pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U„ n. 51063 dei 77/89/2018, 274075 01), :n cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva cegli elementi della fattispecie concreta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremiia in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il Peside1nte [OSCURATO:PERSONA] DonatlL Ferranti OfPOrrf,ATA ' A i 026 So,911'.5 2