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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 19623/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORVEGLIANZA di Firenze.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTOMarcello Verdiani avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze inordine a reclamo ex art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.)ha propostopersonalmente ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017,data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltàdell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso percassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a penad’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore dellacassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in eurotremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di Firenze.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTOMarcello Verdiani avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze inordine a reclamo ex art. 35-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.)ha propostopersonalmente ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017,data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltàdell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso percassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a penad’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore dellacassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in eurotremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19623/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris