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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38661/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA].

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe , il Tribunale di Monza ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies, cod. strada (fatto del 28.2.2021).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando(in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata omologazione dell’etilometro.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla inutilizzabilità dello strumento etilometrico per mancanza di verifiche primitiva, periodiche e taratura.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ad accertamento effettuato senza le verifiche preliminari, prima e dopo il test strumentale.

IV) Omessa motivazione in ordine alla subordinata richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., formulata in sede di discussione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alla richiesta di riconoscimento dell’esimente ex art. 131-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Monza.

4. I primi tremotivi di ricorso sono inammissibili.

4.1. Il primo motivo deborda nel merito e non considera che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CSRPAD) è legittimato a rilasciare le certificazioni di omologazione in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la DirezioneGenerale della Motorizzazione Civile e delle competenze attribuite, secondo quanto disciplinato dall’art. 379 del regolamento di attuazione del Codice dellastrada.

4.2. Il secondo motivo sviluppa una non consentita censura in fatto in ordine alla affidabilità dello strumento etilometrico e alle verifiche periodiche di utilizzabilità, a fronte di un accertamento del Tribunale che ha insindacabilmente appurato come dal libretto metrologico risultino effettuate le operazioni di calibratura e taratura, sia primitive sia periodiche, nei termini previsti dalla legge.

L'analisi e la valutazione diretta degli scontrini attestanti le verifiche periodiche, nei termini dedotti nel mezzo di impugnazione, non è operazione ammissibile nel giudizio di legittimità poiché attiene al merito dellavalutazione espressa.

4.3. Anche la terza doglianza svolge una inammissibile censura di merito.La sentenza impugnata osserva fondatamente che non sussiste alcun obbligo di verificapreliminare normativamente disciplinato: l'art. 5 del d.m. 196/1990 pone acarico degli agenti accertatori soltanto l'obbligo di verificare che gli apparecchi utilizzati appartengano al tipo omologato e siano in regola con le prescritte verifiche periodiche ; per il resto, l'apparecchio procede in autonomia all'autodiagnosi prima di ogni prova.

Neanche l'obbligo dei due minuti di intervallo affinché il test possa essere considerato valido è previsto dalla normativa ovvero dal manuale d'uso dello strumento .

La Corte di cassazione , inoltre, non può essere chiamata a valutare il pri ncipio scientifico richiamato (peraltro apoditticamente) nel ricorso (legge di Henry).

In ogni caso, i n tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550 -01), onere che nel presente procedimento non è stato assolto dalla difesa, secondo quanto riscontrato dal giudice di meritomediante una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

5. L’ultimo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Risulta dagli atti che, in sede di discussione, la difesa dell’imputato aveva concluso anche per il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen.

Il Tribunale ha omesso di motivare su tale esplicita richiesta difensiva, incorrendo nel vizio motivazionale dedotto dal ricorrente.

6. Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente l’istituto dell’art. 131 - bis cod. pen., ed il rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe , il Tribunale di Monza ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2-sexies, cod. strada (fatto del 28.2.2021). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando(in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata omologazione dell’etilometro. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla inutilizzabilità dello strumento etilometrico per mancanza di verifiche primitiva, periodiche e taratura. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ad accertamento effettuato senza le verifiche preliminari, prima e dopo il test strumentale. IV) Omessa motivazione in ordine alla subordinata richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., formulata in sede di discussione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alla richiesta di riconoscimento dell’esimente ex art. 131-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Monza. 4. I primi tremotivi di ricorso sono inammissibili. 4.1. Il primo motivo deborda nel merito e non considera che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CSRPAD) è legittimato a rilasciare le certificazioni di omologazione in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la DirezioneGenerale della Motorizzazione Civile e delle competenze attribuite, secondo quanto disciplinato dall’art. 379 del regolamento di attuazione del Codice dellastrada. 4.2. Il secondo motivo sviluppa una non consentita censura in fatto in ordine alla affidabilità dello strumento etilometrico e alle verifiche periodiche di utilizzabilità, a fronte di un accertamento del Tribunale che ha insindacabilmente appurato come dal libretto metrologico risultino effettuate le operazioni di calibratura e taratura, sia primitive sia periodiche, nei termini previsti dalla legge. L'analisi e la valutazione diretta degli scontrini attestanti le verifiche periodiche, nei termini dedotti nel mezzo di impugnazione, non è operazione ammissibile nel giudizio di legittimità poiché attiene al merito dellavalutazione espressa. 4.3. Anche la terza doglianza svolge una inammissibile censura di merito.La sentenza impugnata osserva fondatamente che non sussiste alcun obbligo di verificapreliminare normativamente disciplinato: l'art. 5 del d.m. 196/1990 pone acarico degli agenti accertatori soltanto l'obbligo di verificare che gli apparecchi utilizzati appartengano al tipo omologato e siano in regola con le prescritte verifiche periodiche ; per il resto, l'apparecchio procede in autonomia all'autodiagnosi prima di ogni prova. Neanche l'obbligo dei due minuti di intervallo affinché il test possa essere considerato valido è previsto dalla normativa ovvero dal manuale d'uso dello strumento . La Corte di cassazione , inoltre, non può essere chiamata a valutare il pri ncipio scientifico richiamato (peraltro apoditticamente) nel ricorso (legge di Henry). In ogni caso, i n tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550 -01), onere che nel presente procedimento non è stato assolto dalla difesa, secondo quanto riscontrato dal giudice di meritomediante una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 5. L’ultimo motivo di ricorso è, invece, fondato. Risulta dagli atti che, in sede di discussione, la difesa dell’imputato aveva concluso anche per il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen. Il Tribunale ha omesso di motivare su tale esplicita richiesta difensiva, incorrendo nel vizio motivazionale dedotto dal ricorrente. 6. Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente l’istituto dell’art. 131 - bis cod. pen., ed il rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il
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