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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 38980/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11963/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, in via della Scrofa, 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - 1 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 avverso la sentenza n. 2425 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contestava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’esecuzione forzata minacciata con l’atto di precetto notificato il 30/5/2014 e fondato su titolo esecutivo costituito dal verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Taranto in data 18/3/2013; in particolare, l’opponente Miccoli affermava di aver pagato interamente le spese processuali e per consulenze relative ad una causa intrapresa dai coniugi e che aveva decurtato dall’assegno di mantenimento dovuto alla Valente gli importi anticipati per quest’ultima.

Si costituiva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando la compensabilità del proprio credito con quello vantato dall’opponente. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Taranto accoglieva l’opposizione in ragione della compensazione legale tra i crediti delle parti.

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2425 del 2/10/2018, respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ., per avere il giudice di merito 2 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 erroneamente applicato i principî in materia di compensazione tra crediti, pur difettando nella fattispecie i presupposti e, in particolare, mancando al controcredito vantato dal Miccoli i requisiti di certezza (essendo lo stesso contestato dall’odierna ricorrente, anche con eccezione di avvenuto pagamento), liquidità ed esigibilità.

La censura si articola in plurime censure attinenti ai requisiti normativi per la compensazione tra crediti.

Nel richiamare i principî di Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, l’odierna ricorrente eccepisce l’inammissibilità della compensazione ex art. 1243 cod. civ. quando del controcredito sia contestata l’esistenza e sostiene di aver svolto tale contestazione affermando l’intervenuto pagamento estintivo del credito.

Il motivo – in parte inammissibile perché la Valente, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., omette di riportare nel ricorso l’esatto contenuto delle difese svolte nei gradi di merito, impedendo così di comprendere il tenore delle contestazioni mosse – è comunque infondato.

Da quanto è possibile desumere dall’atto introduttivo, la ricorrente non ha contestato l’esistenza del controcredito (l’an) del Miccoli (il che avrebbe impedito l’operatività della compensazione, secondo quanto affermato nella richiamata pronuncia di legittimità: «Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione … il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale»; analogamente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 31359 del 04/12/2018, Rv. 651827-01), bensì la sua sopravvenuta estinzione a seguito di intervenuto pagamento, circostanza rimasta, tuttavia, priva di supporto probatorio (il giudice di merito esplicitamente rileva che «la documentazione prodotta, in termini di 3 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 estratto conto bancario e matrici di assegni, non è probante a sostegno dell’asserita attività solutoria, non evincendosi da essa la causa debendi e la parte beneficiaria dei pagamenti»).

In altre parole, un conto è affermare l’insussistenza originaria di un credito (la cui prova spetta a chi se ne affermi titolare), un altro è asserire che lo stesso esiste (rectius, è esistito), così implicitamente riconoscendo la sua insorgenza, ma che è sopraggiunta una causa estintiva (con onere probatorio in capo al debitore, come ha correttamente osservato il giudice d’appello).

Il Tribunale di Taranto ha, quindi, ritenuto certo il credito restitutorio (per Euro 6.092,08) del Miccoli (sul quale incombeva il relativo onere probatorio) per avere questo sostenuto spese per un giudizio intrapreso da entrambi i coniugi, posto che l’affermazione della Valente circa l’intervenuta estinzione del credito (rimasta sfornita di prova) era in contrasto con la contestazione riguardante la sua originaria sussistenza e tale contraddittorietà manifesta, tra l’altro, la pretestuosità della difesa spiegata (in proposito, proprio la già citata Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, ha statuito che «… accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di “liquidità” processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo … L’ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l’art. 1243 cod. civ., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza – a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata – lo espunge dalla compensazione giudiziale.»). 4 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Non può, poi, formare oggetto di censura nel giudizio di legittimità la valutazione del giudice di merito riguardo alla facile e pronta liquidabilità del controcredito (sul punto, ancora, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016) la quale, peraltro, nella fattispecie è stata desunta dalla incontestata «posizione processuale assunta dai coniugi nel giudizio n. 2582/2006, definito con sentenza n. 1461/2012» e dagli «esborsi relativi a tale giudizio», parimenti incontroversi.

2. È inammissibile il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ., per essere stata ritenuta ammissibile un’opposizione all’esecuzione forzata, promossa sulla scorta di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in base ad un preteso controcredito che il Miccoli avrebbe dovuto opporre nel giudizio in cui il predetto titolo si era formato.

Senza rispettare l’art. 366 cod. proc. civ., la ricorrente ha omesso, nell’esposizione del fatto processuale, di specificare gli elementi dai quali desumere la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, circostanza che, peraltro, è contestata dal controricorrente, il quale afferma che la deduzione della Valente è stata svolta soltanto nella memoria di replica alla conclusionale avversaria, oltretutto tardivamente depositata, nel grado d’appello.

Anche nel merito, poi, la censura è infondata.

Il principio generale secondo cui «in tema di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo» (ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020, Rv. 657019-01) non è applicabile de plano al 5 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 titolo esecutivo azionato dalla Valente, stante la «peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, che ha escluso la deducibilità, con l’opposizione ex art.615 cod. proc. civ., di fatti sopravvenuti); infatti, nel giudizio di separazione o divorzio (e similari) manca l’accertamento di un pregresso credito al quale opporre un controcredito (si determina, invece, un credito pro futuro) e, comunque, la deduzione di fatti estintivi (come la compensazione con diversi crediti) non è ammessa dal rito speciale (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017, Rv. 644268-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006, Rv. 595074-01).

3. Col terzo motivo si censura la decisione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 143 cod. civ., in quanto la spesa sostenuta dal Miccoli (e opposta come controcredito nei confronti della Valente) era stata effettuata per soddisfare bisogni della famiglia, con la conseguenza che la pattuizione del diritto alla restituzione (anche parziale) dell’esborso deve essere rigorosamente provata dal coniuge che assuma di essere creditore.

Il motivo è inammissibile, in quanto irrispettoso dei canoni dell’art.366 cod. proc. civ., poiché manca, nell’esposizione del fatto processuale, qualsivoglia indicazione circa la deduzione della questione in primo grado, la relativa decisione del giudice di prime cure e la sua riproposizione come motivo d’appello, elementi peraltro essenziali al fine di superare l’eccezione di giudicato interno avanzata dal controricorrente; inoltre, la ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 143 cod. civ., omette di esaminare il contenuto precettivo della norma e di confutare, mediante specifiche argomentazioni intellegibili 6 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 ed esaurienti, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo o con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, sicché la censura non soddisfa il requisito di specificità.

4. È inammissibile pure il quarto motivo, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 447 e 1246, n. 5, cod. civ., per essere stata ammessa la compensazione col credito alimentare della Valente (trattandosi di assegno di mantenimento al coniuge separato).

Al pari di quanto rilevato in ordine al terzo motivo, il ricorso, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., non contiene specificazioni riguardo alla deduzione della questione nel giudizio di merito, alle statuizioni del Giudice di Pace e alla formulazione di un motivo d’appello sul punto (anzi, il controricorrente eccepisce il giudicato interno).

Ad ogni buon conto, questa stessa Sezione – con specifico e preciso riferimento al solo contributo per il mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione – ha escluso «che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615, cod. proc. civ., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione», poiché non trova applicazione, in difetto di un “credito alimentare”, l’art. 447, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

6. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di 7 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 settembre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) 8 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11963/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, in via della Scrofa, 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - 1 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 avverso la sentenza n. 2425 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contestava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’esecuzione forzata minacciata con l’atto di precetto notificato il 30/5/2014 e fondato su titolo esecutivo costituito dal verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Taranto in data 18/3/2013; in particolare, l’opponente Miccoli affermava di aver pagato interamente le spese processuali e per consulenze relative ad una causa intrapresa dai coniugi e che aveva decurtato dall’assegno di mantenimento dovuto alla Valente gli importi anticipati per quest’ultima. Si costituiva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando la compensabilità del proprio credito con quello vantato dall’opponente. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Taranto accoglieva l’opposizione in ragione della compensazione legale tra i crediti delle parti. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 2425 del 2/10/2018, respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ., per avere il giudice di merito 2 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 erroneamente applicato i principî in materia di compensazione tra crediti, pur difettando nella fattispecie i presupposti e, in particolare, mancando al controcredito vantato dal Miccoli i requisiti di certezza (essendo lo stesso contestato dall’odierna ricorrente, anche con eccezione di avvenuto pagamento), liquidità ed esigibilità. La censura si articola in plurime censure attinenti ai requisiti normativi per la compensazione tra crediti. Nel richiamare i principî di Cass., Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, l’odierna ricorrente eccepisce l’inammissibilità della compensazione ex art. 1243 cod. civ. quando del controcredito sia contestata l’esistenza e sostiene di aver svolto tale contestazione affermando l’intervenuto pagamento estintivo del credito. Il motivo – in parte inammissibile perché la Valente, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., omette di riportare nel ricorso l’esatto contenuto delle difese svolte nei gradi di merito, impedendo così di comprendere il tenore delle contestazioni mosse – è comunque infondato. Da quanto è possibile desumere dall’atto introduttivo, la ricorrente non ha contestato l’esistenza del controcredito (l’an) del Miccoli (il che avrebbe impedito l’operatività della compensazione, secondo quanto affermato nella richiamata pronuncia di legittimità: «Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione … il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale»; analogamente, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 31359 del 04/12/2018, Rv. 651827-01), bensì la sua sopravvenuta estinzione a seguito di intervenuto pagamento, circostanza rimasta, tuttavia, priva di supporto probatorio (il giudice di merito esplicitamente rileva che «la documentazione prodotta, in termini di 3 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 estratto conto bancario e matrici di assegni, non è probante a sostegno dell’asserita attività solutoria, non evincendosi da essa la causa debendi e la parte beneficiaria dei pagamenti»). In altre parole, un conto è affermare l’insussistenza originaria di un credito (la cui prova spetta a chi se ne affermi titolare), un altro è asserire che lo stesso esiste (rectius, è esistito), così implicitamente riconoscendo la sua insorgenza, ma che è sopraggiunta una causa estintiva (con onere probatorio in capo al debitore, come ha correttamente osservato il giudice d’appello). Il Tribunale di Taranto ha, quindi, ritenuto certo il credito restitutorio (per Euro 6.092,08) del Miccoli (sul quale incombeva il relativo onere probatorio) per avere questo sostenuto spese per un giudizio intrapreso da entrambi i coniugi, posto che l’affermazione della Valente circa l’intervenuta estinzione del credito (rimasta sfornita di prova) era in contrasto con la contestazione riguardante la sua originaria sussistenza e tale contraddittorietà manifesta, tra l’altro, la pretestuosità della difesa spiegata (in proposito, proprio la già citata Cass., Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016, ha statuito che «… accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di “liquidità” processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo … L’ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l’art. 1243 cod. civ., secondo comma, è infatti limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza – a meno che essa sia prima facie pretestuosa e infondata – lo espunge dalla compensazione giudiziale.»). 4 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Non può, poi, formare oggetto di censura nel giudizio di legittimità la valutazione del giudice di merito riguardo alla facile e pronta liquidabilità del controcredito (sul punto, ancora, Cass., Sez. U, Sentenza n. 23225 del 15/11/2016) la quale, peraltro, nella fattispecie è stata desunta dalla incontestata «posizione processuale assunta dai coniugi nel giudizio n. 2582/2006, definito con sentenza n. 1461/2012» e dagli «esborsi relativi a tale giudizio», parimenti incontroversi. 2. È inammissibile il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ., per essere stata ritenuta ammissibile un’opposizione all’esecuzione forzata, promossa sulla scorta di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in base ad un preteso controcredito che il Miccoli avrebbe dovuto opporre nel giudizio in cui il predetto titolo si era formato. Senza rispettare l’art. 366 cod. proc. civ., la ricorrente ha omesso, nell’esposizione del fatto processuale, di specificare gli elementi dai quali desumere la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, circostanza che, peraltro, è contestata dal controricorrente, il quale afferma che la deduzione della Valente è stata svolta soltanto nella memoria di replica alla conclusionale avversaria, oltretutto tardivamente depositata, nel grado d’appello. Anche nel merito, poi, la censura è infondata. Il principio generale secondo cui «in tema di opposizione all’esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo» (ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020, Rv. 657019-01) non è applicabile de plano al 5 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 titolo esecutivo azionato dalla Valente, stante la «peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche conseguenti a pronunce di separazione o divorzio» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17689 del 02/07/2019, che ha escluso la deducibilità, con l’opposizione ex art.615 cod. proc. civ., di fatti sopravvenuti); infatti, nel giudizio di separazione o divorzio (e similari) manca l’accertamento di un pregresso credito al quale opporre un controcredito (si determina, invece, un credito pro futuro) e, comunque, la deduzione di fatti estintivi (come la compensazione con diversi crediti) non è ammessa dal rito speciale (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017, Rv. 644268-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006, Rv. 595074-01). 3. Col terzo motivo si censura la decisione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 143 cod. civ., in quanto la spesa sostenuta dal Miccoli (e opposta come controcredito nei confronti della Valente) era stata effettuata per soddisfare bisogni della famiglia, con la conseguenza che la pattuizione del diritto alla restituzione (anche parziale) dell’esborso deve essere rigorosamente provata dal coniuge che assuma di essere creditore. Il motivo è inammissibile, in quanto irrispettoso dei canoni dell’art.366 cod. proc. civ., poiché manca, nell’esposizione del fatto processuale, qualsivoglia indicazione circa la deduzione della questione in primo grado, la relativa decisione del giudice di prime cure e la sua riproposizione come motivo d’appello, elementi peraltro essenziali al fine di superare l’eccezione di giudicato interno avanzata dal controricorrente; inoltre, la ricorrente, nel denunciare la violazione dell’art. 143 cod. civ., omette di esaminare il contenuto precettivo della norma e di confutare, mediante specifiche argomentazioni intellegibili 6 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 ed esaurienti, le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo o con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, sicché la censura non soddisfa il requisito di specificità. 4. È inammissibile pure il quarto motivo, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 447 e 1246, n. 5, cod. civ., per essere stata ammessa la compensazione col credito alimentare della Valente (trattandosi di assegno di mantenimento al coniuge separato). Al pari di quanto rilevato in ordine al terzo motivo, il ricorso, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., non contiene specificazioni riguardo alla deduzione della questione nel giudizio di merito, alle statuizioni del Giudice di Pace e alla formulazione di un motivo d’appello sul punto (anzi, il controricorrente eccepisce il giudicato interno). Ad ogni buon conto, questa stessa Sezione – con specifico e preciso riferimento al solo contributo per il mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione – ha escluso «che al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione, ex art. 615, cod. proc. civ., un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione», poiché non trova applicazione, in difetto di un “credito alimentare”, l’art. 447, comma 2, cod. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 6. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di 7 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 11963/2019 Numero sezionale 2106/2021 Numero di raccolta generale 38980/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) 8 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #
Sentenza Cassazione n. 38980/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris