CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LAMEZIA TERMEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 17 agosto 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti dal locale Procuratore della Repubblica in relazione alla pena di due mesi di arresto, irrogatagli con sentenza del 26 gennaio 2021, nonché alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di tale decisione, che non recava traccia della sospensione condizionale della pena, pure indicata nella parte motiva. Ha, a tal fine, rilevato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto fruire, a cagione dei suoi trascorsi giudiziari, della sospensione condizionale, sicché il riferimento in proposito contenuto nella motivazione deve essere qualificato alla stregua di mero, irrilevante refuso. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce, in primis, violazione della legge processuale per avere il Giudice per le indagini preliminari provveduto sull'istanza de plano, senza fissare apposita camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi di manifesta infondatezza che, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., consentono di dichiarare con decreto l'inammissibilità dell'istanza, in tal modo incorrendo in una tipica ipotesi di nullità assoluta per violazione del contraddittorio. Lamenta, sotto altro aspetto, che il giudice dell'esecuzione si è determinato sul presupposto che la divergenza tra motivazione e dispositivo integrasse un semplice errore materiale, emendabile attraverso la procedura prevista dall'art.130 cod. proc. pen., senza considerare che tale procedura, per giurisprudenza consolidata, non può essere utilizzata ai fini dell'eliminazione della sospensione condizionale della pena, erroneamente concessa da parte del giudice della cognizione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.2. Il caso in esame si connota per il contrasto, in ordine alla sospensione condizionale della pena, tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione depositata entro il termine indicato in sentenza, situazione che, per conforme e condiviso indirizzo ermeneutico, non determina nullità della sentenza e si risolve, piuttosto, con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375 - 01; Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01; Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Corrado, Rv. 250400 - 01). D'altro canto, che la volontà del Giudice per le indagini preliminari fosse quella trasfusa nel dispositivo e che, dunque, il riferimento alla sospensione condizionale inserito nell'ultimo periodo della motivazione costituisce nulla più che un involontario refuso è confermato dal curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel momento in cui è stata emessa la sentenza de qua agitur, era gravato da due precedenti condanne per delitto — delle quali, peraltro, il Giudice per le indagini preliminari ha dato espressamente atto ai fini del diniego delle circostanza attenuanti generiche — radicalmente ostative, anche per l'entità delle pene irrogate, alla sospensione di quella in tale occasione applicatagli. Erra, dunque, il ricorrente nel sostenere che la successione degli eventi processuali possa averlo indotto a supporre che il giudice avesse inteso concedergli la sospensione condizionale della pena e di avere, pertanto, rinunziato a proporre un'impugnazione che, è agevole notare, sarebbe stata senz'altro infruttuosa ove diretta a conseguire un beneficio cui egli non avrebbe potuto accedere. Rebus sic stantibus, l'istanza rivolta da [OSCURATO:PERSONA] al giudice dell'esecuzione, mirante ad ottenere un risultato — la correzione del dispositivo, mediante adeguamento alla motivazione, con conseguente sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dal competente ufficio di procura — che, per le ragioni sopra esplicate, non avrebbe potuto essere legittimamente conseguito, è stato correttamente qualificata in termini di manifesta infondatezza, ciò che ha indotto il Giudice per le indagini preliminari a provvedere de plano, in forza del disposto dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., adottando una decisione che, al di là dell'impreciso riferimento al rigetto, anziché all'inammissibilità, si è tradotta nell'attestazione della piena legittimità del dispositivo di sentenza e, implicitamente, dell'ordine di esecuzione per la carcerazione che è derivato dalla sua irrevocabilità. 3. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento