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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13460/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna perktireat4) di cui all'art. 336 e 651 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione.

La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reatolsortolineando, a carico della ricorrente, il contegno ostruzionistico e le condotte minatorie tenute nei confronti degli agenti e la manifesta infondatezza, frutto di una convinzione di natura congetturale sviluppata ex post, di un comportamento abusivo degli agenti che avrebbero dovuto eseguire la notifica di un atto.

Anche la contestazione della configurabilità del reato di cui all'art. 651 cod. pen. è fondata su una pretesa priva di fondamento, poiché la ricorrente reputava superflua l'esibizione del documento di identificazione.

La reiterazione delle condotte illecite è stata, del tutto ragionevolmente, ritenuta ostativa ad una valutazione di minima offensività dei fatti.

Parimenti è logicamente motivata l'applicazione della recidiva poiché la condotta tenuta denota la pervicace volontà di violazione della legge penale ed esprime una pericolosità sociale di significativo rilievo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna perktireat4) di cui all'art. 336 e 651 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione. La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reatolsortolineando, a carico della ricorrente, il contegno ostruzionistico e le condotte minatorie tenute nei confronti degli agenti e la manifesta infondatezza, frutto di una convinzione di natura congetturale sviluppata ex post, di un comportamento abusivo degli agenti che avrebbero dovuto eseguire la notifica di un atto. Anche la contestazione della configurabilità del reato di cui all'art. 651 cod. pen. è fondata su una pretesa priva di fondamento, poiché la ricorrente reputava superflua l'esibizione del documento di identificazione. La reiterazione delle condotte illecite è stata, del tutto ragionevolmente, ritenuta ostativa ad una valutazione di minima offensività dei fatti. Parimenti è logicamente motivata l'applicazione della recidiva poiché la condotta tenuta denota la pervicace volontà di violazione della legge penale ed esprime una pericolosità sociale di significativo rilievo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 13460/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris