Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 11609/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/01/1972 avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Catania dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 64, 65, 71 e 72 d.P.R. n. 380 de 2001 (capo B) e 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), nel resto confermando la decisione di primo grado, la quale aveva disposto, ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, la confisca della consistenza immobiliare e, a norma dell'art. 31 del medesimo d.P.R., la demolizione dell'intero fabbricato.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui lamenta il vizio di motivazione.

Il difensore contesta l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di lottizzazione abusiva, nonostante le procedure di vendita degli immobili siano state eseguite mediante l'intervento del notaio, elemento che depone per la buona fede dell'imputato.

La Corte di merito, inoltre, non avrebbe tenuto in considerazione la sentenza emessa dalla medesima Corte il 18 gennaio 2018, per gli stessi fatti, a carico di alcuni soggetti (vicini di casa del Criscione e tecnici che si occuparono della costruzione degli immobili), nei cui confronti, in sede di appello, era stata dichiarata la prescrizione dei reati - gli stessi ascritti al ricorrente - con revoca dell'ordine di demolizione dei fabbricati.

3. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito indicati.

4. Va premesso che la Corte di appello è incorsa in una svista, dal momento che già il Tribunale aveva dichiarato estinti tutti i reati ascritti al Criscione, nei cui confronti, peraltro, il Tribunale aveva accertato i requisiti oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva al solo fine di disporre la confisca del terreno.

5. Ciò chiarito, inammissibili sono le censure con cui, in maniera peraltro del tutto generica, si contesta l'affermazione della penale responsabilità per il (solo) reato di lottizzazione abusiva, dovendosi, al proposito, richiamare il consolidato principio secondo cui la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014 - dep. 04/03/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013 - dep. 25/10/2013, Giuffrida, Rv. 258441).

Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza degli oggettivi e soggettivi del reato (cfr. p. 3 e p. 4 della sentenza di primo grado), tra l'altro rilevando - a confutazione dell'unico elemento indicato dal ricorrente, ossia la sua buona fede - che il notaio rogante era stato anch'egli partecipe del reato, sebbene poi il Tribunale non abbia disposto, a tal proposito, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il semplice motivo che il reato era ormai prescritto.

6. E' invece fondata la censura relativa all'omessa revoca dell'ordine di demolizione.

Al di là degli esiti processuali della vicenda che ha visto coinvolti altri soggetti in relazione al medesimo reato di lottizzazione abusiva, è dirimente osservare che, come costantemente predicato da questa Corte di legittimità, l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, dep. 28/07/2017, P.G. in c.

Catanzaro,Rv. 270907; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, dep. 23/12/2015, Franchi, Rv. 265616).

7. Nel caso in esame, pertanto, stante la declaratoria di prescrizione emessa sin dal primo grado di giudizio, ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione, statuizione che elimina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione, che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 26/01/2022.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/01/1972 avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Catania dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 64, 65, 71 e 72 d.P.R. n. 380 de 2001 (capo B) e 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), nel resto confermando la decisione di primo grado, la quale aveva disposto, ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, la confisca della consistenza immobiliare e, a norma dell'art. 31 del medesimo d.P.R., la demolizione dell'intero fabbricato. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui lamenta il vizio di motivazione. Il difensore contesta l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di lottizzazione abusiva, nonostante le procedure di vendita degli immobili siano state eseguite mediante l'intervento del notaio, elemento che depone per la buona fede dell'imputato. La Corte di merito, inoltre, non avrebbe tenuto in considerazione la sentenza emessa dalla medesima Corte il 18 gennaio 2018, per gli stessi fatti, a carico di alcuni soggetti (vicini di casa del Criscione e tecnici che si occuparono della costruzione degli immobili), nei cui confronti, in sede di appello, era stata dichiarata la prescrizione dei reati - gli stessi ascritti al ricorrente - con revoca dell'ordine di demolizione dei fabbricati. 3. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito indicati. 4. Va premesso che la Corte di appello è incorsa in una svista, dal momento che già il Tribunale aveva dichiarato estinti tutti i reati ascritti al Criscione, nei cui confronti, peraltro, il Tribunale aveva accertato i requisiti oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva al solo fine di disporre la confisca del terreno. 5. Ciò chiarito, inammissibili sono le censure con cui, in maniera peraltro del tutto generica, si contesta l'affermazione della penale responsabilità per il (solo) reato di lottizzazione abusiva, dovendosi, al proposito, richiamare il consolidato principio secondo cui la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014 - dep. 04/03/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013 - dep. 25/10/2013, Giuffrida, Rv. 258441). Nel caso di specie, peraltro, il Tribunale ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza degli oggettivi e soggettivi del reato (cfr. p. 3 e p. 4 della sentenza di primo grado), tra l'altro rilevando - a confutazione dell'unico elemento indicato dal ricorrente, ossia la sua buona fede - che il notaio rogante era stato anch'egli partecipe del reato, sebbene poi il Tribunale non abbia disposto, a tal proposito, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il semplice motivo che il reato era ormai prescritto. 6. E' invece fondata la censura relativa all'omessa revoca dell'ordine di demolizione. Al di là degli esiti processuali della vicenda che ha visto coinvolti altri soggetti in relazione al medesimo reato di lottizzazione abusiva, è dirimente osservare che, come costantemente predicato da questa Corte di legittimità, l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, dep. 28/07/2017, P.G. in c. Catanzaro,Rv. 270907; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, dep. 23/12/2015, Franchi, Rv. 265616). 7. Nel caso in esame, pertanto, stante la declaratoria di prescrizione emessa sin dal primo grado di giudizio, ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione, statuizione che elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di demolizione, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 26/01/2022. Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 11609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris