CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10683/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n.1831/2023, depositato il 25/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 268/2024Numero sezionale 2158/2025PREMESSO CHENumero di raccolta generale 10683/2026La società F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre per caDsastaa pzubibolincaezio ne 22/04/2026avverso il decreto n. 1831/2023 della Corte d’appello di Napoli, cheha rigettato l’opposizione dalla stessa fatta valere contro il decretomonocratico della medesima Corte d’appello. Tale decreto avevaaccolto la domanda della ricorrente di equa riparazione della duratairragionevole di una procedura fallimentare svolta nei confrontidella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, pendente davanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], al cui passivo la ricorrenteera stata ammessa quale creditore chirografario per l’importo dieuro 3.652,35, liquidando in suo favore euro 3.200 (nella misura dieuro 400 per ciascuno degli otto anni di durata irragionevole), oltreinteressi legali dal 25 gennaio 2023.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.Memoria è stata depositata dalla ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in due motivi.1) Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, come interpretatodalla Corte costituzionale, in relazione all’art. 6 della CEDU, all’art.1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost.: conl’opposizione la ricorrente aveva lamentato che fosse stata ritenutaragionevole la durata di sette anni della procedura fallimentare afronte del numero di ventisette creditori; il decreto impugnato, nelritenere infondata tale censura, ha trascurato quanto statuito dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 36/2016, che hasottolineato come l’intervento normativo sui commi 2-bis e 2-tersia stato caratterizzato dall’intento del legislatore di sottrarre alladiscrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità deltermine per affidarla a una previsione legale di carattere generale;la Corte d’appello, richiamando decisioni relative a domande diequa riparazione proposte prima della novella del 2012, afferma2 di 6Numero registro generale 268/2024Numero sezionale 2158/2025Numero di raccolta generale 10683/2026che l’opponente non avrebbe contestato la complessità dellaData pubblicazione 22/04/2026procedura, non considerando che non era richiesta una specificacontestazione relativa a una circostanza non rilevante ai finidell’accoglimento della domanda.Il motivo è fondato.La formulazione del comma 2-bis dell’art. 2 della legge n. 89/2001,nel prevedere che si considera rispettato il termine ragionevole sela procedura concorsuale si è conclusa in sei anni, detta la misuradi un termine insuscettibile di autonoma valutazione da parte delgiudice perché predeterminata dal legislatore (cfr. al riguardo lapronuncia della Corte costituzionale n. 36/2016 richiamata dallaricorrente e la pronuncia di questa Corte n. 20008/2025). È veroche, come ha di recente puntualizzato questa Corte (v. ancoraCass. n. 20008/2025 cit.), la predeterminazione da parte dellegislatore del termine ragionevole della procedura concorsuale nonesclude che il giudice possa valutare gli elementi indicati nelcomma 2 dello stesso articolo, ossia la complessità del caso,l’oggetto del procedimento e il comportamento delle parti, delgiudice e di ogni altro soggetto durante il processo, per misurare ladurata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato, ma ditale valutazione deve dare conto in motivazione. Nel caso in esame,la Corte d’appello si è invece limitata a fare un generico richiamoalla complessità della procedura fallimentare e ha sostenuto che illegislatore ha fissato “soltanto il limite entro il quale la durata dellaprocedura concorsuale deve essere sempre considerataragionevole”, richiamo non sufficiente per concludere che fosseragionevole la durata di sette anni della procedura.2) Il secondo motivo contesta violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2 della legge n. 89/2001,dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 della CEDU: poiché il fallimentopresupposto era – ed è – ancora pendente la ricorrente avevachiesto nell’atto di opposizione che l’equa riparazione fosse3 di 6Numero registro generale 268/2024Numero sezionale 2158/2025concessa anche per il periodo successivo alla proposizione dellaNumero di raccolta generale 10683/2026domanda iniziale e la Corte d’appello ha erroneamente Ddaitsa aputbtbelicsaozio ne 22/04/2026tale richiesta.Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha ritenuto che, a seguito delle modifiche del2012, che hanno inciso sulla struttura del procedimento di meritooggi articolato in due fasi, la prima destinata a sfociare in undecreto monocratico avverso il quale può essere propostaopposizione, sia consentito al ricorrente estendere la domanda aidanni successivamente subiti unicamente nella fase monitoria. Ilragionamento della Corte d’appello non è corretto.Questa Corte ha più volte sottolineato come l'opposizione di cuiall'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduca un autonomogiudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda,ma realizzi una fase a contraddittorio pieno di un unicoprocedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valerecon il ricorso introduttivo (cfr. per tutte Cass. n. 9728/2020). Nonvi è pertanto ragione per non applicare quanto sostenuto da questaCorte nel sistema anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n.83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, esostanzialmente ripristinato dalla sentenza n. 88/2018 della Cortecostituzionale, secondo cui non può configurarsi alcuna mutatiolibelli nella estensione della domanda di equa riparazione al periodosuccessivo alla data dell'introduzione del giudizio, trattandosi diprotrazione della medesima violazione della ragionevole durata (cfr.Cass. n. 22300/2019 e Cass. n. 1521/2019) e tale integrazionedella originaria domanda può essere oggetto di specificaallegazione da parte del ricorrente nel corso del giudizio diopposizione (si veda al riguardo Cass. n. 3846/2021, che haritenuto ammissibile la richiesta di estensione posta in essere conmemoria depositata prima della decisione dell’opposizione da partedella Corte d’appello).4 di 6Numero registro generale 268/2024Numero sezionale 2158/2025Numero di raccolta generale 10683/2026II. Il ricorso va pertanto accolto e il decreto impugnato deve essereData pubblicazione 22/04/2026cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito: come prescrive l’art. 2, comma 2-bisdella legge 89/2001, il termine ragionevole della proceduraconcorsuale in oggetto va computato in sei anni, così che la duratairragionevole della medesima è stata di anni nove; va inoltrericonosciuta l’ulteriore durata della procedura sino alla decisionedella Corte d’appello; va quindi riconosciuta quale equa riparazionela somma di euro 3.652,35, pari alla somma per la quale laricorrente era stata ammessa allo stato passivo.Quanto alle spese del giudizio, esse vanno poste a carico delMinistero soccombente. Si conferma la liquidazione delle spesedella fase monitoria operata dal giudice monocratico; le spese delgiudizio di opposizione e del presente giudizio sono liquidate indispositivo, considerando quale valore della lite la differenza traquanto riconosciuto in questa sede e quanto liquidato dal giudicedella fase monitoria.Le spese processuali di tutte le fasi vanno distratte in favore deidifensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendonel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamentodell’indennizzo in favore della ricorrente pari alla somma di euro3.652,35, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda;condanna, inoltre, il Ministero della giustizia al pagamento in favoredella ricorrente delle spese del processo, da distrarsi in favore degliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono dichiaratiantistatari, che conferma in euro 284,00, oltre euro 116,30 perspese vive e spese generali per la fase monitoria e liquida in euro332,00, oltre spese generali, per il giudizio di opposizione; in euro480,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali per ilgiudizio di cassazione.5 di 6Numero registro generale 268/2024Numero sezionale 2158/2025Numero di raccolta generale 10683/2026Data pubblicazione 22/04/2026Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della SezioneSeconda civile, in data 9 settembre 2025.La PresidenteMilena Falaschi6 di 6