CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 32975/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Veronaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Verona, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,applicava la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro trentamila dimulta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, D.p.r. 9ottobre 1990, n. 309.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazionedi legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di nonpunibilità ex art. 129 cod. proc. pen., nonché l’eccessività della pena e l’erroneaqualificazione giuridica del fatto.3. Il ricorso, proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. per motivi diversi da quelli previsti dalla legge, va dichiaratoinammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc. pen.4. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministeroe l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza diapplicazione della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza».5. Nel caso di specie, il ricorrente si è doluto della mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. mentre, quanto allaqualificazione giuridica ed alla determinazione della pena, i motivi, soloformalmente denunciati, non prospettano profili che si traducano nella illegalitàdella sanzione inflitta.6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimentoanche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della sommaequitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]