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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01032/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte di appello di MIlano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 maggio 2023, il Tribunale di Milano assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018, conv. in I. n. 132 del 2018, per non aver rispettato il divieto di accesso alla zona individuata dall'art. 135, comma 6, lett.

H, del regolamento di polizia urbana di Milano per la durata di mesi dodici, in relazione all'ordine del Questore notificatogli in data 11/10/2020, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.

Con sentenza del 13 marzo 2024, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018 in relazione all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017.

In sintesi, il ricorrente lamenta vizio di carenza motivazionale e difetto di istruttoria a base dell'emissione del provvedimento del Questore di Milano del 05/03/2020, notificatogli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], fondato sulla continuata attività di parcheggiatore abusivo, con reiterate richieste di denaro agli autisti in sosta, senza tuttavia palesare le concrete ragioni per cui la condotta sarebbe stata idonea a cagionare un pericolo per la sicurezza pubblica: non vengono evidenziate quali concrete e particolari modalità avesse posto in essere il ricorrente tali da impedire la fruizione o l'accesso allo spazio pubblico, né vi è alcuna indicazione di segnalazioni che provino il coinvolgimento del ricorrente stesso in attività estorsive, moleste o rissose, per cui l'asserito impedimento alla fruizione dello spazio pubblico si sostanzia esclusivamente nella mera richiesta di denaro effettuata dal Sali a conducenti di veicoli in sosta, che è assimilabile alla mendicità.

E poiché il giudice penale, per consolidato orientamento di legittimità, non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, dovendo limitarsi ad esercitare un sindacato di legittimità sulla verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra cui l'obbligo di motivazione, consegue, nel caso in esame, in cui la motivazione del provvedimento questorile è congetturale, la disapplicazione del provvedimento del Questore posto a fondamento del reato contestato e l'assoluzione del ricorrente per insussistenza del fatto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, la doglianza relativa al vizio di carenza motivazionale e di difetto di istruttoria del provvedimento del Questore di Milano in data 05/03/2020 è inammissibile perché nuova, non essendo deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, P:v. 280306).

Coerentemente con il principio secondo cui compete al giudice il controllo d'ufficio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, e cioè la verifica circa l'esistenza di un'effettiva motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 15259 del 12/04/2006, Zaidane, Rv. 234296, in materia di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore; Sez.

F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649, in materia di contravvenzione al foglio di via obbligatorio), il giudice di primo grado ha affermato la legittimità del provvedimento del Questore, siccome preceduto da una valutazione comprendente sia la generale pericolosità connessa all'effettuazione dell'attività di parcheggiatore abusivo, sia la specifica personalità dell'imputato, ripetutamente denunciato ed una volta condannato per il reato di minaccia con sentenza irrevocabile.

L'appello non aveva censurato l'affermazione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo il provvedimento del Questore, essendo, invec:e, incentrato sulla contestazione che dalla condotta concretamente tenuta dall'imputato potesse derivare pericolo per la sicurezza, non avendo egli arrecato disagio alcuno ai passanti, né avendo la sua presenza rappresentato una situazione di reale pericolo per la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada, nonchè sulla contestazione relativa al mancato accertamento che il luogo in cui l'imputato era stato rinvenuto rientrasse nell'area in cui gli era stato inibito l'accesso.

Il riferimento, pur presente, ai contenuti della pronuncia di legittimità n. 54155 del 27/07/2018, richiamata nella sentenza di primo grado, secondo cui è legittima la disapplicazione del provvedimento questorile da parte del giudice penale, allorchè il provvedimento sia motivato soltanto sulla base di illazioni, congetture o meri sospetti e sulla astratta probabilità della commissione di delitti, non è seguito dallo sviluppo di uno specifico motivo di appello che invece converge essenzialmente sulla condotta non pericolosa per la sicurezza 3 g7/ dell'imputato al momento in cui era stato sottoposto a controllo e sul mancato accertamento che costui si trovasse in area a lui inibita dal provvedimento questori le.

Va allora ricordato che, nella motivazione della citata pronuncia n. 29707 del 08/03/2017, è stato precisato che "il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art.581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.

La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale".

E tale conclusione vale anche quando venga genericamente prospettata nei motivi di appello una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione, come avvenuto nel caso in esame con riguardo al dedotto vizio di carenza motivazionale del provvedimento questorile, la cui violazione ha integrato il reato contestato al ricorrente.

2. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte di appello di MIlano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 maggio 2023, il Tribunale di Milano assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018, conv. in I. n. 132 del 2018, per non aver rispettato il divieto di accesso alla zona individuata dall'art. 135, comma 6, lett. H, del regolamento di polizia urbana di Milano per la durata di mesi dodici, in relazione all'ordine del Questore notificatogli in data 11/10/2020, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto. Con sentenza del 13 marzo 2024, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018 in relazione all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017. In sintesi, il ricorrente lamenta vizio di carenza motivazionale e difetto di istruttoria a base dell'emissione del provvedimento del Questore di Milano del 05/03/2020, notificatogli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], fondato sulla continuata attività di parcheggiatore abusivo, con reiterate richieste di denaro agli autisti in sosta, senza tuttavia palesare le concrete ragioni per cui la condotta sarebbe stata idonea a cagionare un pericolo per la sicurezza pubblica: non vengono evidenziate quali concrete e particolari modalità avesse posto in essere il ricorrente tali da impedire la fruizione o l'accesso allo spazio pubblico, né vi è alcuna indicazione di segnalazioni che provino il coinvolgimento del ricorrente stesso in attività estorsive, moleste o rissose, per cui l'asserito impedimento alla fruizione dello spazio pubblico si sostanzia esclusivamente nella mera richiesta di denaro effettuata dal Sali a conducenti di veicoli in sosta, che è assimilabile alla mendicità. E poiché il giudice penale, per consolidato orientamento di legittimità, non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto in tal modo eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, dovendo limitarsi ad esercitare un sindacato di legittimità sulla verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra cui l'obbligo di motivazione, consegue, nel caso in esame, in cui la motivazione del provvedimento questorile è congetturale, la disapplicazione del provvedimento del Questore posto a fondamento del reato contestato e l'assoluzione del ricorrente per insussistenza del fatto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la doglianza relativa al vizio di carenza motivazionale e di difetto di istruttoria del provvedimento del Questore di Milano in data 05/03/2020 è inammissibile perché nuova, non essendo deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, P:v. 280306). Coerentemente con il principio secondo cui compete al giudice il controllo d'ufficio sulla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, e cioè la verifica circa l'esistenza di un'effettiva motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 15259 del 12/04/2006, Zaidane, Rv. 234296, in materia di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore; Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649, in materia di contravvenzione al foglio di via obbligatorio), il giudice di primo grado ha affermato la legittimità del provvedimento del Questore, siccome preceduto da una valutazione comprendente sia la generale pericolosità connessa all'effettuazione dell'attività di parcheggiatore abusivo, sia la specifica personalità dell'imputato, ripetutamente denunciato ed una volta condannato per il reato di minaccia con sentenza irrevocabile. L'appello non aveva censurato l'affermazione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo il provvedimento del Questore, essendo, invec:e, incentrato sulla contestazione che dalla condotta concretamente tenuta dall'imputato potesse derivare pericolo per la sicurezza, non avendo egli arrecato disagio alcuno ai passanti, né avendo la sua presenza rappresentato una situazione di reale pericolo per la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada, nonchè sulla contestazione relativa al mancato accertamento che il luogo in cui l'imputato era stato rinvenuto rientrasse nell'area in cui gli era stato inibito l'accesso. Il riferimento, pur presente, ai contenuti della pronuncia di legittimità n. 54155 del 27/07/2018, richiamata nella sentenza di primo grado, secondo cui è legittima la disapplicazione del provvedimento questorile da parte del giudice penale, allorchè il provvedimento sia motivato soltanto sulla base di illazioni, congetture o meri sospetti e sulla astratta probabilità della commissione di delitti, non è seguito dallo sviluppo di uno specifico motivo di appello che invece converge essenzialmente sulla condotta non pericolosa per la sicurezza 3 g7/ dell'imputato al momento in cui era stato sottoposto a controllo e sul mancato accertamento che costui si trovasse in area a lui inibita dal provvedimento questori le. Va allora ricordato che, nella motivazione della citata pronuncia n. 29707 del 08/03/2017, è stato precisato che "il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art.581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale". E tale conclusione vale anche quando venga genericamente prospettata nei motivi di appello una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione, come avvenuto nel caso in esame con riguardo al dedotto vizio di carenza motivazionale del provvedimento questorile, la cui violazione ha integrato il reato contestato al ricorrente. 2. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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