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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 07478/2022

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del giudice.

Con successiva dichiarazione del 9 febbraio 2022 ha dichiarato di rinunciare alla richiesta.

2. La richiesta è inammissibile per intervenuta rinuncia e perché manifestamente infondata dal momento che, sul piano sostanziale, è priva di concreto spessore, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v.

Cass.

S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638): la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non è, a tutta evidenza, sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. 3.All'inammissibilità consegue ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen. la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto che nelle more è pervenuta dichiarazione del difensore di rinuncia al mandato, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il g. 11 febbraio 2022 Il Consigliere rela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del giudice. Con successiva dichiarazione del 9 febbraio 2022 ha dichiarato di rinunciare alla richiesta. 2. La richiesta è inammissibile per intervenuta rinuncia e perché manifestamente infondata dal momento che, sul piano sostanziale, è priva di concreto spessore, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni e del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v. Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, Rv. 223638): la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non è, a tutta evidenza, sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. 3.All'inammissibilità consegue ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen. la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto che nelle more è pervenuta dichiarazione del difensore di rinuncia al mandato, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il g. 11 febbraio 2022 Il Consigliere rela [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07478/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris