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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36102/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Milano 27/04/2018).

Considerato che i motivi proposti (carenza di motivazione; violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché, quanto al primo, vengono reiterati profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3,4) con cui il ricorrente non si confronta; quanto al secondo perché la motivazione si appalesa adeguata e non manifestamente illogica (4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Milano 27/04/2018). Considerato che i motivi proposti (carenza di motivazione; violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché, quanto al primo, vengono reiterati profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3,4) con cui il ricorrente non si confronta; quanto al secondo perché la motivazione si appalesa adeguata e non manifestamente illogica (4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36102/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris