CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 agosto 1965
Cassazione n. 41799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 9 marzo 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Palermo, che -- ribaltando la sentenza di condanna del locale Giudice di pace — ha assolto perché il fatto non sussiste [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. La condotta è consistita nell'invio via irnail da parte del prevenuto — quale dirigente sindacale — all'indirizzo personale istituzionale della dirigente dell'ufficio scolastico regionale di Palermo dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], di uno scritto con cui si offendeva l'onore ed il decoro di [OSCURATO:PERSONA], precisamente affermando «il fatto che appare più grave è la presenza a scuola di un certo [OSCURATO:PERSONA], già cacciato dal MIUR per aver presentato 2 lauree false.....tale soggetto è sempre a scuola, è stato nominato su progetti, non si sa se con titoli veri o con i medesimi titoli falsi presentati a suo tempo al MIUR.....presenzia ai Consigli di istituto senza averne alcun titolo in violazione di qualsiasi riservatezza per avere un'idea dei trascorsi del signor Fa/etti di seguito riportiamo il link dove si trovano parecchie informazioni ». La sentenza di assoluzione si è fondata, in primo luogo, sulla mancanza del requisito della comunicazione con più persone e, in secondo luogo, sulla sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale. 2. Contro l'anzidetta sentenza, la parte civile ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla ratio decidendi della pronunzia assolutoria, fondata sulla mancata comunicazione con più persone. Come si ricava dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], lo scritto era a conoscenza di una pluralità di soggetti all'interno del sindacato, ciò arguendosi dal fatto che la teste aveva affermato che era stata una scelta, appunto, del "sindacato" quella di inviare lo scritto alla sola dirigente scolastica, contenendo il medesimo la denunzia di irregolarità non ancora accertate. [OSCURATO:PERSONA] aveva, inoltre, riferito di avere redatto lo scritto personalmente in accordo con i membri della segreteria e dopo averla concordata con Scozzaro. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e di altre norme giuridiche dalle quali dipendeva, nel caso di specie, l'applicazione della legge penale (D.P.C.M. 11.2.14 n. 98, D.M. MIIUR 18.12.14 e direttiva PCM 2.7.00 sull'attività ispettiva). Sulla base di queste disposizioni, il ricorrente insiste in più passaggi del ricorso sulla circostanza che la Dirigente dell'U.S.R. avrebbe dovuto mettere a disposizione dell'ispettore incaricato — a lei legato da un rapporto di dipendenza funzionale — il testo integrale della segnalazione, da un lato, nel rispetto dell'autonomia di giudizio dell'ispettore e, dall'altro, in ossequio al dovere di consentire un'ispezione dimostrabile in ogni suo atto con riferimento ai documenti e alle dichiarazioni, al fine di poter ricostruire ex post l'intera ispezione sin dal suo momento genetico. L'imputato, peraltro, quale segretario regionale della [OSCURATO:PERSONA] Sicilia, ben conosceva il D.M. del Miur del 18.12.14.Il ricorso passa, poi, ad osservare che l'utilizzo della posta elettronica e l'invio all'indirizzo istituzionale di un soggetto determinato non rende imprevedibile, secondo l'ordinaria diligenza, che il messaggio, per esigenze organizzative dell'ufficio, possa essere letto da altri, salva l'esplicita indicazione di riservatezza che, nel caso di specie, mancava. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza del diritto di critica sindacale. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe errato nel ritenere non superata la continenza formale e sussistente la verità del fatto, quantomeno sotto il profilo putativo. A quest'ultimo riguardo, il Tribunale aveva fondato il proprio convincimento sulla produzione della difesa del prevenuto in primo grado, senza tuttavia tenere conto del fatto che nessuno dei documenti e dei fatti ivi contenuti fosse conosciuto dallo Scozzaro al momento dell'invio della segnalazione. Altro error in iudicando era costituito dal fatto che il Giudice monocratico aveva equiparato il ritenuto "caldeggiannento" delle dimissioni di Faletti dal Ministero ad un suo essere "cacciato via", di cui allo scritto. Errata sarebbe, infine, la convinzione circa il ritenuto depotenziamento della carica semantica attribuita ai termini adoperati in ragione dell'esercizio del diritto di critica sindacale, che impedisce comunque di utilizzare espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamentai motivazione apparente in ordine alle questioni della comunicazione con più persone, della portata diffamatoria dello scritto e della verità del fatto affermato già affrontate nei precedenti motivi [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — che contesta l'esclusione del requisito della comunicazione con più persone — è inammissibile, in primo luogo, in quanto, pur denunziando formalmente una violazione di legge, aggredisce la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola in contraddizione con le conclusioni raggiunte. Peraltro, il giudizio di inammissibilità — questa volta per manifesta infondatezza — è confermato anche riguardando il profilo contenutistico dell'impugnativa, in quanto essa fonda su una prospettiva logicamente oltre che giuridicamente errata. I soggetti interni al sindacato venuti a conoscenza dello scritto — secondo la stessa impostazione della parte civile ricorrente — avevano infatti tutti contribuito, in varia misura, alla ideazione ed alla realizzazione del medesimo, dal momento che la Cuccì lo aveva redatto, dopo averlo concordato con la segreteria del sindacato e con l'imputato. Orbene, le "più persone" cui si riferisce la norma dell'art. 595 cod. pen. non possono identificarsi in soggetti che hanno contribuito alla redazione dello scritto diffamatorio, non essendo i medesimi "terzi" percettori dell'informazione diffamatoria, ma coautori della medesima. 2. Il secondo motivo di ricorso — che ugualmente investe il tema della comunicazione con più persone — è infondato per le ragioni che seguono. 2.1. Secondo la stessa illustrazione offerta dal ricorrente del contenuto dei decreti ministeriali e della presidenza del Consiglio dei ministri di cui si lamenta la violazione, non vi è alcuna disposizione che espressamente preveda che all'ispettore incaricato debba essere reso noto l'input dell'ispezione, come peraltro sostenuto dal Tribunale; quanto alla "dimostrabilità" dell'ispezione, la norma evocata pare riferirsi al contenuto dell'ispezione stessa e non già allo stimolo che l'ha determinata. 2.2. In ordine alla prevedibilità, in capo all'imputato, che un soggetto diverso dalla destinataria aprisse la mail, tale prevedibilità non può desumersi automaticamente dalla circostanza che la destinataria fosse un soggetto che rivestiva una posizione apicale all'interno dell'ufficio, senza alcun elemento che lasciasse ritenere che tale soggetto avesse l'abitudine di consentire ad altri di consultare la posta elettronica, ivi comprese le mail riservate (connotazione, quest'ultima, che risulta a pag. 8 della sentenza impugnata), giunta sul proprio indirizzo sì istituzionale, ma comunque corrispondente a quello attribuito solo alla propria persona quale titolare dell'ufficio. Tale conclusione è confortata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale tale accesso plurimo deve essere noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza (concetto enucleato nelle motivazioni di Sez. 5, n. 34831 del 23/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280034); circostanza che — nel caso di specie — avrebbe presupposto una conoscenza, in capo all'imputato, di eventuali prassi invalse nell'ufficio scolastico regionale e, in particolare, di quelle seguite dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conoscenza che non risulta emersa nel processo di merito (come sostenuto nella sentenza impugnata). Né il fatto che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] rivesta una posizione apicale all'interno dell'ufficio autorizza a ritenere prevedibile, in capo al mittente di una mail diretta all'indirizzo attribuito alla sua persona, che la sua casella di posta elettronica sia accessibile ad altri che possa leggere indiscriminatamente tutti i messaggi, riservati e non, a lei inviati, presupponendo questa evenienza una circostanza non usuale, vale a dire la conoscenza in capo a terzi delle credenziali di accesso personali della destinataria.3. Le considerazioni sopra esposte rendono ragione dell'infondatezza anche del quarto motivo di ricorso nella parte in cui assume l'esistenza di una motivazione apparente quanto al dato della comunicazione con più persone. Quanto al terzo ed al quarto motivo di ricorso — che riguardano o nella parte in cui riguardano l'altra ratio decidendi della pronunzia avversata, la sussistenza della scrinninante del diritto di critica sindacale l'infondatezza del ricorso della parte civile circa il dato della comunicazione con più persone ne rende superfluo l'esame. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.