CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13372/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE- intimatoAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-Numero registro generale 26332/2020Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 13372/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 5/2020 depositata il 07/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n.5/2020 depositata in data 07/01/2020, ha respinto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione contro la sentenza n. 8062/2018, con cuila Commissione tributaria provinciale di Roma aveva, a sua volta, rigettatoil ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento con ilquale, in relazione all’anno d’imposta 2011, erano state eseguite riprese atitolo di IVA per l’uso di fatture relative a operazioni soggettivamenteinesistenti.3. Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso incassazione con tre motivi, notificato all’Agenzia delle entrate -Riscossione.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo, invia preliminare, l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato aun soggetto diverso (Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]).5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso in cassazione èdiretto e non solo notificato all’Agenzia delle Entrate-riscossione, che nonè stata parte dei precedenti gradi di giudizio, e non all’Agenzia delleEntrate (che era, invece, la controparte dell’odierna parte ricorrente neiprecedenti gradi di giudizio).1.1. L’Agenzia delle Entrate, nondimeno, si è costituita concontroricorso: sul punto occorre dare atto dell’ammissibilità della suacostituzione nel giudizio di cassazione – sebbene non formalmentedestinataria della notificazione del ricorso – poiché parte del giudizio diNumero registro generale 26332/2020Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 13372/2026Data pubblicazione 09/05/2026merito concluso con la sentenza impugnata (arg. Cass., 10/10/2019, n.25423).2. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 cod. civ. e degliartt. 167 e 168 Direttiva 2006/112/CE.3. Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione e di omessoesame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e laviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.4. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere la CTR omessol’esame di un motivo d’appello relativo alla mancata consapevolezza delcontribuente di partecipare a un’operazione soggettivamente inesistentecon riferimento al fornitore [OSCURATO:SOCIETA]5. In via pregiudiziale, occorre esaminare l’eccezione preliminare diinammissibilità del ricorso in cassazione sollevata dall’Agenzia delleEntrate nell’atto con cui si è costituita davanti a questa Corte. Il ricorso incassazione è stato, infatti, notificato non all’Agenzia delle Entrate (partedei precedenti gradi di giudizio), ma bensì all’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], che costituisce un ente pubblico economico appositamenteistituito, che, per quanto funzionale ad assicurare accentramento dellafunzione di riscossione in capo all’Agenzia delle Entrate, costituisce unsoggetto autonomo e distinto rispetto a quest’ultima e, nella specie, èrimasta totalmente estranea ai primi due gradi di giudizio.5.1. Secondo quanto emerge dagli atti di causa l’Agenzia delle Entrate-riscossione, ricevuta la notifica del ricorso in cassazione, ha trasmessol’atto, via mail, all’Agenzia delle Entrate (controparte della ricorrente nelNumero registro generale 26332/2020Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 13372/2026Data pubblicazione 09/05/2026giudizio davanti alla CTR), che si è, quindi, costituita per sollevarel’eccezione di inammissibilità del ricorso.6. Ciò premesso, l’eccezione di inammissibilità del ricorso incassazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate, peraltro rilevabile anche exofficio, è fondata, sia pure con le precisazioni che seguono.6.1. Questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso percassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, nonrisulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedottoe/o provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale eprocessuale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio perché attinente allaregolare costituzione del contraddittorio (Cass., 16/03/2009, n. 6348).Difatti, la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso percassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmenteassunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenzache va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggettidiversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass.,16/01/2012, n. 560).7. Non può, poi, ritenersi rilevante la costituzione dell’Agenzia delleEntrate, non essendo la parte intimata, evocata nel giudizio di cassazionedalla parte ricorrente, che ha diretto e notificato il ricorso ex art. 360c.p.c. a un soggetto diverso (l’agente della riscossione), privo dilegittimazione a resistere nel giudizio di cassazione avente per oggettol’impugnazione della sentenza della CTR.7.1. Sul punto non può essere dirimente quanto eccepito nellamemoria ex art. 378 c.p.c., in ordine al fatto che nell’intestazione delricorso, accanto all’indicazione «Agenzia delle Entrate e Riscossione» fosseinserita la dicitura «già Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II diRoma – [OSCURATO:PERSONA]», posto che la notificazione risulta eseguita pressol’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 14,Numero registro generale 26332/2020Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 13372/2026Data pubblicazione 09/05/202600142 Roma, come emerge dalla lettura della relata della notificazione. Ilriferimento a un soggetto privo di legittimazione a resistere, indicato comeAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] – cui si accompagna la dicitura «giàAgenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II di Roma» - è statocorredato da una notificazione (la cui relata non accompagna la dicituraappena richiamata, ma contiene solo l’indicazione dell’Agenzia delleEntrate – Riscossione) nel luogo in cui ha sede l’agente della riscossione enon l’Agenzia delle Entrate. La notifica del ricorso in cassazione, daeseguire, a pena di decadenza nel termine previsto dagli artt. 325 e 327c.p.c., risulta, pertanto, diretta a un soggetto diverso da quello legittimatoa resistere, quale controparte dell’odierna parte ricorrente nei precedentigradi di giudizio ed eseguita in un luogo (la sede dell’Agenzia delleEntrate-riscossione), affatto riferibile a quest’ultima nei giudizi di primo esecondo grado.7.2. Si tratta, pertanto, di un caso diverso da quello esaminato daCass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916, dove la notifica era avvenuta neiconfronti della parte correttamente intimata presso il difensore costituitonel giudizio di primo grado e non a quello costituito in sede di appello,dove la parte aveva eletto domicilio. Il precedente delle Sezioni Uniteappena evocato – diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente(v. pag. 2-3 memoria ex art. 378 c.p.c.) - non può trovare applicazionenel caso di specie, dove non viene in rilievo tanto una questione in materiadi invalidità processuali, quanto di decadenza dal potere di impugnazione,posto che la mancata notificazione del ricorso alla parte legittimata aresistere nel termine di legge ha comportato il passaggio in giudicato dellasentenza impugnata. Non è, quindi, prospettabile ex post alcuna sanatoria– in virtù della costituzione della parte legittimata a resistere nel giudiziodi cassazione – che possa elidere tale effetto (Cass., 09/03/2022, n.7634).Numero registro generale 26332/2020Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 13372/2026Data pubblicazione 09/05/20268. Rientra, peraltro, nel principio di autoresponsabilità della parte lacorretta individuazione del destinatario dell’atto di impugnazione, al fine dieseguire la notificazione entro il termine di decadenza previsto dalla legge,pena il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Proprio conriferimento all’identificazione del notificatario questa Corte - in un caso incui il ricorso in cassazione era stato notificato all’Agenzia delle Entrate,invece che all’Agenzia delle Dogane, parte dei precedenti gradi di giudizio– ha precisato che, attesa la "ratio" dell'art. 4, della l. n. 260 del 1958,l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo delgiudizio e ogni altro atto doveva essere notificato non può trovareapplicazione nel caso in cui il ricorso in cassazione sia stato notificato adun soggetto diverso dalla parte processuale già identificata nei precedentigiudizi di merito (Cass., 30/12/2019, n. 34641). La ratio sottesa all’art. 4legge n. 260 del 1958 si fonda, secondo quanto precisato da questa Corte,sulla circostanza che la parte può trovarsi in condizioni di obiettivedifficoltà ad individuare correttamente il soggetto pubblico passivamentelegittimato, tenuto conto del complesso quadro normativo di riferimento,in cui sono individuate specifiche figure soggettive, senza personalitàgiuridica ma aventi una propria legittimazione, nell'ambito di uno stessoente pubblico, per le quali l'ordinamento non si limita a riconoscere allesingole articolazioni organizzatorie di un ente rilevanza esterna, madiventare, pur essendo prive di personalità giuridica, soggetti processuali,in relazione a rapporti giuridici di cui è parte l'ente di pertinenza.8.1. Anche nel caso in esame non si poneva alcun problema in ordineall’identificazione della parte intimata cui notificare il ricorso in cassazione,indicata correttamente anche nell’intestazione della sentenza impugnata.8.2. Sul punto occorre evidenziare che il diritto di accesso ai tribunaligarantito dall’art. 6 CEDU non è assoluto, ma può essere sottoposto a deilimiti (CEDU 23/04/2024 (Patricolo e altri c. Italia, §§ 69: «il diritto diNumero registro generale 26332/2020Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 13372/2026Data pubblicazione 09/05/2026accesso ai tribunali non è assoluto bensì può essere sottoposto a limiti:essi sono implicitamente ammessi perché il diritto di accesso per suastessa natura esige di essere disciplinato dallo Stato che sotto questoprofilo gode di un certo margine di discrezionalità.», v. anche Trevisanatoe altri c. Italia, § 33). La limitazione all’accesso al giudizio di cassazionenel caso di specie è consequenziale al termine di decadenza previsto per laproposizione dell’impugnazione e alla mancata notificazione del ricorso incassazione al soggetto legittimato a resistere (la cui correttaidentificazione non costituiva per la parte un onere sproporzionato, marientrante negli oneri derivanti dal principio di autoresponsabilità, v. CorteEDU, 23/04/2024, cit., § 83) nel termine di legge, con il conseguentepassaggio in giudicato della sentenza impugnata.9. Deve, quindi, affermarsi che è inammissibile il ricorso percassazione diretto e notificato nei confronti di un soggetto, che, nonrisultando parte del giudizio definito con la sentenza impugnata, sia privodi legittimazione a resistere nel giudizio di cassazione, senza che lacostituzione, all’interno di quest’ultimo, della parte, in thesi, legittimata aresistere - in quanto parte del giudizio di merito concluso con la sentenzaimpugnata, ma non destinataria della notifica del ricorso ex art. 360 c.p.c.– possa esplicare efficacia sanante, non venendo in rilievo una questionedi nullità (o di inesistenza) della notificazione eseguita nei confronti delsoggetto terzo (privo di legittimazione), quanto di decadenza dal potere diimpugnare, conseguente alla mancata notificazione del ricorso incassazione, nei termini di legge, alla parte legittimata a resistere.10. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere,conseguentemente, dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese delpresente giudizio. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile;Numero registro generale 26332/2020Numero sezionale 1882/2026Numero di raccolta generale 13372/2026Data pubblicazione 09/05/2026condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entratele spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10.600 per compensi, oltrespese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti