CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 4149/ 20 22 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa come per legge (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el la Toscanan. 1099 / 0 4 / 21 depositata i n data 0 6 / 1 0 /20 2 1 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: rinuncia al ricorsoper cassazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoe considerato che: -il contribuente ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolatadei carichi affidati all’agente della riscossione dichiarando con attodatato 8 maggio 2023 di rinunciare al ricorso a suo tempo proposto difronte a questa Corte; - la definizione alla quale ha acceduto il contribuente è disciplinata dall’art. 1 commi da 213 a 218, della legge n. 197/2022 ; in forza del comma217 della disposizione citata, alla rinuncia agevolata de l ricorso per Cassazione si applicano, in quanto compa tibili, le disposizioni dell’art.390 c.p.c. ; l’ultimo comma di detto articolo prevede che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto;ne cons egue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneoa determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità(Cass sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876); -anche nel caso in esame, è lo stesso ricorrente a manifestare, con la richiestadi rinuncia i n atti, il proprio sopravvenuto difetto di interesse alricorso; - le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenendoconto dell’ade sione del contribuente alla definizione agevolata: infine, n ell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizionedel ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporreal ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo uni ficato” cosìcome avviene in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente peradesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 comma 2, del d.l. n.193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 225 del 2016 (Cass.,sez. 5, 7 dicemb re 2018, n. 31732); p.q.m. dichiarainam