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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12841/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 9 marzo 2017 che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale e una condotta di bancarotta fraudolenta impropria e, il solo [OSCURATO:PERSONA], anche per un ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta impropria, condotte poi unificate, ai fini sanzionatori, in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], anche dalla recidiva specifica, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche dalla recidiva specifica infraquinquennale e, applicate ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva ritenuta per il solo [OSCURATO:PERSONA], li ha condannati alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie indicate dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in anni dieci, e alla interdizione per anni cinque dai pubblici uffici, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile fallimento ][tal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico e poi di liquidatore della predetta società, dichiarata fallita il 20 dicembre 2012, allo [OSCURATO:PERSONA], in qualità di suo liquidatore dal 9 giugno 2010 al 20 novembre 2012, e al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di fatto della fallita e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale ultima il [OSCURATO:PERSONA] è stato anche liquidatore, si contesta di avere dissipato i beni sociali stipulando in data 8 gennaio 2008 un apparente accordo di lavorazione in conto terzi con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] così come la fallita, e di fatto ponendo l'azienda sociale a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che aveva versato ai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] solo l'ammontare netto delle loro paghe, mentre gli ulteriori costi ed oneri corrispondenti a contributi, debiti verso fornitori e per servizi ed imposte erano rimasti a carico della [OSCURATO:PERSONA] senza che questa percepisse alcun corrispettivo, con conseguente dissipazione di risorse per euro 3.840.000,00.

Inoltre, a tutti gli imputati, nelle qualità sopra indicate, si contesta di avere cagionato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto di un'operazione dolosa consistita nell'omissione sistematica, a partire dal 2007, del versamento degli oneri contributivi e tributari — tanto da accumulare un debito di euro 4.855.158,00 —, proseguendo l'attività sociale e quindi la fase di liquidazione senza assumere i necessari provvedimenti, nonostante la perdita del capitale sociale e l'assunzione, da parte del patrimonio sociale, di un valore netto negativo già dal 31 dicembre 2007, con l'effetto di aggravare il dissesto.

Infine, al solo [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere cagionato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto di un'operazione dolosa consistita nel restituire ai soci i versamenti in conto capitale per euro 177.998,00 nel corso del 2008, nonostante il patrimonio avesse assunto un valore netto negativo, con l'effetto di aggravare il dissesto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla decisione di rigetto della istanza di perizia grafologica volta ad accertare che la firma da lui apparentemente apposta al contratto del 8 gennaio 2008 tra la fallita e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era apocrifa e per avere la Corte di appello attribuito al [OSCURATO:PERSONA] la stessa firma, nonostante egli l'avesse disconosciuta ed avesse chiesto perizia per accertare la sua falsità.

L'istanza di perizia era stata rivolta al Giudice dell'udienza preliminare e poi al Tribunale ed alla Corte di appello, perché tale accertamento era decisivo per affermare la sua responsabilità penale; detto contratto era stato individuato quale causa del fallimento della società ed era, quindi, rilevante accertare se il [OSCURATO:PERSONA] lo avesse firmato, perché la falsità della firma avrebbe dimostrato che egli non aveva posto in essere l'unico atto di gestione della società in virtù del quale gli era stata negata la veste di semplice prestanome, da lui rivendicata, con quanto ne derivava anche in ordine alla partecipazione alle altre condotte che gli venivano contestate. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha rigettato l'istanza affermando che egli non aveva mai agito per far valere formalmente il disconoscimento della sottoscrizione, non considerando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la perizia sin dall'udienza preliminare, ossia dal momento in cui aveva appreso che il contratto appariva da lui sottoscritto, e che egli non era tenuto a proporre querela di falso, ben potendo limitarsi a disconoscere la firma ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.

Il contratto non poteva essere utilizzato contro di lui senza che fosse accertata la paternità della sottoscrizione e il rigetto della istanza di perizia aveva leso il suo diritto di difesa.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta /7" illogicità della motivazione per avere la Corte di appello, travisando la prova, affermato la sua penale responsabilità sulla base di mere deduzioni che non poggiano sui dati emersi dall'istruttoria dibattimentale, che al contrario portano ad escludere che egli abbia partecipato alla attività di gestione della fallita e conducono a ritenere insussistente il dolo, anche nella forma eventuale, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Nella sentenza si riconosce che inizialmente amministratore di diritto della fallita era [OSCURATO:PERSONA]Angelo e che comunque la società era amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA]; in data 14 novembre 2006 al D'Angelo era subentrato il [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto la cortesia di assumere la carica per un breve periodo, non potendo intervenire personalmente per non meglio precisati problemi di natura amministrativa.

A partire dal 2007 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva iniziato a non pagare i debiti verso l'erario e nel 2008 aveva concluso il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], consulente della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

In data 25 novembre 2008 la società era stata posta in liquidazione ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la veste di liquidatore sino al 13 marzo 2009, quando era stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA] che in data 9 giugno 2009 era stato a sua volta sostituito da [OSCURATO:PERSONA], rimasto in carica sino al luglio 2012, essendogli subentrato [OSCURATO:PERSONA] sino alla dichiarazione di fallimento.

Nella sentenza si afferma anche che, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano amministrato di fatto la società. [OSCURATO:SOCIETA] appello, per affermare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che egli aveva ricoperto il ruolo di amministratore e poi di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in un periodo particolarmente critico per la società e nel quale era stato concluso il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per rigettare il motivo di appello con il quale si sosteneva che egli era un mero prestanome e che non aveva concretamente partecipato alla gestione della società e neppure era stato posto in grado di percepire «segnali di allarme» in ordine alle condizioni in cui versava la società, ha osservato (a pag. 14) che tali argomenti erano stati già affrontati dal Tribunale, secondo il quale egli per età e preparazione, in quanto ragioniere, era «in grado di comprendere la situazione nella quale si era inserito» e ha aggiunto che questo non era l'unico procedimento penale nel quale era rimasto coinvolto in relazione all'attività commerciale svolta dallo zio e, a dimostrazione che egli non era un mero prestanome, che aveva sottoscritto il contratto tra la fallita e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Identiche considerazioni sono state svolte in relazione agli altri atti che il [OSCURATO:PERSONA] asserisce di non avere mai firmato, come i bilanci.

Sebbene tutti i testi abbiano escluso la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione della società e confermato che la società era amministrata da [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] si recava in azienda solo perché ivi abitavano lo zio ed i cugini, non è stato ritenuto verosimile dalla Corte territoriale che il [OSCURATO:PERSONA] possa essere stato ingannato dallo zio, di cui si fidava ciecamente.

Tutti i fatti oggetto di contestazione sono stati commessi nel periodo in cui la società era amministrata di fatto dal defunto [OSCURATO:PERSONA].

Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] in tali condotte, per non averle impedite, non è ipotizzabile — si rileva - poiché egli non ha mai avuto consapevolezza, neppure generica, delle condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a sei motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per la condotta di bancarotta fraudolenta per dissipazione.

La sua responsabilità penale è stata affermata per avere egli stipulato l'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per avere cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose consistite nell'omissione sistematica del pagamento di tributi e contributi a partire dal 2007.

Quanto alla prima condotta, con il secondo motivo dell'atto di appello si era lamentato che essa andava in realtà qualificata come bancarotta semplice, in quanto egli aveva assunto la carica di liquidatore della fallita ben due anni dopo che il contratto era stato concluso. [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva risposto che egli avrebbe comunque dovuto «fare qualcosa», ossia richiedere il fallimento della società, ma tale condotta omissiva, sostiene il ricorrente, integra il diverso reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui agli artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942. [OSCURATO:PERSONA], che al momento della conclusione del contratto non aveva ancora assunto la carica di liquidatore, non doveva né poteva impedire la sua stipula e i giudici del merito hanno violato gli artt. 40 e 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato.

Sul punto la Corte di appello ha, peraltro, omesso di motivare, in quanto non si indicano le ragioni per le quali egli dovrebbe rispondere di bancarotta fraudolenta per dissipazione, anziché del meno grave reato di bancarotta semplice.3.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 43 cod. pen. e 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per la condotta di bancarotta fraudolenta per dissipazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la carica di liquidatore nella prospettiva che le società coinvolte raggiungessero un accordo con il fallimento della diversa società [OSCURATO:SOCIETA]., essendo già pendenti trattative, come risultava dalla deposizione del curatore della società appena citata il quale aveva affermato che le trattative si erano protratte per quattro anni: la loro serietà era confermata dalla circostanza che lo stesso curatore aveva incassato ben euro 400.000,00 a titolo di caparra; il teste aveva chiarito che il mancato raggiungimento dell'accordo era imputabile esclusivamente al mancato supporto finanziario da parte di una società di leasing o da parte di altro imprenditore interessato al subentro.

Fino al 2012 il curatore della [OSCURATO:SOCIETA]. ed i suoi consulenti avevano ritenuto preferibile continuare le trattative, piuttosto che agire in giudizio.

In tale contesto era logico che anche lo [OSCURATO:PERSONA] attendesse il perfezionamento di detto accordo. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, invece, ritenuto che detto accordo, prevedendo solo il pagamento del TFR ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non sarebbe comunque stato vantaggioso per questa società.

La Corte territoriale si è spinta a tale affermazione basandosi solo su una mera bozza di accordo, non definitiva, trascurando la deposizione del curatore della [OSCURATO:SOCIETA]. e ha illogicamente ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse teso volontariamente ad aggravare il dissesto, pur in presenza di trattative che avrebbero potuto condurre al risanamento della società o almeno ad una riduzione della sua esposizione debitoria; neppure si indica quale sarebbe stato l'ammontare del TFR dovuto ai dipendenti, così da compararlo con il danno conseguente all'aggravamento del dissesto.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 43 cod. pen. e 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per la condotta di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche per avere cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose consistite nell'omissione sistematica del pagamento di tributi e contributi a partire dal 2007.

Con l'atto di appello si era dedotto che egli aveva assunto la carica di liquidatore per un periodo di soli due anni e non era stato accertato quanto le omissioni riferibili a detto periodo avessero aggravato il dissesto della società; neppure il curatore aveva riferito se in detto periodo vi fossero state omissioni, essendosi limitato a fornire un dato aggregato dal 2007 al fallimento. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha risposto al motivo di gravame affermando in modo apodittico che l'indebitamento e la situazione finanziaria si erano aggravati in modo esponenziale, ma tale affermazione non poggia su alcun dato probatorio, cosicché la motivazione risulta assente sul punto.

Inoltre, con l'atto di appello era stato chiesto che la condotta fosse riqualificata come bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 224, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, che punisce i liquidatori che hanno concorso a cagionare o aggravare il dissesto con inosservanza di obblighi ad essi imposti dalla legge.

Tale disposizione risulta applicabile al caso di specie proprio perché non è stato possibile accertare se ed in che misura la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito ad aggravare il dissesto e quindi se sussista il nesso causale tra detta condotta ed il fallimento della società. [OSCURATO:PERSONA] non ha corrisposto utili ai soci, non ha restituito finanziamenti e non ha percepito compensi e l'unico rilievo che gli può essere mosso è quello di non avere chiesto che la società fosse dichiarata fallita.

Peraltro, le trattative in corso ai fini del raggiungimento dell'accordo, di cui si è detto sopra, dovevano condurre all'esclusione del dolo anche in relazione alla condotta consistita nell'omesso pagamento dei debiti tributari e contributivi.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla conferma del mancato accoglimento, all'esito del dibattimento, della richiesta di patteggiamento da lui formulata nel corso dell'udienza preliminare e reiterata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

La pena richiesta è stata determinata partendo da una pena base di anni tre di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche prevalenti ad anni due di reclusione, poi ulteriormente ridotta ad un anno e mesi sei di reclusione per l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e quindi ulteriormente ridotta per la scelta del rito.

Il Tribunale aveva rigettato l'istanza affermando che non potevano essere applicate le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato di non poter pronunciare sentenza di applicazione di pena perché non potrebbe applicarsi l'attenuante di cui all'art.114 cod. pen., dovendo l'apporto dello [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato considerarsi essenziale e troppo duraturo.

Nel caso di specie l'attenuante è applicabile, sostiene il ricorrente, avendo egli apportato un contributo di minima importanza.

La dissipazione è stata attuata attraverso la stipula di un contratto avvenuta oltre due anni prima che egli diventasse liquidatore della società; la sua nomina è, peraltro, intervenuta in un momento in cui era ragionevole confidare nella conclusione del contratto con la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha avuto un ruolo marginale nella causazione del dissesto, riconducibile in primo luogo alla conclusione del contratto tra la fallita e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla quale egli non ha preso parte.

Analoghe considerazioni valgono per l'omissione del pagamento dei debiti tributari e contributivi, potendo essergli addebitate le sole omissioni successive alla assunzione da parte sua della carica di liquidatore.

3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio indicato dalla sentenza di primo grado facendo riferimento alla natura della condotta dell'imputato, alla condanna riportata dall'imputato nel 2017 e alla assenza di condotte riparatorie.

La condanna inflitta allo [OSCURATO:PERSONA] è analoga a quella irrogata al [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest'ultimo venga condannato per ben tre condotte di bancarotta e gli venga anche applicata la recidiva.

Anche le pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inferiori a quella applicata allo [OSCURATO:PERSONA], pur dopo l'applicazione ai predetti dell'aumento di pena per l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta; solo l'aumento per la recidiva determina il superamento della pena inflitta allo [OSCURATO:PERSONA].

Dalla comparazione con il trattamento sanzionatorio applicato agli altri imputati emerge l'iniquità della pena inflitta allo [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, il trattamento sanzionatorio riservato allo [OSCURATO:PERSONA] viene giustificato con l'assenza di condotte riparatorie, mentre proprio il raggiungimento di un accordo transattivo con la curatela — del quale si dà atto a pag. 2 della sentenza impugnata in questa sede — gli è valso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, cosicché la motivazione risulta palesemente illogica.

Inoltre, la condanna intervenuta nel 2017 si riferisce all'omesso versamento dell'IVA relativa all'anno anteriore all'assunzione della carica di liquidatore da parte dello [OSCURATO:PERSONA] e si riferisce sempre alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la condanna trae, quindi, origine dalla medesima vicenda ed appare inidonea a giustificare l'aggravamento del trattamento sanzionatorio potendo essa finanche giustificare l'applicazione in sede esecutiva del principio del ne bis in idem.

3.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942.

Con l'atto di appello era stato chiesto di ridurre la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione appena citata in applicazione della sentenza della Corte costituzionale che aveva ritenuto illegittima la predeterminazione fissa della loro durata in anni dieci. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, invece, confermato anche in relazione a tale punto la decisione di primo grado, sulla base delle risultanze del casellario giudiziale che confermano la sua inaffidabilità.

Poiché la precedente condanna trae origine, come si è già detto sopra, da una condotta sovrapponibile a quella che gli viene contestata in questa sede, risulta illogico poter desumere da essa la inaffidabilità dell'imputato.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta contestualmente la violazione della legge penale, l'inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati.

Egli sostiene che non vi sono elementi che consentano di affermare che egli fosse amministratore di fatto della fallita e difatti tutti i reati erano stati commessi nel periodo in cui la società era stata di fatto amministrata da suo padre, [OSCURATO:PERSONA].

Neppure in capo a lui, sostiene [OSCURATO:PERSONA], può ritenersi sussistente il dolo del delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non emergendo quegli «indici di fraudolenza» — richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione — necessari a consentire la prognosi postuma di messa in pericolo dell'integrità del patrimonio funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori e ad accertare la consapevolezza e la volontà, da parte dell'agente, di tenere la condotta concretamente pericolosa.

Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulterebbe, sostiene il ricorrente, che tali indici di fraudolenza siano stati valutati, se non in modo contraddittorio.

Nella sentenza si riconosce che il vero amministratore ed ideatore dei programmi aziendali era [OSCURATO:PERSONA] e non il figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva mai ricoperto cariche all'interno della fallita.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

In capo al ricorrente può al massimo ravvisarsi l'elemento soggettivo della colpa, cosicché il fatto deve essere riqualificato come bancarotta semplice. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha mal ricostruito i fatti, poiché risulta evidente l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle decisioni attinenti alla gestione della fallita.

Le operazioni poste in essere dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] erano «di pura sorte» e comunque non erano state decise o attuate dal ricorrente.

In ogni caso, manca il nesso di causalità tra le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e il fallimento della società, richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione per la sussistenza del delitto (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493).

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha motivato detto diniego sulla base di un precedente penale specifico per una bancarotta risalente al 2005 e dell'assenza di condotte riparatorie.

Sostiene il ricorrente che non risulta rispettato il principio, affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale, nel concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice di merito deve dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). [OSCURATO:SOCIETA] appello avrebbe dovuto non solo indicare gli elementi ritenuti decisivi, ma pure spiegare le ragioni della loro decisività.

5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso pure [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a sette motivi.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione dovuta al travisamento della prova, essendo l'affermazione della sua penale responsabilità basata sulla assunzione, da parte sua, della qualità di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in realtà mai avvenuta.

5.1.1. Egli è stato liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 7 marzo 2012 al 15 marzo 2013, ma l'assunzione della carica è avvenuta solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata dichiarata fallita.

Il curatore fallimentare, [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato erroneamente [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riportando quanto a lui erroneamente riferito dallo [OSCURATO:PERSONA]; nel corso del giudizio di primo grado la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto un certificato camerale dal quale risultava che egli non era mai stato amministratore, ma solo liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dopo il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale aveva affermato la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di bancarotta fraudolenta per dissipazione nella veste di mero consulente di [OSCURATO:PERSONA], precisando che il [OSCURATO:PERSONA] era poi divenuto liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello, stante la debolezza degli elementi di prova sui quali il Tribunale aveva fondato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado sostenendo che egli era stato anche amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., incorrendo nel travisamento della prova.

5.1.2. Altro travisamento che ha condotto all'affermazione della penale responsabilità, secondo il [OSCURATO:PERSONA], concerne l'identità di colui che, in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha sottoscritto il contratto del 8 gennaio 2008 con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

La Corte territoriale afferma che il contratto venne firmato da [OSCURATO:PERSONA], mentre in tale occasione la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla copia del contratto allegata alla relazione del curatore fallimentare, acquisita al fascicolo per il dibattimento.

Mentre il Tribunale aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai assunto la qualifica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma solo quella di liquidatore, la Corte di appello era giunta ad attribuirgli sia la qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], sia quella di sottoscrittore del contratto sopra indicato.

La affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ad opera della Corte di appello si fonda proprio sulla assunzione, da parte sua, della carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sulla sua sottoscrizione del contratto. [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello aveva ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., versasse in una situazione di conflitto di interessi.

Tale conflitto di interessi era stato, quindi, ritenuto sussistente per effetto di un travisamento avente ad oggetto la qualità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione, dovuta al travisamento della prova, laddove la Corte di appello ha ritenuto che egli versasse in conflitto di interessi avendo agito per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonostante egli fosse amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte di appello il [OSCURATO:PERSONA], negoziando l'accordo di lavorazione del 8 gennaio 2008, avrebbe agito tutelando esclusivamente gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da lui amministrata, a danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi fallita, da lui amministrata di fatto.

La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai assunto la carica di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non ha sottoscritto detto contratto porta alla disarticolazione del ragionamento che ha condotto la Corte di appello ad affermare la sua penale responsabilità, rendendo illogica la motivazione.

Né è possibile affermare la penale responsabilità del ricorrente quale concorrente nella condotta dell'amministratore di fatto, mancando nel capo di imputazione qualsiasi menzione di tale ruolo, venendo altrimenti violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. 5.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 2558 cod. civ., in relazione agli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942, per avere la Corte di appello omesso di considerare che, allo spirare del termine di efficacia del contratto di affitto di azienda, il complesso aziendale affittato ai [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe tornato nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA].

Con l'atto di appello si era dedotto che il contratto del 8 gennaio 2008 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ad oggetto le prestazioni rese dal ramo di azienda appartenente a [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa affittato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto del 3 maggio 2005 della durata di quattro anni; quando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva cessato di pagare i canoni di affitto ed aveva cessato di avere la disponibilità dell'azienda, questa era stata retrocessa, in ogni sua componente, alla [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione dal 2005 e poi fallita; in tal modo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva perso anche la disponibilità del credito maturato, a suo favore, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in virtù del contratto stipulato in data 8 gennaio 2008, che prevedeva un canone mensile di euro 130.000,00.

A partire dal 31 maggio 2009 ogni debito gravante su [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'occupazione dell'azienda sussisteva a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. che nel frattempo si era attivata per recuperarne la disponibilità.

Peraltro, atteso che l'unico bene di cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva la disponibilità era il ramo di azienda, con la sua retrocessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. era venuto meno l'asservimento della azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quindi ogni possibilità di attuare la condotta dissipatoria descritta nel capo di imputazione. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha ritenuto il motivo di appello infondato in fatto ed in diritto, osservando che il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] ed il curatore, nel constatare che, nonostante la retrocessione dei debiti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]., nessun credito era stato onorato, si era insinuato al passivo non della [OSCURATO:SOCIETA]., ma della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; inoltre, ha evidenziato la Corte di appello, la cessazione dell'asservimento dell'azienda a [OSCURATO:PERSONA] non aveva impedito ai gestori della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di continuare ad operare sino alla fine del 2012 nonostante la decozione e messa in liquidazione della società, e la [OSCURATO:PERSONA] era l'unico cliente della fallita.

Il ricorrente sostiene che tale motivazione è manifestamente illogica e carente, poiché il Tribunale, per dichiarare il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], aveva tenuto conto dei debiti e non dei crediti e la circostanza che il curatore della fallita avesse presentato istanza di ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse creditrice della [OSCURATO:PERSONA] anche per crediti derivanti dall'accordo del 8 gennaio 2008 maturati dopo la cessazione dell'efficacia del contratto di affitto di azienda.

Il fatto che i gestori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbiano continuato ad operare sino al 2012 non significa che tale condotta abbia impoverito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. piuttosto che la [OSCURATO:SOCIETA]., titolare dell'azienda di cui agli imputati si contesta la dissipazione.

La sentenza di appello è manifestamente illogica perché essa condanna [OSCURATO:PERSONA] per avere concorso a dissipare il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quando il patrimonio era di [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale, ove non pattuito diversamente, e tale disposizione opera in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive non integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda e si applica anche quando l'azienda venga restituita dall'affittuario al concedente al termine del rapporto di affitto.

L'art. 2560 cod. civ., relativo ai debiti dell'azienda ceduta, trova applicazione quando si tratti di debiti in sé considerati e non quando essi siano collegati a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'art. 2558 cod. civ., le quali seguono la sorte del contratto e transitano con esso, purché questo non sia integralmente esaurito.

Anche l'accordo di lavorazione del 8 gennaio 2008, essendo attinente all'esercizio dell'azienda ed ancora in corso alla data in cui il contratto di affitto era scaduto, era transitato in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. al momento in cui il contratto di affitto di azienda era divenuto inefficace.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità ai sensi degli artt. 111 Cost. e 191 e 526 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto utilizzabili quali prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni rese al curatore fallimentare da [OSCURATO:PERSONA] sebbene quest'ultimo si fosse sottratto al controesame.

Con l'appello si era dedotto che la qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata desunta dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare e da quest'ultimo allegate alla sua relazione ex art. 33 r.d. n. 267 del 1942; tali dichiarazioni erano inutilizzabili perché lo [OSCURATO:PERSONA] non era mai comparso nel corso del dibattimento, evitando in tal modo di sottoporsi al controesame.

Le dichiarazioni predibattimentali dello [OSCURATO:PERSONA] andavano equiparate alle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e pertanto erano inutilizzabili in dibattimento trattandosi di letture non consentite ai sensi degli artt. 511 e segg. cod. proc. pen. [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva replicato che la qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in capo al [OSCURATO:PERSONA] già emergeva da altri elementi, anche senza considerare le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e che comunque l'inutilizzabilità sussisteva solo nell'ipotesi in cui il difensore del [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto l'esame dello [OSCURATO:PERSONA], il che non era avvenuto.

Tale motivazione, secondo il ricorrente, sarebbe illogica e carente e comporterebbe la violazione degli artt. 111 Cost. e 191 e 526 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] non era mai comparso in dibattimento e sebbene il suo difensore avesse richiesto il suo esame e tale richiesta fosse stata accolta, con conseguente diritto del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di procedere al controesame, la sua mancata comparizione aveva impedito al [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il suo diritto al controesame con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.

5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità ai sensi degli artt. 511 e 514 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto utilizzabili, quali prove a carico di [OSCURATO:PERSONA], la relazione redatta dal curatore fallimentare ex art. 33 r.d. n. 267 del 1942 e la sua successiva integrazione, nonostante la loro natura di atti «rispondenti ad incombenze poliziesche commesse dal curatore».

Con l'atto di appello si era dedotto che a seguito della riforma della legge fallimentare la suddetta relazione non poteva considerarsi un documento preprocessuale, perché essa, essendo rivolta al Pubblico ministero, aveva sostanzialmente la funzione di un rapporto su notizie di reato e pertanto veniva a costituire un atto del procedimento penale integrante la comunicazione della notitia criminis.

Le dichiarazioni raccolte dal curatore erano quindi inutilizzabili, dovendo essere equiparate a quelle raccolte dalla polizia giudiziaria. [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva risposto richiamando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione formatasi nel vigore della legge fallimentare nel testo anteriore alla sua riforma risalente al 2006.

5.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 217 r.d. n. 267 del 1942 e 62-bis, 99 e 133 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello non riqualifica la condotta di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose quale bancarotta semplice, trattandosi di operazioni di pura sorte, ed omette di verificare se in ragione dei precedenti penali il fatto comporti, ai fini della recidiva, una maggiore pericolosità dell'imputato e nega le circostanze attenuanti generiche utilizzando i medesimi precedenti penali posti a giustificazione dell'applicazione della recidiva, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.

Con il quarto motivo di appello si era dedotto che l'omesso versamento di tributi e contributi non era stato reiterato e sistematico e che comunque a partire dal 31 settembre 2005, essendo venuto a scadenza il contratto di affitto di azienda, le obbligazioni tributarie e contributive erano tornate a gravare in capo alla [OSCURATO:SOCIETA].

Con il quinto motivo si era altresì dedotto che si trattava di un'operazione di pura sorte, avendo la società continuato a sostenere costi per il personale ed ad emettere fatture per prestazioni di azienda quando ormai il titolo giuridico sul quale poggiava la disponibilità dell'azienda da parte della [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno.

La Corte non aveva dato risposto al quarto motivo di appello e neppure aveva aderito alla tesi difensiva sostenuta con il quinto motivo di appello ed aveva replicato che la adesione di [OSCURATO:PERSONA] a tutte le decisioni gestionali adottate da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA] portava a ritenere sussistente il dolo, mentre quelle che venivano definite quali operazioni di pura sorte erano riconducibili ad un unico piano volto a proseguire ad ogni costo l'attività di impresa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pur avendo questa perso l'intero suo patrimonio, lasciando in capo alla fallita ogni peso ed onere ed evitando per oltre quattro anni la dichiarazione di fallimento.

Inoltre, la Corte di appello nell'escludere che ricorresse un'ipotesi di bancarotta semplice, per essere state commesse operazioni di mera sorte, e per sostenere che non potevano applicarsi le circostanze attenuanti generiche, aveva fatto riferimento alla particolare intensità del dolo desunta dall'avere il [OSCURATO:PERSONA] agito in conflitto di interesse, essendo contemporaneamente amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA].

Tale motivazione, ad avviso del ricorrente, è anch'essa illogica e contraddittoria in quanto affetta dal travisamento già denunciato nei precedenti motivi di ricorso.

Inoltre, quanto alla recidiva, non si spiega perché il nuovo fatto costituirebbe manifestazione di una maggiore e più spiccata capacità criminale, mentre in relazione alle attenuanti generiche viene data rilevanza anche ai precedenti penali dell'imputato già valutati ai fini dell'applicazione della recidiva in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.

5.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove è stata applicata l'aggravante della pluralità dei fatti, sebbene le condotte non integrassero più fatti di bancarotta, ma fossero riconducibili ad un'azione unitaria.

Egli evidenzia di essere stato assolto dall'imputazione di avere restituito ai soci i finanziamenti in conto capitale, mentre le altre due imputazioni avevano ad oggetto il medesimo bene e costituivano progressione criminosa di un'azione unitaria.

Se la prima condotta oggetto di contestazione era costituita dal solo pagamento delle retribuzioni nette dei dipendenti con esclusione di tributi e contributi previdenziali, la seconda, costituita dall'omesso versamento di tributi e contributi, era la diretta conseguenza della prima ed entrambe potevano integrare bancarotta fraudolenta in quanto da esse era derivato, quale evento, il fallimento.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria contenente motivi aggiunti alla quale sono stati allegati i verbali di trascrizione di alcune udienze.

In particolare, in relazione al secondo motivo di ricorso, al fine di dimostrare l'assenza di dolo in capo all'imputato, sono stati allegati i verbali dell'udienza del 3 novembre 2016, contenente le dichiarazioni del curatore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. delle quali si lamenta il travisamento, e dell'udienza del 9 maggio 2016, contenenti le dichiarazioni del curatore della [OSCURATO:PERSONA].

In relazione al terzo motivo di ricorso, si richiamano le dichiarazioni del curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] contenute nel verbale dell'udienza del 9 maggio 2016.

Onde dimostrare la fondatezza del quarto motivo si producono i verbali delle udienze del 10 marzo 2016 e del 7 aprile 2016 e quello dell'udienza preliminare del 19 novembre 2015.

Infine, in relazione al quinto motivo, viene prodotto il verbale dell'udienza del 21 aprile 2016 in cui la parte civile ha dato atto della revoca della sua costituzione

7. Il difensore della parte civile ha fatto pervenire dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile limitatamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, essendo entrambi volti a lamentare la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, e sono inammissibili.

Un'attenta lettura della sentenza di secondo grado consente di rilevare che la Corte di appello pone a fondamento della conferma della sua penale responsabilità due distinte ed autonome rationes decidendi. [OSCURATO:SOCIETA], innanzitutto la Corte territoriale dichiara espressamente di condividere le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della sua colpevolezza che vengono richiamate per relationem.

Il Tribunale aveva asserito (a pag. 17 della sentenza di primo grado) che dalle deposizioni dei testi era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai gestito la società e che tuttavia la sua responsabilità emergeva dalla circostanza che proprio durante il periodo in cui egli aveva rivestito la carica di amministratore e poi di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano state adottate tutte le iniziative gestionali che avevano arrecato grave danno patrimoniale alla società, come la stipula del contratto datato 8 gennaio 2008, l'omesso versamento dei debiti tributari e contributivi, la perdita del capitale sociale e H passaggio alla fase di liquidazione della società, mentre per le condizioni di questa era necessario richiederne il fallimento.

Evidenzia il Tribunale che il [OSCURATO:PERSONA], essendo ragioniere inserito nel mondo del lavoro, era in grado di rendersi conto delle responsabilità connesse alla sua carica; peraltro, egli era divenuto amministratore in un periodo in cui la società già versava in condizioni così gravi da rendere non credibile la sua affermazione secondo la quale egli non aveva consapevolezza della situazione finanziaria dell'impresa.

Ha concluso il Tribunale che, «nella ipotesi più favorevole per l'imputato», la assunzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della carica di amministratore aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della fallita, di proseguire una gestione scellerata della società; vi era stato quindi, attraverso il totale disinteresse per la amministrazione della società, un contributo causale di rilievo alla commissione dei fatti per i quali si procede in questa sede e la consapevolezza da parte dell'imputato della assunzione da parte sua delle responsabilità connesse alla carica, che gli imponevano di controllare l'operato dell'amministratore di fatto e di impedire la commissione ad opera di quest'ultimo di fatti di bancarotta.Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto sussistente almeno il dolo eventuale e ha applicato il principio affermato da questa Corte di cassazione, in tema di bancarotta fraudolenta, secondo il quale l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767). [OSCURATO:SOCIETA] appello aggiunge di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] sia colui che ha sottoscritto il contratto del 8 gennaio 2008, in quanto egli non ha assunto iniziative giudiziarie per farne dichiarare la falsità.

Essa, tuttavia, ribadisce di condividere anche il ragionamento del Tribunale secondo il quale, «nella ipotesi più favorevole per l'imputato», egli accettò di fungere da prestanome per poi disinteressarsi completamente delle vicende della società, nonostante la grave situazione in cui essa versava e il fatto che fosse ben in grado di comprendere la situazione nella quale era inserito (essendo dotato di competenze professionali specifiche e ciò senza dire che nel ricorso egli stesso riconoscere di avere anche svolto attività imprenditoriale, sia pure nel settore della comunicazione e del marketing), dimostrando con ciò la sua consapevole volontà di agevolare i piani dello zio finalizzati a proseguire ad ogni costo l'attività produttiva a grave detrimento del patrimonio sociale e dei creditori che su quel patrimonio contavano per soddisfare i loro crediti.

In sostanza, la Corte di appello mostra di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia sottoscritto il contratto del 8 gennaio 2008 e gli altri documenti societari che richiedevano la sottoscrizione dell'amministratore di diritto o del liquidatore e tuttavia afferma che, anche laddove tale ricostruzione non fosse esatta, dovrebbe comunque essere affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo almeno il dolo eventuale.

Ne consegue che, in ordine al punto relativo all'affermazione di penale responsabilità, non sussiste alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione e che non risulta, a tali fini, decisivo l'accertamento della autenticità della firma da lui apparentemente apposta al contratto, poiché la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere confermata anche laddove fosse accertato che la firma da lui apparentemente apposta al contratto è apocrifa.

Quanto alle censure contenute nel secondo motivo di ricorso, le stesse appaiono generiche e attinenti al merito„ in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità.

La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

2.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, in quanto entrambi volti ad attaccare i1 punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e sono inammissibili.

È ben vero che nella sentenza impugnata si afferma che lo [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la carica di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] dopo che era già stato sottoscritto il contratto con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente trascura di considerare che, secondo la ricostruzione fattuale contenuta nelle due sentenze di merito, tale accordo è parte di un più complesso disegno attuato dagli amministratori di fatto delle diverse società controllate dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] che intervengono in detta vicenda, che inizia in data 1 giugno 2005, quando la [OSCURATO:SOCIETA]. affitta la sua azienda alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] due sentenze si evidenzia che tale contratto è stato stipulato nella imminenza del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato in data 25 luglio 2005.

Il contratto è volto a consentire alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] di continuare, nonostante il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., a svolgere l'attività produttiva trasferendo il complesso produttivo ad altra società; tuttavia, poiché il mero trasferimento dell'azienda non vale da solo a rendere redditizia l'attività di impresa, caratterizzata da elevata incidenza del costo del personale, anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. entra in crisi; in data 8 gennaio 2008 viene stipulato un accordo di lavorazione in conto terzi con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, società anch'essa riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

L'accordo, come indicato nella sentenza di primo grado (pag. 14) e nella sentenza di appello (pag. 10) regolamentava i rapporti tra le parti che risultavano in partenza gravemente pregiudizievoli per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. poiché svantaggiosi economicamente, in quanto i compensi dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbero mai stati sufficienti a coprire il costo del personale; peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era anche resa inadempiente — tanto che il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è insinuato al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., successivamente anch'essa dichiarata fallita, per un importo di euro 3.840.000,00 — e di fatto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva potuto svolgere l'attività produttiva utilizzando l'azienda nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i dipendenti di questa, sulla quale, tuttavia, venivano a gravare tutti i costi della attività produttiva, rimanendo a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo il pagamento delle retribuzioni nette a favore dei dipendenti.

La prosecuzione dell'attività produttiva in perdita ha determinato un accumulo di passività verso l'erario e gli enti previdenziali di ben euro 5.972.535,00 alla data del fallimento.

Nonostante il grave pregiudizio che il contratto arrecava al patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il rapporto è stato mantenuto in essere poiché esso era volto a consentire alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], tramite lo schermo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di continuare ad avvalersi della azienda e del personale per svolgere attività di impresa senza sostenerne i costi, rimasti per la massima parte in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., destinata al fallimento.

Ne consegue che è riduttivo l'argomento utilizzato dal ricorrente per sostenere che egli si è limitato ad aggravare il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento e che la sua condotta integra una mera bancarotta semplice ai sensi degli artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942.

In realtà, sulla base della ricostruzione fattuale sopra indicata, egli non solo si è astenuto dal richiedere il fallimento„ ma ha consentito che la società continuasse a svolgere attività di impresa, nonostante fosse stata aperta la fase della liquidazione, e che la stessa fosse di fatto gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nell'esclusivo interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza assumere iniziative per ottenere che questa onorasse i suoi impegni o che l'accordo fosse risolto.

In sostanza, anche la sua inerzia era finalizzata a far prevalere gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — e tramite essa quelli della famiglia [OSCURATO:PERSONA] — su quelli della società di cui era amministratore e quindi a portare a compimento il più complesso disegno sopra descritto.

In tal modo, mantenendo in essere il rapporto contrattuale in violazione dei doveri su di lui gravanti quale liquidatore, egli ha consapevolmente contribuito alla dissipazione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. iniziata con la stipula dell'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. r f/ 20 e poi proseguita attraverso il mantenimento in vita di detto rapporto contrattuale.

In tal senso, appare corretto il richiamo, operato dalla Corte di appello, al principio, affermato da questa Corte di cassazione in tema di reati fallimentari, secondo il quale la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223

I. fall. ma anche dall'art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932 cod. civ., il quale fissa un principio di ordine generale per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose — di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi (Sez. 5, n. 36435 del 14/06/2011, Scuoppo, Rv. 250939).

I motivi di ricorso sono generici perché non si confrontano con le più ampie ragioni poste a base della decisione.

Il ricorrente ha, peraltro, tentato di giustificare la sua inerzia sostenendo che questa troverebbe spiegazione nella pendenza di trattative tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], ma la Corte di appello ha, con motivazione adeguata e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità (vedi pagg. 21 e 22), indicato le ragioni per le quali in ogni caso tali trattative non potevano creare in lui alcun affidamento, evidenziando che detto accordo non avrebbe portato comunque alla assunzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei debiti che nel frattempo avevano continuato ad accumularsi, cosicché in relazione a tale aspetto l'impugnazione risulta inammissibile.

2.2. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492).

Inoltre, il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società (Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877). [OSCURATO:SOCIETA], ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, r.d. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189).

È, quindi, irrilevante la esatta misura in cui l'omesso versamento di tributi e contributi previdenziali è riferibile al periodo in cui lo [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito la carica di liquidatore della società fallita.

Peraltro, che tale misura sia consistente lo si ricava dalla circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] è stato liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per quasi due anni e mezzo e che, secondo quanto indicato nelle due sentenze di merito, in detto periodo la società ha continuato ad operare senza che fossero pagati i contributi e le ritenute relativi ai dipendenti e senza che fossero effettuati i pagamenti dei tributi.

2.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha del tutto logicamente affermato che il contributo apportato dall'imputato al delitto di bancarotta non può definirsi di minima importanza ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114, primo comma, cod. pen., considerato che la sua condotta omissiva, durata quasi due anni e mezzo, è troppo duratura e in misura logicamente corrispondente alla durata deve essere ritenuta la entità del pregiudizio arrecato al patrimonio della fallita.

Ne consegue che non poteva essere pronunciata sentenza di applicazione di pena sulla base di una richiesta che contemplava l'applicazione di detta attenuante.

2.4. È, invece, fondato il quinto motivo di ricorso.

La motivazione risulta illogica, in quanto, per giustificare il trattamento sanzionatorio ed in particolare la equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, la Corte di appello afferma che l'imputato non ha attuato «qualsivoglia condotta riparatoria» mentre a pag. 2 della sentenza di secondo grado si dà atto che egli ha potuto beneficiare delle circostanze attenuanti generiche proprio in virtù dello «sforzo risarcitorio» da lui compiuto nei confronti del fallimento, che per questo motivo, nei suoi confronti, ha revocato la costituzione di parte civile.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rimanendo assorbite le ulteriori censure formulate nell'ambito dello stesso motivo e con il sesto motivo di ricorso, atteso che un eventuale diverso esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze o comunque una rinnovata valutazione della condotta risarcitoria posta in essere dall'imputato potrebbe condurre, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., ad una mitigazione di detto trattamento ed ad una riduzione della durata delle pene accessorie fallimentari.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché estremamente generico ed il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisione ed in particolare con l'affermazione che egli, dopo la morte del padre, ha amministrato di fatto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., continuando ad attuare il complesso meccanismo elaborato da [OSCURATO:PERSONA] per continuare ad esercitare l'attività produttiva attraverso la [OSCURATO:PERSONA] operando in modo che questa beneficiasse dei relativi risultati economici mentre i costi rimanevano a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

3.2. Analoghe considerazioni valgono a rendere inammissibile il secondo motivo di ricorso, in quanto il ricorrente si limita a ribadire, reiterando il contenuto dei motivi di appello, che non sarebbe dimostrato il dolo e ricorrerebbe la colpa e che le condotte oggetto di contestazione integrerebbero operazioni di mera sorte o che mancherebbe il nesso di causalità tra tali condotte ed il fallimento, senza attaccare le argomentazioni di segno contrario contenute nella sentenza della Corte territoriale.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 dei 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente assolto al suo obbligo motivazionale indicando nel precedente penale specifico e nell'assenza di condotte riparatorie le ragioni del diniego delle attenuanti generiche.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.

4.1. I primi due motivi di ricorso sono infondati.

Dalla motivazione della sentenza di appello emerge chiaramente che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sebbene si rilevi che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contemporaneamente rivestito la carica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e quella di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quando è stato sottoscritto tra le due società l'accordo del 8 gennaio 2008, in realtà è stata ritenuta decisiva la sola qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e il dinamismo del [OSCURATO:PERSONA], operante in contiguità e collaborazione con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, infatti, evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la società che ha concesso in affitto la propria azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ed aveva svolto, anche nella sua qualità di dottore commercialista, il ruolo di consulente di [OSCURATO:PERSONA], ossia di colui che ha assunto la posizione di dominus di tutte le società sotto il controllo della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che aveva elaborato il complessivo disegno che ha consentito a detta famiglia di continuare a produrre a mezzo della azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., ormai destinata al fallimento, dapprima tramite il contratto di affitto di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. e poi, quando anche questa azienda era entrata in crisi, attraverso il contratto del 8 gennaio 2008, che aveva altresì consentito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pure controllata da [OSCURATO:PERSONA], di avvalersi di fatto dell'azienda suddetta e delle maestranze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza sostenerne, se non in minima parte, i costi.

La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto anche il ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come riferito dai numerosi testimoni e come emerge dalla documentazione depositata, consentiva di arguire, afferma la Corte territoriale, che egli agiva di intesa con [OSCURATO:PERSONA] e con lui condivideva il complessivo disegno che contemplava l'intervento di tutte le società sopra indicate al fine di permettere al [OSCURATO:PERSONA] di continuare l'esercizio dell'attività imprenditoriale cedendolo da una società ad un'altra senza che alla cessionaria si trasferissero i debiti.[OSCURATO:SOCIETA] appello segnala pure che il [OSCURATO:PERSONA] gestì in prima persona, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'operazione che portò alla stipula del contratto del 8 gennaio 2008 tra la fallita e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ragioni indicate a tale proposito dalla Corte di appello sono coincidenti con quelle poste dal Tribunale a base dell'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ed appaiono coerenti con quelle che hanno condotto a ritenere colpevoli gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, pur avendo assunto la carica di amministratore o liquidatore della fallita, si sono disinteressati della sua gestione.

Se questi sono responsabili per aver omesso di controllare e impedire l'operato degli amministratori di fatto, a maggior ragione deve esserlo chi, amministrando di fatto la società, ha attivamente contribuito a porre in essere le condotte integranti delitto.

L'indicazione della carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che secondo la Corte di appello il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito in coincidenza temporale con la stipula del contratto del 8 gennaio 2008, in tale contesto argomentativo, perde allora la decisività che il ricorrente intende assegnarle, dal momento che il fondamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] riposa solidamente su dati tratti dalla concreta e consapevole operatività nel gruppo, in piena adesione ai progetti del [OSCURATO:PERSONA], più che su meri dati formali.

Poiché il travisamento viene a cadere sulla prova di una circostanza di fatto non decisiva ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], i motivi di ricorso devono essere rigettati.

Quanto al lamentato travisamento, per avere la Corte di appello affermato che il contratto del 8 gennaio 2008 sarebbe stato sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deve evidenziarsi che una simile affermazione non è contenuta nella sentenza di secondo grado, ove invece si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., contraente dell'accordo di lavorazione per conto terzi, era amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] al momento del contratto, cosicché anche sotto tale profilo il motivo risulta infondato.

4.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile stante la infondatezza del corrispondente motivo di appello, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate nella sentenza di secondo grado.

È ben vero che il contratto stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è un contratto stipulato per l'esercizio dell'impresa non avente carattere personale e pertanto ad esso si applica l'art. 2558 cod. civ., operante anche in caso di affitto di azienda, ai sensi del terzo comma della disposizione appena citata, che prevede il subentro automatico del cessionario, e quindi dell'affittuario, nel rapporto contrattuale.

Tale subentro opera, peraltro, non solo nel momento in cui viene creato il rapporto di affitto, ma anche nel momento in cui lo stesso viene a cessare per una causa riconducibile alla volontà dei contraenti.

Deve, tuttavia, escludersi che detto subentro sia avvenuto anche in relazione ai crediti che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. vantava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] affermato dal ricorrente, il subentro opera solo in relazione ai rapporti contrattuali in cui le prestazioni delle due parti siano entrambe rimaste ineseguite, altrimenti si è in presenza di un mero credito o debito.

Deve allora rilevarsi che il rapporto contrattuale scaturito dal contratto del 8 gennaio 2008, per come descritto nella sentenza del Tribunale, il cui contenuto è richiamato dalla sentenza della Corte di appello, ha natura di contratto di appalto, prevedendo la realizzazione e la fornitura da parte della [OSCURATO:PERSONA] di prodotti conformi alle specifiche indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzando le materie prime da questa fornite.

La prestazione ha ad oggetto la trasformazione di materie prime fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi soprattutto un facere. [OSCURATO:SOCIETA], tale contratto non ha ad oggetto una sola «opera» o un singolo servizio, ma una pluralità di prestazioni, realizzate in esecuzione di ordini di volta in volta impartiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ciascuna dotata di propria autonomia.

L'autonomia delle singole prestazioni corrispondenti ai singoli ordini è resa evidente dalla previsione, contenuta nel contratto, secondo la quale i corrispettivi e le tariffe vengono stabiliti di volta in volta per ogni singolo accordo di lavorazione.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., la [OSCURATO:SOCIETA]. è subentrata nel rapporto contrattuale e nei rapporti scaturiti dai singoli ordini impartiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che al momento della scadenza del contratto di affitto erano rimasti inadempiuti da entrambe le parti e non in relazione agli ordini integralmente eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA], per i quali sussisteva un mero diritto di credito che è rimasto in capo a questa società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] soprattutto - poiché la sussunzione di una condotta nel paradigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale non si arresta dinanzi alla valutazione civilistica della vicenda, quando in concreto emerga un effetto dispositivo comunque pregiudizievole per le ragioni dei creditori -, occorre considerare che, sebbene il contratto di affitto di azienda fosse venuto a cessare per effetto della scadenza del termine, l'azienda non era stata rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante al suo rilascio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse obbligata in virtù di detto contratto.

Né la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva titolo per occuparla o aveva concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto che le attribuisse tale facoltà.Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA], rimasta inadempiente all'obbligo restitutorio, era obbligata al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari al canone di affitto ex art. 1591 cod. civ., nonostante l'azienda fosse di fatto occupata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., secondo la ricostruzione del fatto operata dai due giudici del merito, cosicché non può certo ritenersi cessato, come invece sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo motivo di ricorso, l'asservimento della azienda agli interessi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - e il concreto pregiudizio per i creditori della fallita - anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto di affitto di azienda.

Infatti, nonostante la intervenuta cessazione del contratto di affitto di azienda, finché questa non è stata materialmente restituita alla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta responsabile verso la [OSCURATO:SOCIETA]. dei depauperamenti subiti dall'azienda dopo la cessazione del rapporto di affitto, cosicché il motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove si sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe illogica in quanto si condannerebbe l'imputato per avere concorso a dissipare il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] mentre il patrimonio che ha subito pregiudizio sarebbe quello di [OSCURATO:SOCIETA].

A tale proposito va ribadito che integra il reato di bancarotta patrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della società fallita in virtù di un contratto risoltosi prima della dichiarazione di fallimento poiché quel che rileva, a tal fine, è la disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti, considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79 r.d. n. 267 del 1942 (Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212; Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469, entrambe relative ad un bene detenuto dal fallito in virtù di un contratto di leasing ormai risolto).

Peraltro, i debiti tributari e i contributi previdenziali sono comunque rimasti a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non si sono trasferiti alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la infondatezza in diritto del motivo di appello, anche il corrispondente motivo di ricorso, laddove si deduce la violazione di legge, non può essere accolto.

Non sono, invece, denunciabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 cod.proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emnnanuele, Rv. 271451).

4.3. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, laddove si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore da [OSCURATO:PERSONA].

In primo luogo deve osservarsi che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto l'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], cosicché appare corretta la decisione della Corte di appello che ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni in applicazione del principio, affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale, nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33

I. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599), a nulla rilevando che l'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sia stato chiesto da altre parti processuali, poiché quel che rileva è il disinteresse al controesame manifestato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e per esso dal suo difensore.

Inoltre, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto «criterio di resistenza», applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303).

Nel caso di specie la Corte di appello (vedi a pag. 19 in fondo della sentenza di secondo grado) ha esplicitamente affermato che la qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA] si ricava dal materiale probatorio acquisito anche prescindendo dalle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile.

4.4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).

Nel caso in esame, il ricorrente non specifica quale sia la rilevanza ai fini del giudizio della relazione ex art. 33 r.d. n. 267 del 1942 e della successiva integrazione, considerato anche che il curatore è stato esaminato in giudizio e che i documenti allegati alla sua relazione sono comunque utilizzabili, cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile in applicazione del principio sopra esposto.

4.5. Pure il sesto motivo di ricorso risulta inammissibile.

Il quarto motivo di appello era manifestamente infondato, sia perché l'inadempimento dei debiti tributari e previdenziali si era protratto per molti anni e quindi doveva ritenersi sistematico, sia perché i debiti tributari e previdenziali, in quanto non relativi a rapporti contrattuali, non si sono trasferiti alla [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della cessazione del rapporto di affitto, trovando applicazione l'art. 2560 cod. civ.

Quanto al travisamento della prova, per avere la Corte di appello affermato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deve ribadirsi in questa sede, con riguardo alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta e alla affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], quanto già esposto in relazione ai primi due motivi di ricorso.

La doppia qualifica attribuita al [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello non appare decisiva per escludere che le operazioni oggetto di contestazione integrassero operazioni di mera sorte.

Il motivo è infondato anche laddove il [OSCURATO:PERSONA] si duole del travisamento della prova in relazione al diniego delle attenuanti generiche la cui applicazione sarebbe stata esclusa dalla Corte di appello in considerazione della particolare intensità del dolo per avere il [OSCURATO:PERSONA] svolto le funzioni di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel momento in cui è stato concluso il contratto datato 8 gennaio 2008, agendo in evidente conflitto di interessi.

In realtà, dal tenore della motivazione della sentenza di appello (vedi pagg. 20 e 21 della stessa) risulta che le circostanze attenuanti generiche non sono state applicate sia in considerazione dei precedenti penali da cui l'imputato risulta già gravato, sia per la assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza, non essendovi stata alcuna condotta risarcitoria.

In verità la sussistenza del conflitto di interesse viene menzionata dalla Corte di appello solo in relazione alla determinazione della pena base e dell'aumento di pena per l'aggravante. [OSCURATO:SOCIETA], anche in relazione a tale punto, la esistenza del conflitto di interesse viene segnalata non per giustificare una pena superiore al minimo edittale, ma per sottolineare che, nonostante il doppio ruolo, la pena base è stata contenuta in termini prossimi al minimo edittale.

In sostanza, il ritenuto conflitto di interessi del quale il ricorrente si duole non ha comunque inciso sulla concreta quantificazione del trattamento sanzionatorio, che è stato determinato, sulla base dell'effettiva gravità del fatto e prescindendo dal conflitto di interessi, in misura assai prossima al minimo edittale, atteso che alla pena finale di anni due e mesi due di reclusione si è pervenuti partendo da una pena base di anni tre e mesi due di reclusione, aumentata ad anni tre e mesi tre di reclusione per l'aggravante e poi ridotta per la scelta del rito.

Ne consegue che la motivazione della sentenza di secondo grado non presenta il profilo di manifesta illogicità denunciato dal ricorrente.

Manifestamente infondata è, poi, la censura relativa alla recidiva, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla maggior capacità criminale manifestata dall'imputato con la commissione dei delitti per i quali è stato condannato in seno al presente procedimento.

Deve pure osservarsi che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/111:2018, Giallombardo, Rv. 274783).

4.6. È, infine, inammissibile per manifesta infondatezza il settimo motivo di ricorso, atteso che le condotte per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sono del tutto autonome e distinte, una essendo costituita dall'aver attivamente favorito la stipula e poi l'attuazione del contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'altra, di natura omissiva, consistita nell'aver sistematicamente omesso il pagamento dei debiti previdenziali e tributari, in tal modo cagionando il fallimento della società.

5. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Il ricorso del predetto imputato deve nel resto essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve, invece essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili ed i predetti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3000,00 per ciascun ricorrente.

Inoltre, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultati soccombenti, devono essere condannati, ai sensi dell'art. 541 cod. proc., pen., alla rifusione in favore della parte civile delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 9 marzo 2017 che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale e una condotta di bancarotta fraudolenta impropria e, il solo [OSCURATO:PERSONA], anche per un ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta impropria, condotte poi unificate, ai fini sanzionatori, in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], anche dalla recidiva specifica, e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche dalla recidiva specifica infraquinquennale e, applicate ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva ritenuta per il solo [OSCURATO:PERSONA], li ha condannati alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie indicate dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in anni dieci, e alla interdizione per anni cinque dai pubblici uffici, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile fallimento ][tal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico e poi di liquidatore della predetta società, dichiarata fallita il 20 dicembre 2012, allo [OSCURATO:PERSONA], in qualità di suo liquidatore dal 9 giugno 2010 al 20 novembre 2012, e al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di fatto della fallita e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale ultima il [OSCURATO:PERSONA] è stato anche liquidatore, si contesta di avere dissipato i beni sociali stipulando in data 8 gennaio 2008 un apparente accordo di lavorazione in conto terzi con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società riferibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] così come la fallita, e di fatto ponendo l'azienda sociale a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che aveva versato ai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] solo l'ammontare netto delle loro paghe, mentre gli ulteriori costi ed oneri corrispondenti a contributi, debiti verso fornitori e per servizi ed imposte erano rimasti a carico della [OSCURATO:PERSONA] senza che questa percepisse alcun corrispettivo, con conseguente dissipazione di risorse per euro 3.840.000,00. Inoltre, a tutti gli imputati, nelle qualità sopra indicate, si contesta di avere cagionato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto di un'operazione dolosa consistita nell'omissione sistematica, a partire dal 2007, del versamento degli oneri contributivi e tributari — tanto da accumulare un debito di euro 4.855.158,00 —, proseguendo l'attività sociale e quindi la fase di liquidazione senza assumere i necessari provvedimenti, nonostante la perdita del capitale sociale e l'assunzione, da parte del patrimonio sociale, di un valore netto negativo già dal 31 dicembre 2007, con l'effetto di aggravare il dissesto. Infine, al solo [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere cagionato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per effetto di un'operazione dolosa consistita nel restituire ai soci i versamenti in conto capitale per euro 177.998,00 nel corso del 2008, nonostante il patrimonio avesse assunto un valore netto negativo, con l'effetto di aggravare il dissesto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla decisione di rigetto della istanza di perizia grafologica volta ad accertare che la firma da lui apparentemente apposta al contratto del 8 gennaio 2008 tra la fallita e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era apocrifa e per avere la Corte di appello attribuito al [OSCURATO:PERSONA] la stessa firma, nonostante egli l'avesse disconosciuta ed avesse chiesto perizia per accertare la sua falsità. L'istanza di perizia era stata rivolta al Giudice dell'udienza preliminare e poi al Tribunale ed alla Corte di appello, perché tale accertamento era decisivo per affermare la sua responsabilità penale; detto contratto era stato individuato quale causa del fallimento della società ed era, quindi, rilevante accertare se il [OSCURATO:PERSONA] lo avesse firmato, perché la falsità della firma avrebbe dimostrato che egli non aveva posto in essere l'unico atto di gestione della società in virtù del quale gli era stata negata la veste di semplice prestanome, da lui rivendicata, con quanto ne derivava anche in ordine alla partecipazione alle altre condotte che gli venivano contestate. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha rigettato l'istanza affermando che egli non aveva mai agito per far valere formalmente il disconoscimento della sottoscrizione, non considerando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la perizia sin dall'udienza preliminare, ossia dal momento in cui aveva appreso che il contratto appariva da lui sottoscritto, e che egli non era tenuto a proporre querela di falso, ben potendo limitarsi a disconoscere la firma ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. Il contratto non poteva essere utilizzato contro di lui senza che fosse accertata la paternità della sottoscrizione e il rigetto della istanza di perizia aveva leso il suo diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta /7" illogicità della motivazione per avere la Corte di appello, travisando la prova, affermato la sua penale responsabilità sulla base di mere deduzioni che non poggiano sui dati emersi dall'istruttoria dibattimentale, che al contrario portano ad escludere che egli abbia partecipato alla attività di gestione della fallita e conducono a ritenere insussistente il dolo, anche nella forma eventuale, con conseguente violazione del diritto di difesa. Nella sentenza si riconosce che inizialmente amministratore di diritto della fallita era [OSCURATO:PERSONA]Angelo e che comunque la società era amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA]; in data 14 novembre 2006 al D'Angelo era subentrato il [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva chiesto la cortesia di assumere la carica per un breve periodo, non potendo intervenire personalmente per non meglio precisati problemi di natura amministrativa. A partire dal 2007 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva iniziato a non pagare i debiti verso l'erario e nel 2008 aveva concluso il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], consulente della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. In data 25 novembre 2008 la società era stata posta in liquidazione ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la veste di liquidatore sino al 13 marzo 2009, quando era stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA] che in data 9 giugno 2009 era stato a sua volta sostituito da [OSCURATO:PERSONA], rimasto in carica sino al luglio 2012, essendogli subentrato [OSCURATO:PERSONA] sino alla dichiarazione di fallimento. Nella sentenza si afferma anche che, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano amministrato di fatto la società. [OSCURATO:SOCIETA] appello, per affermare la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che egli aveva ricoperto il ruolo di amministratore e poi di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in un periodo particolarmente critico per la società e nel quale era stato concluso il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per rigettare il motivo di appello con il quale si sosteneva che egli era un mero prestanome e che non aveva concretamente partecipato alla gestione della società e neppure era stato posto in grado di percepire «segnali di allarme» in ordine alle condizioni in cui versava la società, ha osservato (a pag. 14) che tali argomenti erano stati già affrontati dal Tribunale, secondo il quale egli per età e preparazione, in quanto ragioniere, era «in grado di comprendere la situazione nella quale si era inserito» e ha aggiunto che questo non era l'unico procedimento penale nel quale era rimasto coinvolto in relazione all'attività commerciale svolta dallo zio e, a dimostrazione che egli non era un mero prestanome, che aveva sottoscritto il contratto tra la fallita e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Identiche considerazioni sono state svolte in relazione agli altri atti che il [OSCURATO:PERSONA] asserisce di non avere mai firmato, come i bilanci. Sebbene tutti i testi abbiano escluso la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione della società e confermato che la società era amministrata da [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] si recava in azienda solo perché ivi abitavano lo zio ed i cugini, non è stato ritenuto verosimile dalla Corte territoriale che il [OSCURATO:PERSONA] possa essere stato ingannato dallo zio, di cui si fidava ciecamente. Tutti i fatti oggetto di contestazione sono stati commessi nel periodo in cui la società era amministrata di fatto dal defunto [OSCURATO:PERSONA]. Il concorso del [OSCURATO:PERSONA] in tali condotte, per non averle impedite, non è ipotizzabile — si rileva - poiché egli non ha mai avuto consapevolezza, neppure generica, delle condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a sei motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per la condotta di bancarotta fraudolenta per dissipazione. La sua responsabilità penale è stata affermata per avere egli stipulato l'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per avere cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose consistite nell'omissione sistematica del pagamento di tributi e contributi a partire dal 2007. Quanto alla prima condotta, con il secondo motivo dell'atto di appello si era lamentato che essa andava in realtà qualificata come bancarotta semplice, in quanto egli aveva assunto la carica di liquidatore della fallita ben due anni dopo che il contratto era stato concluso. [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva risposto che egli avrebbe comunque dovuto «fare qualcosa», ossia richiedere il fallimento della società, ma tale condotta omissiva, sostiene il ricorrente, integra il diverso reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto di cui agli artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942. [OSCURATO:PERSONA], che al momento della conclusione del contratto non aveva ancora assunto la carica di liquidatore, non doveva né poteva impedire la sua stipula e i giudici del merito hanno violato gli artt. 40 e 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato. Sul punto la Corte di appello ha, peraltro, omesso di motivare, in quanto non si indicano le ragioni per le quali egli dovrebbe rispondere di bancarotta fraudolenta per dissipazione, anziché del meno grave reato di bancarotta semplice.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 43 cod. pen. e 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per la condotta di bancarotta fraudolenta per dissipazione. [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato la carica di liquidatore nella prospettiva che le società coinvolte raggiungessero un accordo con il fallimento della diversa società [OSCURATO:SOCIETA]., essendo già pendenti trattative, come risultava dalla deposizione del curatore della società appena citata il quale aveva affermato che le trattative si erano protratte per quattro anni: la loro serietà era confermata dalla circostanza che lo stesso curatore aveva incassato ben euro 400.000,00 a titolo di caparra; il teste aveva chiarito che il mancato raggiungimento dell'accordo era imputabile esclusivamente al mancato supporto finanziario da parte di una società di leasing o da parte di altro imprenditore interessato al subentro. Fino al 2012 il curatore della [OSCURATO:SOCIETA]. ed i suoi consulenti avevano ritenuto preferibile continuare le trattative, piuttosto che agire in giudizio. In tale contesto era logico che anche lo [OSCURATO:PERSONA] attendesse il perfezionamento di detto accordo. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, invece, ritenuto che detto accordo, prevedendo solo il pagamento del TFR ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non sarebbe comunque stato vantaggioso per questa società. La Corte territoriale si è spinta a tale affermazione basandosi solo su una mera bozza di accordo, non definitiva, trascurando la deposizione del curatore della [OSCURATO:SOCIETA]. e ha illogicamente ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse teso volontariamente ad aggravare il dissesto, pur in presenza di trattative che avrebbero potuto condurre al risanamento della società o almeno ad una riduzione della sua esposizione debitoria; neppure si indica quale sarebbe stato l'ammontare del TFR dovuto ai dipendenti, così da compararlo con il danno conseguente all'aggravamento del dissesto. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 43 cod. pen. e 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per la condotta di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato anche per avere cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose consistite nell'omissione sistematica del pagamento di tributi e contributi a partire dal 2007. Con l'atto di appello si era dedotto che egli aveva assunto la carica di liquidatore per un periodo di soli due anni e non era stato accertato quanto le omissioni riferibili a detto periodo avessero aggravato il dissesto della società; neppure il curatore aveva riferito se in detto periodo vi fossero state omissioni, essendosi limitato a fornire un dato aggregato dal 2007 al fallimento. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha risposto al motivo di gravame affermando in modo apodittico che l'indebitamento e la situazione finanziaria si erano aggravati in modo esponenziale, ma tale affermazione non poggia su alcun dato probatorio, cosicché la motivazione risulta assente sul punto. Inoltre, con l'atto di appello era stato chiesto che la condotta fosse riqualificata come bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 224, primo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, che punisce i liquidatori che hanno concorso a cagionare o aggravare il dissesto con inosservanza di obblighi ad essi imposti dalla legge. Tale disposizione risulta applicabile al caso di specie proprio perché non è stato possibile accertare se ed in che misura la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito ad aggravare il dissesto e quindi se sussista il nesso causale tra detta condotta ed il fallimento della società. [OSCURATO:PERSONA] non ha corrisposto utili ai soci, non ha restituito finanziamenti e non ha percepito compensi e l'unico rilievo che gli può essere mosso è quello di non avere chiesto che la società fosse dichiarata fallita. Peraltro, le trattative in corso ai fini del raggiungimento dell'accordo, di cui si è detto sopra, dovevano condurre all'esclusione del dolo anche in relazione alla condotta consistita nell'omesso pagamento dei debiti tributari e contributivi. 3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta mancanza o illogicità della motivazione in ordine alla conferma del mancato accoglimento, all'esito del dibattimento, della richiesta di patteggiamento da lui formulata nel corso dell'udienza preliminare e reiterata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. La pena richiesta è stata determinata partendo da una pena base di anni tre di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche prevalenti ad anni due di reclusione, poi ulteriormente ridotta ad un anno e mesi sei di reclusione per l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e quindi ulteriormente ridotta per la scelta del rito. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza affermando che non potevano essere applicate le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha affermato di non poter pronunciare sentenza di applicazione di pena perché non potrebbe applicarsi l'attenuante di cui all'art.114 cod. pen., dovendo l'apporto dello [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato considerarsi essenziale e troppo duraturo. Nel caso di specie l'attenuante è applicabile, sostiene il ricorrente, avendo egli apportato un contributo di minima importanza. La dissipazione è stata attuata attraverso la stipula di un contratto avvenuta oltre due anni prima che egli diventasse liquidatore della società; la sua nomina è, peraltro, intervenuta in un momento in cui era ragionevole confidare nella conclusione del contratto con la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha avuto un ruolo marginale nella causazione del dissesto, riconducibile in primo luogo alla conclusione del contratto tra la fallita e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla quale egli non ha preso parte. Analoghe considerazioni valgono per l'omissione del pagamento dei debiti tributari e contributivi, potendo essergli addebitate le sole omissioni successive alla assunzione da parte sua della carica di liquidatore. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio indicato dalla sentenza di primo grado facendo riferimento alla natura della condotta dell'imputato, alla condanna riportata dall'imputato nel 2017 e alla assenza di condotte riparatorie. La condanna inflitta allo [OSCURATO:PERSONA] è analoga a quella irrogata al [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest'ultimo venga condannato per ben tre condotte di bancarotta e gli venga anche applicata la recidiva. Anche le pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inferiori a quella applicata allo [OSCURATO:PERSONA], pur dopo l'applicazione ai predetti dell'aumento di pena per l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta; solo l'aumento per la recidiva determina il superamento della pena inflitta allo [OSCURATO:PERSONA]. Dalla comparazione con il trattamento sanzionatorio applicato agli altri imputati emerge l'iniquità della pena inflitta allo [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, il trattamento sanzionatorio riservato allo [OSCURATO:PERSONA] viene giustificato con l'assenza di condotte riparatorie, mentre proprio il raggiungimento di un accordo transattivo con la curatela — del quale si dà atto a pag. 2 della sentenza impugnata in questa sede — gli è valso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, cosicché la motivazione risulta palesemente illogica. Inoltre, la condanna intervenuta nel 2017 si riferisce all'omesso versamento dell'IVA relativa all'anno anteriore all'assunzione della carica di liquidatore da parte dello [OSCURATO:PERSONA] e si riferisce sempre alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; la condanna trae, quindi, origine dalla medesima vicenda ed appare inidonea a giustificare l'aggravamento del trattamento sanzionatorio potendo essa finanche giustificare l'applicazione in sede esecutiva del principio del ne bis in idem. 3.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942. Con l'atto di appello era stato chiesto di ridurre la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione appena citata in applicazione della sentenza della Corte costituzionale che aveva ritenuto illegittima la predeterminazione fissa della loro durata in anni dieci. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha, invece, confermato anche in relazione a tale punto la decisione di primo grado, sulla base delle risultanze del casellario giudiziale che confermano la sua inaffidabilità. Poiché la precedente condanna trae origine, come si è già detto sopra, da una condotta sovrapponibile a quella che gli viene contestata in questa sede, risulta illogico poter desumere da essa la inaffidabilità dell'imputato. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta contestualmente la violazione della legge penale, l'inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati. Egli sostiene che non vi sono elementi che consentano di affermare che egli fosse amministratore di fatto della fallita e difatti tutti i reati erano stati commessi nel periodo in cui la società era stata di fatto amministrata da suo padre, [OSCURATO:PERSONA]. Neppure in capo a lui, sostiene [OSCURATO:PERSONA], può ritenersi sussistente il dolo del delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non emergendo quegli «indici di fraudolenza» — richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione — necessari a consentire la prognosi postuma di messa in pericolo dell'integrità del patrimonio funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori e ad accertare la consapevolezza e la volontà, da parte dell'agente, di tenere la condotta concretamente pericolosa. Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulterebbe, sostiene il ricorrente, che tali indici di fraudolenza siano stati valutati, se non in modo contraddittorio. Nella sentenza si riconosce che il vero amministratore ed ideatore dei programmi aziendali era [OSCURATO:PERSONA] e non il figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva mai ricoperto cariche all'interno della fallita. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale. In capo al ricorrente può al massimo ravvisarsi l'elemento soggettivo della colpa, cosicché il fatto deve essere riqualificato come bancarotta semplice. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha mal ricostruito i fatti, poiché risulta evidente l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle decisioni attinenti alla gestione della fallita. Le operazioni poste in essere dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] erano «di pura sorte» e comunque non erano state decise o attuate dal ricorrente. In ogni caso, manca il nesso di causalità tra le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e il fallimento della società, richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione per la sussistenza del delitto (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493). 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha motivato detto diniego sulla base di un precedente penale specifico per una bancarotta risalente al 2005 e dell'assenza di condotte riparatorie. Sostiene il ricorrente che non risulta rispettato il principio, affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale, nel concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice di merito deve dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). [OSCURATO:SOCIETA] appello avrebbe dovuto non solo indicare gli elementi ritenuti decisivi, ma pure spiegare le ragioni della loro decisività. 5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso pure [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a sette motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione dovuta al travisamento della prova, essendo l'affermazione della sua penale responsabilità basata sulla assunzione, da parte sua, della qualità di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in realtà mai avvenuta. 5.1.1. Egli è stato liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal 7 marzo 2012 al 15 marzo 2013, ma l'assunzione della carica è avvenuta solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata dichiarata fallita. Il curatore fallimentare, [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato erroneamente [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riportando quanto a lui erroneamente riferito dallo [OSCURATO:PERSONA]; nel corso del giudizio di primo grado la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto un certificato camerale dal quale risultava che egli non era mai stato amministratore, ma solo liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dopo il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale aveva affermato la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di bancarotta fraudolenta per dissipazione nella veste di mero consulente di [OSCURATO:PERSONA], precisando che il [OSCURATO:PERSONA] era poi divenuto liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] appello, stante la debolezza degli elementi di prova sui quali il Tribunale aveva fondato la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado sostenendo che egli era stato anche amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., incorrendo nel travisamento della prova. 5.1.2. Altro travisamento che ha condotto all'affermazione della penale responsabilità, secondo il [OSCURATO:PERSONA], concerne l'identità di colui che, in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha sottoscritto il contratto del 8 gennaio 2008 con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. La Corte territoriale afferma che il contratto venne firmato da [OSCURATO:PERSONA], mentre in tale occasione la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla copia del contratto allegata alla relazione del curatore fallimentare, acquisita al fascicolo per il dibattimento. Mentre il Tribunale aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai assunto la qualifica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma solo quella di liquidatore, la Corte di appello era giunta ad attribuirgli sia la qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA], sia quella di sottoscrittore del contratto sopra indicato. La affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ad opera della Corte di appello si fonda proprio sulla assunzione, da parte sua, della carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sulla sua sottoscrizione del contratto. [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello aveva ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., versasse in una situazione di conflitto di interessi. Tale conflitto di interessi era stato, quindi, ritenuto sussistente per effetto di un travisamento avente ad oggetto la qualità, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione, dovuta al travisamento della prova, laddove la Corte di appello ha ritenuto che egli versasse in conflitto di interessi avendo agito per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nonostante egli fosse amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte di appello il [OSCURATO:PERSONA], negoziando l'accordo di lavorazione del 8 gennaio 2008, avrebbe agito tutelando esclusivamente gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da lui amministrata, a danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi fallita, da lui amministrata di fatto. La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai assunto la carica di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non ha sottoscritto detto contratto porta alla disarticolazione del ragionamento che ha condotto la Corte di appello ad affermare la sua penale responsabilità, rendendo illogica la motivazione. Né è possibile affermare la penale responsabilità del ricorrente quale concorrente nella condotta dell'amministratore di fatto, mancando nel capo di imputazione qualsiasi menzione di tale ruolo, venendo altrimenti violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 2558 cod. civ., in relazione agli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942, per avere la Corte di appello omesso di considerare che, allo spirare del termine di efficacia del contratto di affitto di azienda, il complesso aziendale affittato ai [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe tornato nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]. Con l'atto di appello si era dedotto che il contratto del 8 gennaio 2008 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva ad oggetto le prestazioni rese dal ramo di azienda appartenente a [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa affittato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto del 3 maggio 2005 della durata di quattro anni; quando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva cessato di pagare i canoni di affitto ed aveva cessato di avere la disponibilità dell'azienda, questa era stata retrocessa, in ogni sua componente, alla [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione dal 2005 e poi fallita; in tal modo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva perso anche la disponibilità del credito maturato, a suo favore, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in virtù del contratto stipulato in data 8 gennaio 2008, che prevedeva un canone mensile di euro 130.000,00. A partire dal 31 maggio 2009 ogni debito gravante su [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'occupazione dell'azienda sussisteva a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. che nel frattempo si era attivata per recuperarne la disponibilità. Peraltro, atteso che l'unico bene di cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva la disponibilità era il ramo di azienda, con la sua retrocessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. era venuto meno l'asservimento della azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e quindi ogni possibilità di attuare la condotta dissipatoria descritta nel capo di imputazione. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha ritenuto il motivo di appello infondato in fatto ed in diritto, osservando che il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] ed il curatore, nel constatare che, nonostante la retrocessione dei debiti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]., nessun credito era stato onorato, si era insinuato al passivo non della [OSCURATO:SOCIETA]., ma della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; inoltre, ha evidenziato la Corte di appello, la cessazione dell'asservimento dell'azienda a [OSCURATO:PERSONA] non aveva impedito ai gestori della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di continuare ad operare sino alla fine del 2012 nonostante la decozione e messa in liquidazione della società, e la [OSCURATO:PERSONA] era l'unico cliente della fallita. Il ricorrente sostiene che tale motivazione è manifestamente illogica e carente, poiché il Tribunale, per dichiarare il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], aveva tenuto conto dei debiti e non dei crediti e la circostanza che il curatore della fallita avesse presentato istanza di ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse creditrice della [OSCURATO:PERSONA] anche per crediti derivanti dall'accordo del 8 gennaio 2008 maturati dopo la cessazione dell'efficacia del contratto di affitto di azienda. Il fatto che i gestori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbiano continuato ad operare sino al 2012 non significa che tale condotta abbia impoverito la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. piuttosto che la [OSCURATO:SOCIETA]., titolare dell'azienda di cui agli imputati si contesta la dissipazione. La sentenza di appello è manifestamente illogica perché essa condanna [OSCURATO:PERSONA] per avere concorso a dissipare il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quando il patrimonio era di [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale, ove non pattuito diversamente, e tale disposizione opera in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive non integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento dell'azienda e si applica anche quando l'azienda venga restituita dall'affittuario al concedente al termine del rapporto di affitto. L'art. 2560 cod. civ., relativo ai debiti dell'azienda ceduta, trova applicazione quando si tratti di debiti in sé considerati e non quando essi siano collegati a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'art. 2558 cod. civ., le quali seguono la sorte del contratto e transitano con esso, purché questo non sia integralmente esaurito. Anche l'accordo di lavorazione del 8 gennaio 2008, essendo attinente all'esercizio dell'azienda ed ancora in corso alla data in cui il contratto di affitto era scaduto, era transitato in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. al momento in cui il contratto di affitto di azienda era divenuto inefficace. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità ai sensi degli artt. 111 Cost. e 191 e 526 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto utilizzabili quali prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni rese al curatore fallimentare da [OSCURATO:PERSONA] sebbene quest'ultimo si fosse sottratto al controesame. Con l'appello si era dedotto che la qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata desunta dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare e da quest'ultimo allegate alla sua relazione ex art. 33 r.d. n. 267 del 1942; tali dichiarazioni erano inutilizzabili perché lo [OSCURATO:PERSONA] non era mai comparso nel corso del dibattimento, evitando in tal modo di sottoporsi al controesame. Le dichiarazioni predibattimentali dello [OSCURATO:PERSONA] andavano equiparate alle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e pertanto erano inutilizzabili in dibattimento trattandosi di letture non consentite ai sensi degli artt. 511 e segg. cod. proc. pen. [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva replicato che la qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in capo al [OSCURATO:PERSONA] già emergeva da altri elementi, anche senza considerare le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e che comunque l'inutilizzabilità sussisteva solo nell'ipotesi in cui il difensore del [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto l'esame dello [OSCURATO:PERSONA], il che non era avvenuto. Tale motivazione, secondo il ricorrente, sarebbe illogica e carente e comporterebbe la violazione degli artt. 111 Cost. e 191 e 526 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] non era mai comparso in dibattimento e sebbene il suo difensore avesse richiesto il suo esame e tale richiesta fosse stata accolta, con conseguente diritto del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di procedere al controesame, la sua mancata comparizione aveva impedito al [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il suo diritto al controesame con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni. 5.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità ai sensi degli artt. 511 e 514 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto utilizzabili, quali prove a carico di [OSCURATO:PERSONA], la relazione redatta dal curatore fallimentare ex art. 33 r.d. n. 267 del 1942 e la sua successiva integrazione, nonostante la loro natura di atti «rispondenti ad incombenze poliziesche commesse dal curatore». Con l'atto di appello si era dedotto che a seguito della riforma della legge fallimentare la suddetta relazione non poteva considerarsi un documento preprocessuale, perché essa, essendo rivolta al Pubblico ministero, aveva sostanzialmente la funzione di un rapporto su notizie di reato e pertanto veniva a costituire un atto del procedimento penale integrante la comunicazione della notitia criminis. Le dichiarazioni raccolte dal curatore erano quindi inutilizzabili, dovendo essere equiparate a quelle raccolte dalla polizia giudiziaria. [OSCURATO:SOCIETA] appello aveva risposto richiamando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione formatasi nel vigore della legge fallimentare nel testo anteriore alla sua riforma risalente al 2006. 5.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 217 r.d. n. 267 del 1942 e 62-bis, 99 e 133 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte di appello non riqualifica la condotta di bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose quale bancarotta semplice, trattandosi di operazioni di pura sorte, ed omette di verificare se in ragione dei precedenti penali il fatto comporti, ai fini della recidiva, una maggiore pericolosità dell'imputato e nega le circostanze attenuanti generiche utilizzando i medesimi precedenti penali posti a giustificazione dell'applicazione della recidiva, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Con il quarto motivo di appello si era dedotto che l'omesso versamento di tributi e contributi non era stato reiterato e sistematico e che comunque a partire dal 31 settembre 2005, essendo venuto a scadenza il contratto di affitto di azienda, le obbligazioni tributarie e contributive erano tornate a gravare in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Con il quinto motivo si era altresì dedotto che si trattava di un'operazione di pura sorte, avendo la società continuato a sostenere costi per il personale ed ad emettere fatture per prestazioni di azienda quando ormai il titolo giuridico sul quale poggiava la disponibilità dell'azienda da parte della [OSCURATO:PERSONA] era venuto meno. La Corte non aveva dato risposto al quarto motivo di appello e neppure aveva aderito alla tesi difensiva sostenuta con il quinto motivo di appello ed aveva replicato che la adesione di [OSCURATO:PERSONA] a tutte le decisioni gestionali adottate da [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:PERSONA] portava a ritenere sussistente il dolo, mentre quelle che venivano definite quali operazioni di pura sorte erano riconducibili ad un unico piano volto a proseguire ad ogni costo l'attività di impresa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pur avendo questa perso l'intero suo patrimonio, lasciando in capo alla fallita ogni peso ed onere ed evitando per oltre quattro anni la dichiarazione di fallimento. Inoltre, la Corte di appello nell'escludere che ricorresse un'ipotesi di bancarotta semplice, per essere state commesse operazioni di mera sorte, e per sostenere che non potevano applicarsi le circostanze attenuanti generiche, aveva fatto riferimento alla particolare intensità del dolo desunta dall'avere il [OSCURATO:PERSONA] agito in conflitto di interesse, essendo contemporaneamente amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivazione, ad avviso del ricorrente, è anch'essa illogica e contraddittoria in quanto affetta dal travisamento già denunciato nei precedenti motivi di ricorso. Inoltre, quanto alla recidiva, non si spiega perché il nuovo fatto costituirebbe manifestazione di una maggiore e più spiccata capacità criminale, mentre in relazione alle attenuanti generiche viene data rilevanza anche ai precedenti penali dell'imputato già valutati ai fini dell'applicazione della recidiva in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. 5.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove è stata applicata l'aggravante della pluralità dei fatti, sebbene le condotte non integrassero più fatti di bancarotta, ma fossero riconducibili ad un'azione unitaria. Egli evidenzia di essere stato assolto dall'imputazione di avere restituito ai soci i finanziamenti in conto capitale, mentre le altre due imputazioni avevano ad oggetto il medesimo bene e costituivano progressione criminosa di un'azione unitaria. Se la prima condotta oggetto di contestazione era costituita dal solo pagamento delle retribuzioni nette dei dipendenti con esclusione di tributi e contributi previdenziali, la seconda, costituita dall'omesso versamento di tributi e contributi, era la diretta conseguenza della prima ed entrambe potevano integrare bancarotta fraudolenta in quanto da esse era derivato, quale evento, il fallimento. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria contenente motivi aggiunti alla quale sono stati allegati i verbali di trascrizione di alcune udienze. In particolare, in relazione al secondo motivo di ricorso, al fine di dimostrare l'assenza di dolo in capo all'imputato, sono stati allegati i verbali dell'udienza del 3 novembre 2016, contenente le dichiarazioni del curatore del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. delle quali si lamenta il travisamento, e dell'udienza del 9 maggio 2016, contenenti le dichiarazioni del curatore della [OSCURATO:PERSONA]. In relazione al terzo motivo di ricorso, si richiamano le dichiarazioni del curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] contenute nel verbale dell'udienza del 9 maggio 2016. Onde dimostrare la fondatezza del quarto motivo si producono i verbali delle udienze del 10 marzo 2016 e del 7 aprile 2016 e quello dell'udienza preliminare del 19 novembre 2015. Infine, in relazione al quinto motivo, viene prodotto il verbale dell'udienza del 21 aprile 2016 in cui la parte civile ha dato atto della revoca della sua costituzione 7. Il difensore della parte civile ha fatto pervenire dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile limitatamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. I due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, essendo entrambi volti a lamentare la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, e sono inammissibili. Un'attenta lettura della sentenza di secondo grado consente di rilevare che la Corte di appello pone a fondamento della conferma della sua penale responsabilità due distinte ed autonome rationes decidendi. [OSCURATO:SOCIETA], innanzitutto la Corte territoriale dichiara espressamente di condividere le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della sua colpevolezza che vengono richiamate per relationem. Il Tribunale aveva asserito (a pag. 17 della sentenza di primo grado) che dalle deposizioni dei testi era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai gestito la società e che tuttavia la sua responsabilità emergeva dalla circostanza che proprio durante il periodo in cui egli aveva rivestito la carica di amministratore e poi di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano state adottate tutte le iniziative gestionali che avevano arrecato grave danno patrimoniale alla società, come la stipula del contratto datato 8 gennaio 2008, l'omesso versamento dei debiti tributari e contributivi, la perdita del capitale sociale e H passaggio alla fase di liquidazione della società, mentre per le condizioni di questa era necessario richiederne il fallimento. Evidenzia il Tribunale che il [OSCURATO:PERSONA], essendo ragioniere inserito nel mondo del lavoro, era in grado di rendersi conto delle responsabilità connesse alla sua carica; peraltro, egli era divenuto amministratore in un periodo in cui la società già versava in condizioni così gravi da rendere non credibile la sua affermazione secondo la quale egli non aveva consapevolezza della situazione finanziaria dell'impresa. Ha concluso il Tribunale che, «nella ipotesi più favorevole per l'imputato», la assunzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della carica di amministratore aveva consentito a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della fallita, di proseguire una gestione scellerata della società; vi era stato quindi, attraverso il totale disinteresse per la amministrazione della società, un contributo causale di rilievo alla commissione dei fatti per i quali si procede in questa sede e la consapevolezza da parte dell'imputato della assunzione da parte sua delle responsabilità connesse alla carica, che gli imponevano di controllare l'operato dell'amministratore di fatto e di impedire la commissione ad opera di quest'ultimo di fatti di bancarotta.Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto sussistente almeno il dolo eventuale e ha applicato il principio affermato da questa Corte di cassazione, in tema di bancarotta fraudolenta, secondo il quale l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767). [OSCURATO:SOCIETA] appello aggiunge di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] sia colui che ha sottoscritto il contratto del 8 gennaio 2008, in quanto egli non ha assunto iniziative giudiziarie per farne dichiarare la falsità. Essa, tuttavia, ribadisce di condividere anche il ragionamento del Tribunale secondo il quale, «nella ipotesi più favorevole per l'imputato», egli accettò di fungere da prestanome per poi disinteressarsi completamente delle vicende della società, nonostante la grave situazione in cui essa versava e il fatto che fosse ben in grado di comprendere la situazione nella quale era inserito (essendo dotato di competenze professionali specifiche e ciò senza dire che nel ricorso egli stesso riconoscere di avere anche svolto attività imprenditoriale, sia pure nel settore della comunicazione e del marketing), dimostrando con ciò la sua consapevole volontà di agevolare i piani dello zio finalizzati a proseguire ad ogni costo l'attività produttiva a grave detrimento del patrimonio sociale e dei creditori che su quel patrimonio contavano per soddisfare i loro crediti. In sostanza, la Corte di appello mostra di ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia sottoscritto il contratto del 8 gennaio 2008 e gli altri documenti societari che richiedevano la sottoscrizione dell'amministratore di diritto o del liquidatore e tuttavia afferma che, anche laddove tale ricostruzione non fosse esatta, dovrebbe comunque essere affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo almeno il dolo eventuale. Ne consegue che, in ordine al punto relativo all'affermazione di penale responsabilità, non sussiste alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione e che non risulta, a tali fini, decisivo l'accertamento della autenticità della firma da lui apparentemente apposta al contratto, poiché la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere confermata anche laddove fosse accertato che la firma da lui apparentemente apposta al contratto è apocrifa. Quanto alle censure contenute nel secondo motivo di ricorso, le stesse appaiono generiche e attinenti al merito„ in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 2.1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, in quanto entrambi volti ad attaccare i1 punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e sono inammissibili. È ben vero che nella sentenza impugnata si afferma che lo [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la carica di liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] dopo che era già stato sottoscritto il contratto con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], il ricorrente trascura di considerare che, secondo la ricostruzione fattuale contenuta nelle due sentenze di merito, tale accordo è parte di un più complesso disegno attuato dagli amministratori di fatto delle diverse società controllate dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] che intervengono in detta vicenda, che inizia in data 1 giugno 2005, quando la [OSCURATO:SOCIETA]. affitta la sua azienda alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] due sentenze si evidenzia che tale contratto è stato stipulato nella imminenza del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato in data 25 luglio 2005. Il contratto è volto a consentire alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] di continuare, nonostante il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., a svolgere l'attività produttiva trasferendo il complesso produttivo ad altra società; tuttavia, poiché il mero trasferimento dell'azienda non vale da solo a rendere redditizia l'attività di impresa, caratterizzata da elevata incidenza del costo del personale, anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. entra in crisi; in data 8 gennaio 2008 viene stipulato un accordo di lavorazione in conto terzi con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, società anch'essa riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. L'accordo, come indicato nella sentenza di primo grado (pag. 14) e nella sentenza di appello (pag. 10) regolamentava i rapporti tra le parti che risultavano in partenza gravemente pregiudizievoli per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. poiché svantaggiosi economicamente, in quanto i compensi dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbero mai stati sufficienti a coprire il costo del personale; peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era anche resa inadempiente — tanto che il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è insinuato al passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., successivamente anch'essa dichiarata fallita, per un importo di euro 3.840.000,00 — e di fatto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva potuto svolgere l'attività produttiva utilizzando l'azienda nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i dipendenti di questa, sulla quale, tuttavia, venivano a gravare tutti i costi della attività produttiva, rimanendo a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. solo il pagamento delle retribuzioni nette a favore dei dipendenti. La prosecuzione dell'attività produttiva in perdita ha determinato un accumulo di passività verso l'erario e gli enti previdenziali di ben euro 5.972.535,00 alla data del fallimento. Nonostante il grave pregiudizio che il contratto arrecava al patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il rapporto è stato mantenuto in essere poiché esso era volto a consentire alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], tramite lo schermo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di continuare ad avvalersi della azienda e del personale per svolgere attività di impresa senza sostenerne i costi, rimasti per la massima parte in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., destinata al fallimento. Ne consegue che è riduttivo l'argomento utilizzato dal ricorrente per sostenere che egli si è limitato ad aggravare il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento e che la sua condotta integra una mera bancarotta semplice ai sensi degli artt. 217, primo comma, n. 4, e 224, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942. In realtà, sulla base della ricostruzione fattuale sopra indicata, egli non solo si è astenuto dal richiedere il fallimento„ ma ha consentito che la società continuasse a svolgere attività di impresa, nonostante fosse stata aperta la fase della liquidazione, e che la stessa fosse di fatto gestita dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nell'esclusivo interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza assumere iniziative per ottenere che questa onorasse i suoi impegni o che l'accordo fosse risolto. In sostanza, anche la sua inerzia era finalizzata a far prevalere gli interessi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — e tramite essa quelli della famiglia [OSCURATO:PERSONA] — su quelli della società di cui era amministratore e quindi a portare a compimento il più complesso disegno sopra descritto. In tal modo, mantenendo in essere il rapporto contrattuale in violazione dei doveri su di lui gravanti quale liquidatore, egli ha consapevolmente contribuito alla dissipazione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. iniziata con la stipula dell'accordo con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. r f/ 20 e poi proseguita attraverso il mantenimento in vita di detto rapporto contrattuale. In tal senso, appare corretto il richiamo, operato dalla Corte di appello, al principio, affermato da questa Corte di cassazione in tema di reati fallimentari, secondo il quale la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall'art. 223 I. fall. ma anche dall'art. 2489 cod. civ., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932 cod. civ., il quale fissa un principio di ordine generale per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose — di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi (Sez. 5, n. 36435 del 14/06/2011, Scuoppo, Rv. 250939). I motivi di ricorso sono generici perché non si confrontano con le più ampie ragioni poste a base della decisione. Il ricorrente ha, peraltro, tentato di giustificare la sua inerzia sostenendo che questa troverebbe spiegazione nella pendenza di trattative tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], ma la Corte di appello ha, con motivazione adeguata e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità (vedi pagg. 21 e 22), indicato le ragioni per le quali in ogni caso tali trattative non potevano creare in lui alcun affidamento, evidenziando che detto accordo non avrebbe portato comunque alla assunzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei debiti che nel frattempo avevano continuato ad accumularsi, cosicché in relazione a tale aspetto l'impugnazione risulta inammissibile. 2.2. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273337; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492). Inoltre, il reato di bancarotta impropria da reato societario sussiste anche quando la condotta illecita abbia concorso a determinare solo un aggravamento del dissesto già in atto della società (Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877). [OSCURATO:SOCIETA], ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, r.d. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189). È, quindi, irrilevante la esatta misura in cui l'omesso versamento di tributi e contributi previdenziali è riferibile al periodo in cui lo [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito la carica di liquidatore della società fallita. Peraltro, che tale misura sia consistente lo si ricava dalla circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] è stato liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per quasi due anni e mezzo e che, secondo quanto indicato nelle due sentenze di merito, in detto periodo la società ha continuato ad operare senza che fossero pagati i contributi e le ritenute relativi ai dipendenti e senza che fossero effettuati i pagamenti dei tributi. 2.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. [OSCURATO:SOCIETA] appello ha del tutto logicamente affermato che il contributo apportato dall'imputato al delitto di bancarotta non può definirsi di minima importanza ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114, primo comma, cod. pen., considerato che la sua condotta omissiva, durata quasi due anni e mezzo, è troppo duratura e in misura logicamente corrispondente alla durata deve essere ritenuta la entità del pregiudizio arrecato al patrimonio della fallita. Ne consegue che non poteva essere pronunciata sentenza di applicazione di pena sulla base di una richiesta che contemplava l'applicazione di detta attenuante. 2.4. È, invece, fondato il quinto motivo di ricorso. La motivazione risulta illogica, in quanto, per giustificare il trattamento sanzionatorio ed in particolare la equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, la Corte di appello afferma che l'imputato non ha attuato «qualsivoglia condotta riparatoria» mentre a pag. 2 della sentenza di secondo grado si dà atto che egli ha potuto beneficiare delle circostanze attenuanti generiche proprio in virtù dello «sforzo risarcitorio» da lui compiuto nei confronti del fallimento, che per questo motivo, nei suoi confronti, ha revocato la costituzione di parte civile. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rimanendo assorbite le ulteriori censure formulate nell'ambito dello stesso motivo e con il sesto motivo di ricorso, atteso che un eventuale diverso esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze o comunque una rinnovata valutazione della condotta risarcitoria posta in essere dall'imputato potrebbe condurre, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., ad una mitigazione di detto trattamento ed ad una riduzione della durata delle pene accessorie fallimentari. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché estremamente generico ed il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della decisione ed in particolare con l'affermazione che egli, dopo la morte del padre, ha amministrato di fatto la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., continuando ad attuare il complesso meccanismo elaborato da [OSCURATO:PERSONA] per continuare ad esercitare l'attività produttiva attraverso la [OSCURATO:PERSONA] operando in modo che questa beneficiasse dei relativi risultati economici mentre i costi rimanevano a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3.2. Analoghe considerazioni valgono a rendere inammissibile il secondo motivo di ricorso, in quanto il ricorrente si limita a ribadire, reiterando il contenuto dei motivi di appello, che non sarebbe dimostrato il dolo e ricorrerebbe la colpa e che le condotte oggetto di contestazione integrerebbero operazioni di mera sorte o che mancherebbe il nesso di causalità tra tali condotte ed il fallimento, senza attaccare le argomentazioni di segno contrario contenute nella sentenza della Corte territoriale. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 dei 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente assolto al suo obbligo motivazionale indicando nel precedente penale specifico e nell'assenza di condotte riparatorie le ragioni del diniego delle attenuanti generiche. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 4.1. I primi due motivi di ricorso sono infondati. Dalla motivazione della sentenza di appello emerge chiaramente che, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sebbene si rilevi che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe contemporaneamente rivestito la carica di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e quella di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quando è stato sottoscritto tra le due società l'accordo del 8 gennaio 2008, in realtà è stata ritenuta decisiva la sola qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e il dinamismo del [OSCURATO:PERSONA], operante in contiguità e collaborazione con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, infatti, evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., ossia la società che ha concesso in affitto la propria azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ed aveva svolto, anche nella sua qualità di dottore commercialista, il ruolo di consulente di [OSCURATO:PERSONA], ossia di colui che ha assunto la posizione di dominus di tutte le società sotto il controllo della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e che aveva elaborato il complessivo disegno che ha consentito a detta famiglia di continuare a produrre a mezzo della azienda della [OSCURATO:SOCIETA]., ormai destinata al fallimento, dapprima tramite il contratto di affitto di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. e poi, quando anche questa azienda era entrata in crisi, attraverso il contratto del 8 gennaio 2008, che aveva altresì consentito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., pure controllata da [OSCURATO:PERSONA], di avvalersi di fatto dell'azienda suddetta e delle maestranze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza sostenerne, se non in minima parte, i costi. La circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto anche il ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come riferito dai numerosi testimoni e come emerge dalla documentazione depositata, consentiva di arguire, afferma la Corte territoriale, che egli agiva di intesa con [OSCURATO:PERSONA] e con lui condivideva il complessivo disegno che contemplava l'intervento di tutte le società sopra indicate al fine di permettere al [OSCURATO:PERSONA] di continuare l'esercizio dell'attività imprenditoriale cedendolo da una società ad un'altra senza che alla cessionaria si trasferissero i debiti.[OSCURATO:SOCIETA] appello segnala pure che il [OSCURATO:PERSONA] gestì in prima persona, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'operazione che portò alla stipula del contratto del 8 gennaio 2008 tra la fallita e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ragioni indicate a tale proposito dalla Corte di appello sono coincidenti con quelle poste dal Tribunale a base dell'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ed appaiono coerenti con quelle che hanno condotto a ritenere colpevoli gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, pur avendo assunto la carica di amministratore o liquidatore della fallita, si sono disinteressati della sua gestione. Se questi sono responsabili per aver omesso di controllare e impedire l'operato degli amministratori di fatto, a maggior ragione deve esserlo chi, amministrando di fatto la società, ha attivamente contribuito a porre in essere le condotte integranti delitto. L'indicazione della carica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che secondo la Corte di appello il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito in coincidenza temporale con la stipula del contratto del 8 gennaio 2008, in tale contesto argomentativo, perde allora la decisività che il ricorrente intende assegnarle, dal momento che il fondamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] riposa solidamente su dati tratti dalla concreta e consapevole operatività nel gruppo, in piena adesione ai progetti del [OSCURATO:PERSONA], più che su meri dati formali. Poiché il travisamento viene a cadere sulla prova di una circostanza di fatto non decisiva ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], i motivi di ricorso devono essere rigettati. Quanto al lamentato travisamento, per avere la Corte di appello affermato che il contratto del 8 gennaio 2008 sarebbe stato sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deve evidenziarsi che una simile affermazione non è contenuta nella sentenza di secondo grado, ove invece si afferma che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., contraente dell'accordo di lavorazione per conto terzi, era amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] al momento del contratto, cosicché anche sotto tale profilo il motivo risulta infondato. 4.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile stante la infondatezza del corrispondente motivo di appello, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate nella sentenza di secondo grado. È ben vero che il contratto stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è un contratto stipulato per l'esercizio dell'impresa non avente carattere personale e pertanto ad esso si applica l'art. 2558 cod. civ., operante anche in caso di affitto di azienda, ai sensi del terzo comma della disposizione appena citata, che prevede il subentro automatico del cessionario, e quindi dell'affittuario, nel rapporto contrattuale. Tale subentro opera, peraltro, non solo nel momento in cui viene creato il rapporto di affitto, ma anche nel momento in cui lo stesso viene a cessare per una causa riconducibile alla volontà dei contraenti. Deve, tuttavia, escludersi che detto subentro sia avvenuto anche in relazione ai crediti che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. vantava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] affermato dal ricorrente, il subentro opera solo in relazione ai rapporti contrattuali in cui le prestazioni delle due parti siano entrambe rimaste ineseguite, altrimenti si è in presenza di un mero credito o debito. Deve allora rilevarsi che il rapporto contrattuale scaturito dal contratto del 8 gennaio 2008, per come descritto nella sentenza del Tribunale, il cui contenuto è richiamato dalla sentenza della Corte di appello, ha natura di contratto di appalto, prevedendo la realizzazione e la fornitura da parte della [OSCURATO:PERSONA] di prodotti conformi alle specifiche indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzando le materie prime da questa fornite. La prestazione ha ad oggetto la trasformazione di materie prime fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi soprattutto un facere. [OSCURATO:SOCIETA], tale contratto non ha ad oggetto una sola «opera» o un singolo servizio, ma una pluralità di prestazioni, realizzate in esecuzione di ordini di volta in volta impartiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ciascuna dotata di propria autonomia. L'autonomia delle singole prestazioni corrispondenti ai singoli ordini è resa evidente dalla previsione, contenuta nel contratto, secondo la quale i corrispettivi e le tariffe vengono stabiliti di volta in volta per ogni singolo accordo di lavorazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2556 cod. civ., la [OSCURATO:SOCIETA]. è subentrata nel rapporto contrattuale e nei rapporti scaturiti dai singoli ordini impartiti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che al momento della scadenza del contratto di affitto erano rimasti inadempiuti da entrambe le parti e non in relazione agli ordini integralmente eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA], per i quali sussisteva un mero diritto di credito che è rimasto in capo a questa società nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] soprattutto - poiché la sussunzione di una condotta nel paradigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale non si arresta dinanzi alla valutazione civilistica della vicenda, quando in concreto emerga un effetto dispositivo comunque pregiudizievole per le ragioni dei creditori -, occorre considerare che, sebbene il contratto di affitto di azienda fosse venuto a cessare per effetto della scadenza del termine, l'azienda non era stata rilasciata alla [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante al suo rilascio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse obbligata in virtù di detto contratto. Né la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva titolo per occuparla o aveva concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto che le attribuisse tale facoltà.Ne deriva che la [OSCURATO:PERSONA], rimasta inadempiente all'obbligo restitutorio, era obbligata al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari al canone di affitto ex art. 1591 cod. civ., nonostante l'azienda fosse di fatto occupata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., secondo la ricostruzione del fatto operata dai due giudici del merito, cosicché non può certo ritenersi cessato, come invece sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] nel suo motivo di ricorso, l'asservimento della azienda agli interessi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - e il concreto pregiudizio per i creditori della fallita - anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto di affitto di azienda. Infatti, nonostante la intervenuta cessazione del contratto di affitto di azienda, finché questa non è stata materialmente restituita alla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta responsabile verso la [OSCURATO:SOCIETA]. dei depauperamenti subiti dall'azienda dopo la cessazione del rapporto di affitto, cosicché il motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove si sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe illogica in quanto si condannerebbe l'imputato per avere concorso a dissipare il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] mentre il patrimonio che ha subito pregiudizio sarebbe quello di [OSCURATO:SOCIETA]. A tale proposito va ribadito che integra il reato di bancarotta patrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della società fallita in virtù di un contratto risoltosi prima della dichiarazione di fallimento poiché quel che rileva, a tal fine, è la disponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti, considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79 r.d. n. 267 del 1942 (Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212; Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469, entrambe relative ad un bene detenuto dal fallito in virtù di un contratto di leasing ormai risolto). Peraltro, i debiti tributari e i contributi previdenziali sono comunque rimasti a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non si sono trasferiti alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la infondatezza in diritto del motivo di appello, anche il corrispondente motivo di ricorso, laddove si deduce la violazione di legge, non può essere accolto. Non sono, invece, denunciabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 cod.proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, Emnnanuele, Rv. 271451). 4.3. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, laddove si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore da [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo deve osservarsi che il difensore del [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto l'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], cosicché appare corretta la decisione della Corte di appello che ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle sue dichiarazioni in applicazione del principio, affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale, nel caso in cui l'imputato o il suo difensore non abbiano chiesto l'esame del coimputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall., è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri, Rv. 270599), a nulla rilevando che l'esame dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sia stato chiesto da altre parti processuali, poiché quel che rileva è il disinteresse al controesame manifestato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] e per esso dal suo difensore. Inoltre, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto «criterio di resistenza», applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303). Nel caso di specie la Corte di appello (vedi a pag. 19 in fondo della sentenza di secondo grado) ha esplicitamente affermato che la qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA] si ricava dal materiale probatorio acquisito anche prescindendo dalle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile. 4.4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Nel caso in esame, il ricorrente non specifica quale sia la rilevanza ai fini del giudizio della relazione ex art. 33 r.d. n. 267 del 1942 e della successiva integrazione, considerato anche che il curatore è stato esaminato in giudizio e che i documenti allegati alla sua relazione sono comunque utilizzabili, cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile in applicazione del principio sopra esposto. 4.5. Pure il sesto motivo di ricorso risulta inammissibile. Il quarto motivo di appello era manifestamente infondato, sia perché l'inadempimento dei debiti tributari e previdenziali si era protratto per molti anni e quindi doveva ritenersi sistematico, sia perché i debiti tributari e previdenziali, in quanto non relativi a rapporti contrattuali, non si sono trasferiti alla [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della cessazione del rapporto di affitto, trovando applicazione l'art. 2560 cod. civ. Quanto al travisamento della prova, per avere la Corte di appello affermato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., deve ribadirsi in questa sede, con riguardo alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta e alla affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], quanto già esposto in relazione ai primi due motivi di ricorso. La doppia qualifica attribuita al [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello non appare decisiva per escludere che le operazioni oggetto di contestazione integrassero operazioni di mera sorte. Il motivo è infondato anche laddove il [OSCURATO:PERSONA] si duole del travisamento della prova in relazione al diniego delle attenuanti generiche la cui applicazione sarebbe stata esclusa dalla Corte di appello in considerazione della particolare intensità del dolo per avere il [OSCURATO:PERSONA] svolto le funzioni di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel momento in cui è stato concluso il contratto datato 8 gennaio 2008, agendo in evidente conflitto di interessi. In realtà, dal tenore della motivazione della sentenza di appello (vedi pagg. 20 e 21 della stessa) risulta che le circostanze attenuanti generiche non sono state applicate sia in considerazione dei precedenti penali da cui l'imputato risulta già gravato, sia per la assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza, non essendovi stata alcuna condotta risarcitoria. In verità la sussistenza del conflitto di interesse viene menzionata dalla Corte di appello solo in relazione alla determinazione della pena base e dell'aumento di pena per l'aggravante. [OSCURATO:SOCIETA], anche in relazione a tale punto, la esistenza del conflitto di interesse viene segnalata non per giustificare una pena superiore al minimo edittale, ma per sottolineare che, nonostante il doppio ruolo, la pena base è stata contenuta in termini prossimi al minimo edittale. In sostanza, il ritenuto conflitto di interessi del quale il ricorrente si duole non ha comunque inciso sulla concreta quantificazione del trattamento sanzionatorio, che è stato determinato, sulla base dell'effettiva gravità del fatto e prescindendo dal conflitto di interessi, in misura assai prossima al minimo edittale, atteso che alla pena finale di anni due e mesi due di reclusione si è pervenuti partendo da una pena base di anni tre e mesi due di reclusione, aumentata ad anni tre e mesi tre di reclusione per l'aggravante e poi ridotta per la scelta del rito. Ne consegue che la motivazione della sentenza di secondo grado non presenta il profilo di manifesta illogicità denunciato dal ricorrente. Manifestamente infondata è, poi, la censura relativa alla recidiva, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla maggior capacità criminale manifestata dall'imputato con la commissione dei delitti per i quali è stato condannato in seno al presente procedimento. Deve pure osservarsi che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustificare scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/111:2018, Giallombardo, Rv. 274783). 4.6. È, infine, inammissibile per manifesta infondatezza il settimo motivo di ricorso, atteso che le condotte per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sono del tutto autonome e distinte, una essendo costituita dall'aver attivamente favorito la stipula e poi l'attuazione del contratto con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'altra, di natura omissiva, consistita nell'aver sistematicamente omesso il pagamento dei debiti previdenziali e tributari, in tal modo cagionando il fallimento della società. 5. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Il ricorso del predetto imputato deve nel resto essere dichiarato inammissibile. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] deve, invece essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili ed i predetti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3000,00 per ciascun ricorrente. Inoltre, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultati soccombenti, devono essere condannati, ai sensi dell'art. 541 cod. proc., pen., alla rifusione in favore della parte civile delle spese processuali liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 12841/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris