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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08407/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27370/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenzadi Corte d'Appello Napoli n. 1358/2019 depositata il12/03/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con la sentenza sopra specificata, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato decaduto l’odierno ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributivaex lege nr. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; 2.per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la decadenza dall’azione giudiziale di cui all’art. 47 DPR nr. 639 del 1970 ed ha osservato, in particolare, come non cogliesse nel segno la prospettiva tentata da parte appellante che avrebbe voluto la decadenza applicabile, eventualmente, solo ai singoli ratei di pensione non rivalutata e non al diritto alla rivalutazione contributiva in senso sostanziale.

A tale riguardo, ha richiamato il precedente di Cass. nr. 8926 del 2011; 3.avverso tale pronuncia, il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria; l'INPS ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 4.in via preliminare deve darsi atti che, con istanza ex art. 376 cod.proc.civ., allegata al ricorso, il ricorrente ha sollecitato la rimessione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la trattazione da parte delle Sezioni Unite in ragione di un contrasto ravvisato nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura del diritto al beneficio contributivo oggetto di causa; 5.un’istanza analoga alla presente, relativa ad altri ricorsi patrocinati dal medesimo difensore, non è stata accolta dal primo presidente con decreto del 9 aprile 2022; 6.questa Corte, peraltro, ha oramai consolidato il proprio orientamento relativamente alle questioni inerenti al regime della decadenza applicabile al diritto ai benefici contributivi da esposizione all'amianto, come si dirà in seguito, e il ricorso non propone ragioni per indurre il Collegio a modificare l'orientamento medesimo ribadito da ultimo in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente ( v.

Cass. nr. 2598 del 2023 e altre ivi richiamate); 7.con il primo motivo, il ricorrente denuncia - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione del D.P.R. nr. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merit o ritenuto la decadenza riferita al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e non ai singoli ratei triennali; 8.le censure sono infondate.

Si è ripetutamente affermato che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dalD.P.R. n. 639 del 1970, art. 47,nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4,(conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da potersi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge nr. 257 del 1992, art. 13,comma 8, (Cass. nr. 2598 del 2023 cit., sulla scia di Cass. nr. 41886 del 2021; Cass. nr. 618 del 2018; Cass. nr. 19729 del 2017; Cass. nr. 17433 del 2017); 9.altrettanto fermo è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie,Cass. nr. 41886 del 2021 e Cass. n. 17433 del 2017, citate);

10. logico corollario di quanto precede è che ladecadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio;

11. il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui è formalmente denunciata la violazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992- riguardano il diritto, in concreto, de l ricorrente ad ottenere la rivalutazione contributiva per il coefficiente dell’1,5 in relazione all’intero periodo di esposizione ad amianto e il mancato accertamento di detta esposizione.

Essi sono dunque assorbiti dal rigetto del primo motivo di ricorso;

12. il ricorso va, in definitiva, rigettato, provvedendosi, come da dispositivo, sulle spese del giudizio, giusta il criterio della soccombenza;

13. in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27370/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenzadi Corte d'Appello Napoli n. 1358/2019 depositata il12/03/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con la sentenza sopra specificata, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato decaduto l’odierno ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributivaex lege nr. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; 2.per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la decadenza dall’azione giudiziale di cui all’art. 47 DPR nr. 639 del 1970 ed ha osservato, in particolare, come non cogliesse nel segno la prospettiva tentata da parte appellante che avrebbe voluto la decadenza applicabile, eventualmente, solo ai singoli ratei di pensione non rivalutata e non al diritto alla rivalutazione contributiva in senso sostanziale. A tale riguardo, ha richiamato il precedente di Cass. nr. 8926 del 2011; 3.avverso tale pronuncia, il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria; l'INPS ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 4.in via preliminare deve darsi atti che, con istanza ex art. 376 cod.proc.civ., allegata al ricorso, il ricorrente ha sollecitato la rimessione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la trattazione da parte delle Sezioni Unite in ragione di un contrasto ravvisato nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura del diritto al beneficio contributivo oggetto di causa; 5.un’istanza analoga alla presente, relativa ad altri ricorsi patrocinati dal medesimo difensore, non è stata accolta dal primo presidente con decreto del 9 aprile 2022; 6.questa Corte, peraltro, ha oramai consolidato il proprio orientamento relativamente alle questioni inerenti al regime della decadenza applicabile al diritto ai benefici contributivi da esposizione all'amianto, come si dirà in seguito, e il ricorso non propone ragioni per indurre il Collegio a modificare l'orientamento medesimo ribadito da ultimo in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente ( v. Cass. nr. 2598 del 2023 e altre ivi richiamate); 7.con il primo motivo, il ricorrente denuncia - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione del D.P.R. nr. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merit o ritenuto la decadenza riferita al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e non ai singoli ratei triennali; 8.le censure sono infondate. Si è ripetutamente affermato che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dalD.P.R. n. 639 del 1970, art. 47,nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4,(conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da potersi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla legge nr. 257 del 1992, art. 13,comma 8, (Cass. nr. 2598 del 2023 cit., sulla scia di Cass. nr. 41886 del 2021; Cass. nr. 618 del 2018; Cass. nr. 19729 del 2017; Cass. nr. 17433 del 2017); 9.altrettanto fermo è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie,Cass. nr. 41886 del 2021 e Cass. n. 17433 del 2017, citate); 10. logico corollario di quanto precede è che ladecadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio; 11. il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui è formalmente denunciata la violazione dell’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992- riguardano il diritto, in concreto, de l ricorrente ad ottenere la rivalutazione contributiva per il coefficiente dell’1,5 in relazione all’intero periodo di esposizione ad amianto e il mancato accertamento di detta esposizione. Essi sono dunque assorbiti dal rigetto del primo motivo di ricorso; 12. il ricorso va, in definitiva, rigettato, provvedendosi, come da dispositivo, sulle spese del giudizio, giusta il criterio della soccombenza; 13. in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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