CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 13417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 26624/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 avverso la sentenza n. 1106/2019 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 927/2022Numero di raccolta generale 13417/2022 ROMA, pubblicata il 15/02/2019; Data pubblicazione 28/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con domanda notificata il 4 febbraio 2012 la Società Italiana per Condotte d’[OSCURATO:SOCIETA]. ha introdotto un giudizio arbitrale nei confronti della Regione Calabria, che ha chiesto condannare al pagamento di somme in forza di riserve apposte nell’ambito di un contratto di appalto intercorso tra le parti. In particolare, le pretese dell’appaltatrice attrice discendevano da un contratto del 1986, relativo all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere di invaso del [OSCURATO:PERSONA], stipulato all'esito di gara di appalto bandita all'epoca dalla Cassa per il Mezzogiorno, successivamente ceduto alla Regione Calabria, nonché da una transazione stipulata nell'anno 1999. Le riserve concernevano: lavori relativi ad evento meteorologico del 9 e 10 settembre dell'anno 2000 (riserve n. 1 e 2): lievitazione costi petroliferi (riserva n. 3); costi perizia topografica (riserva n. 5); premio accelerazione (riserva n. 6); costi collaudo statico (riserva n. 7). Si è costituita la Regione, deducendo improcedibilità del giudizio in pendenza del termine per l'accordo bonario, difetto di legittimazione passiva della Regione, decadenza dalla domanda ex articolo 33 D.M. 145/00, decadenza da tutte le riserve per tardività e genericità, insussistenza del credito per accessori, prescrizione della domanda oggetto della riserva n. 6. Il collegio arbitrale ha provveduto a concedere termini per memorie contenenti anche modifiche dei quesiti e delle questioni già poste dalle parti e deposito di documenti. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 La Regione, valendosi di tale facoltà, ha depositato memoria con Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 cui ha eccepito la nullità della transazione intervenuta tra l'odierna resistente ed il Ministero, per violazione della normativa comunitaria e statale sull'evidenza pubblica, ove le clausole della stessa fossero intese come volte a riconoscere un premio di accelerazione anche per il periodo oggetto di proroga, e ad esonerare l'odierno resistente dall'estensione della polizza CAR. Con un primo lodo non definitivo ed un successivo lodo definitivo il collegio arbitrale ha accolto in parte la domanda, condannando la Regione al relativo pagamento. 2. ― La Regione ha proposto distinte impugnazioni per nullità di entrambi i lodi, impugnazioni che sono state riunite e decise con sentenza del 15 febbraio 2019 con cui la Corte d’appello di Roma le ha respinte ed ha regolato le spese di lite. 3. ― Per la cassazione della sentenza la Regione Calabria ha proposto ricorso affidato a 14 mezzi illustrati da memoria. 4. ― [OSCURATO:PERSONA] per Condotte d’[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso contiene 14 mezzi: 5.1. ― Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 132 e 156 c.p.c., in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere prima affermato che determinati documenti «non figurano in atti, e che gli indici dei fascicoli di parte Condotte si arrestano al doc. 38. In ogni caso non risultano decisivi», e successivamente sostenuto, in relazione agli stessi documenti, che «la Corte non ritiene la non esaminabilità dei F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 documenti», con conseguente contraddittorietà e perciò sostanziale Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 inesistenza della motivazione. 5.1.1. ― Il motivo è inammissibile, giacché non coglie la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, oltre a fondarsi su un evidente refuso, tale da non nuocere in alcun modo alla comprensibilità del passaggio motivazionale, peraltro svolto ad abundantiam, oggetto del motivo. La Corte d’appello, nell’esaminare un motivo di nullità spiegato ai sensi dell’articolo 829, primo comma, numero 9, c.p.c., con cui la Regione lamentava che il Collegio arbitrale avesse concesso un termine per nuove memorie e documenti, che non avrebbe invece potuto assegnare, ha difatti ritenuto (pagina 8 della sentenza impugnata) che gli arbitri avessero al contrario operato nei limiti dei loro poteri: e, nello svolgere detta motivazione, ha fatto cenno altresì alla ulteriore circostanza che i documenti ivi menzionati non risultavano prodotti ed erano comunque ininfluenti. Va da sé che, ove pure il passaggio motivazionale concernente i documenti fosse effettivamente contraddittorio, ciò neppure sfiorerebbe la ratio decidendi che sostiene il decisum, ossia l’avere il collegio arbitrale operato nell’ambito dei propri poteri. Dopo di che, può nondimeno ribadirsi che con tutta evidenza alla Corte d’appello è semplicemente sfuggito un «non» di troppo, avendo inteso con tutta chiarezza affermare di ritenere «la non esaminabilità dei documenti». 5.2. ― Il secondo mezzo denuncia violazione delle stesse norme, addebitando alla Corte d’appello di aver affermato che: «Prende atto dunque la Corte che la Regione Calabria non pone in discussione che la Regione Calabria non pone in discussione che i lavori di completamento potessero essere affidati a trattativa privata alla stessa impresa appaltatrice», ed aggiungendo che in tal F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 modo la Corte d’appello avrebbe correttamente riassunto il Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 contenuto del motivo di impugnazione ma gli avrebbe attribuito, immediatamente dopo, un contenuto inconciliabile con il riassunto appena fattone. 5.2.1. ― Il motivo è infondato. Occorre anzitutto evidenziare che la frase prima virgolettata, esattamente tratta dalla pagina 5 del ricorso, non compare affatto nella sentenza impugnata, nella quale si legge invece: «Prende atto dunque la Corte che la regione Calabria non pone in discussione che i lavori di completamento potessero essere affidati a trattativa privata alla stessa impresa appaltatrice, bensì pone a fondamento dell’eccepita nullità della transazione l’affermazione secondo cui le condizioni economiche della transazione sarebbero state tali da trasformare le prestazioni oggetto del bando di gara e di aggiudicazione». Anche in questo caso si tratta di un chiaro refuso, commesso questa volta dalla ricorrente, che ha attribuito alla sentenza una cervellotica frase che invece la sentenza non contiene, il che però non impedisce di comprendere il senso della censura. Ma il fatto è che la censura è fuori bersaglio. Ed invero, la Corte territoriale, nel soffermarsi sul motivo di nullità concernente il rigetto dell’eccezione di nullità della transazione del 29 settembre 1999, ha osservato che la Regione eccepiva «anzitutto il carattere novativo della transazione per la quantità e qualità delle modifiche apportate al contratto originario», introducendo nuove prestazioni che «avrebbero modificato sensibilmente l’oggetto del contratto», sicché «l’aggiudicazione a trattativa privata avrebbe … violato il principio della parità di trattamento degli offerenti, nuocendo alla trasparenza della procedura». F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 Dopo di che la Corte d’appello ha aggiunto la frase che si è in Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 precedenza trascritta, ed ha cioè detto che la Regione non aveva messo in dubbio l’affidamento dei lavori, in sede di transazione, a trattativa privata, ma aveva lamentato che la transazione avesse immutato l’oggetto del contratto come risultante dall’iniziale bando di gara e conseguente aggiudicazione. Ha cioè dato un’interpretazione del motivo di nullità dinanzi ad essa Corte d’appello prospettato. Orbene, secondo la ricorrente «non vi è chi non colga immediatamente, leggendo la sola sentenza, come la motivazione prima riassuma correttamente il contenuto del motivo di impugnazione, e subito dopo desuma un contenuto della domanda stessa inconciliabile con quanto appena riassunto»: ma alla lettura della sentenza questa Corte di cassazione apprezza tutt’altro, e cioè che il giudice del merito ha ritenuto, in modo più che comprensibile e non in se stesso contraddittorio, che la Regione avesse posto in discussione non la legittimità dell’affidamento dell’opera a trattativa privata, in sede di transazione, bensì la modificazione oggettiva del contenuto del contratto di appalto. Non ricorre affatto, dunque, la radicale carenza motivazionale che la ricorrente denuncia, né, a fronte di una motivazione che non si colloca al di sotto del «minimo costituzionale», sussiste alcuno spazio di censura motivazionale nel quadro di applicazione del vigente art. 360, n. 5, c.p.c., alla luce dei noti principi affermati da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053. 5.3. ― Il terzo mezzo denuncia violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.. La censura concerne la questione oggetto del motivo precedente, che prospetta sotto il profilo della violazione delle norme richiamate in rubrica. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 5.3.1. ― Il motivo è inammissibile. Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 Non riesce ad intendersi a quale scopo la ricorrente abbia richiamato l’articolo 113 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice deve pronunciare secondo diritto, salvo che la legge non gli consenta di decidere secondo equità: norma che è estranea alla sostanza della censura svolta. Dopo di che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è richiamato a proposito. In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Va da sé che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 11 settembre 2015, n. 17956). Nel caso di specie la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione per nullità e, all’interno di essa, ha disatteso il motivo di nullità concernente la transazione cui si è fatto cenno: sicché ha evidentemente deciso sulla domanda, e su tutta la domanda, con l’ulteriore conseguenza che, come si diceva, la denuncia di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è pertinente, ed è perciò inammissibile. 5.4. ― Il quarto mezzo denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.. Il motivo concerne ancora le modifiche sostanziali al contratto iniziale mediante transazione, tale, a dire della ricorrente, da determinarne la nullità, e si appunta contro la motivazione della Corte d’appello che aveva ritenuto le indicazioni regionali «del tutto generiche», nonché il difetto di prova della effettiva incidenza di dette modifiche sul denunciato mutamento sostanziale, dando così luogo ad un’inversione dell’onere della prova nonché ad una valutazione atomistica degli elementi da considerare. 5.4.1. ― Il motivo è inammissibile in ogni suo aspetto. La Corte d’appello ha osservato, con riguardo alla modificazione oggettiva del rapporto in esito alla transazione, che «tali modifiche sono del tutto genericamente indicate nelle seguenti: proroghe di contratto; modifiche dell’entità, più che triplicata, del premio giornaliero di anticipazione; riconoscimento di detto premio anche oltre il termine iniziale di ultimazione, mancanza dell’obbligo della stipula della polizza CAR. Si tratta, si ripete, di un’elencazione generica che non dà conto dei termini in concreto dell’incidenza di dette modifiche sul denunciato mutamento sostanziale dell’oggetto F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 della prestazione, e questo a prescindere dalla constatazione che: Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 della polizza CAR si è già detto e si conferma che essa non era obbligatoria all’epoca della stipula del contratto …; la proroga della data di ultimazione è l’effetto di proroghe e sospensioni intervenute nel corso dei lavori che sono stati consegnati entro il termine fissato; le modifiche relative al premio di anticipazione non sono tali da mutare sostanzialmente l’oggetto del contratto». Ciò detto, il richiamo agli articoli 115 e 116 c.p.c. non è pertinente, avuto riguardo al consolidato principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960): nulla di tutto ciò è neppure approssimativamente denunciato nel motivo. Non pertinente è anche il richiamo alla violazione degli articoli 2727 e seguenti c.p.c., giacché l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219), ovviamente nei limiti in cui la motivazione è oggi sindacabile, e cioè nel solo caso di motivazione sostanzialmente assente (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), ancora una volta entro i limiti in cui il vizio motivazionale è oggi denunciabile. Quanto, infine, alla violazione del precetto di cui all'articolo 2697 c.c., essa si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass.14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949). Nel caso in esame, a fronte dell’eccezione svolta dalla Regione, la quale, al fine di paralizzare la domanda dell’appaltatrice, aveva dedotto la nullità della transazione, perché tale da innovare sostanzialmente il contenuto del contratto originariamente stipulato, violando così la regola affermata dalla Corte di giustizia con sentenza del 7 settembre 2016, secondo cui «dopo l’aggiudicazione di un contratto di appalto, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione», è del tutto ovvio che la prova della «modifica sostanziale» dovesse essere fornita dalla parte che l’aveva eccepita, al fine di ottenere il rigetto della domanda attrice, ai sensi del secondo comma della disposizione in esame. Ma, a parte questo, il punto è un altro, e da ciò discende l’inammissibilità anche sotto tale aspetto della censura. La violazione del principio dell’onere della prova in tanto può F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 configurarsi, in quanto la circostanza da provare Numero di raccolta generale 13417/2022non sia stata Data pubblicazione 28/04/2022 provata ed il giudice abbia attribuito il carico della mancata prova non a quella che ne era onerata, ma all’altra: orbene, nel caso in esame il giudice non ha fatto applicazione del principio dell’onere della prova, e cioè non detto che la «modifica sostanziale» non era provata e che la mancata prova doveva ricadere sulla Regione (nel qual caso il motivo sarebbe stato per questo aspetto infondato), ma ha invece escluso, con valutazione di merito insindacabile, oltre che assistita da motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale», che una simile modifica sostanziale vi fosse, poiché «la polizza CAR … non era obbligatoria all’epoca della stipula del contratto … la proroga della data di ultimazione è l’effetto di proroghe e sospensioni intervenute nel corso dei lavori che sono stati consegnati entro il termine fissato; le modifiche relative al premio di anticipazione non sono tali da mutare sostanzialmente l’oggetto del contratto». In tale frangente una violazione dell’articolo 2697 c.c. non può essersi consumata. 5.5. ― Il quinto mezzo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., e concerne il passaggio motivazionale secondo cui «la Regione non sembra avere alcun concreto interesse alla declaratoria di nullità della transazione, posto che i lavori che ne hanno formato oggetto sono stati realizzati alle condizioni pattuite, in relazione alle quali l’odierna impugnante nulla lamenta; né vi è connessione tra i profili di nullità sopra riportati e le riserve oggetto del giudizio, relativi a profili risarcitori derivanti da un evento alluvionale». 5.5.1. ― Il motivo è inammissibile. Si è già visto che la Corte territoriale ha confermato il rigetto dell’eccezione di nullità della transazione sotto altro profilo, quello dell’inesistenza di un «modifica sostanziale». F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 Trattandosi di statuizione fondata su plurime rationes decidendiNumero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022, il rigetto del motivo concernente una di esse rende inammissibili gli altri per carenza d’interesse. 5.6. ― Il sesto mezzo denuncia violazione degli articoli 100 c.p.c. e 1421 c.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., sempre in relazione al capo di sentenza che ha respinto il motivo di impugnazione collegato alla questione delle modifiche sostanziali al contratto iniziale. 5.6.1. ― Il motivo è inammissibile per la ragione indicate al § 5.5.1.. 5.7. ― Il settimo mezzo denuncia violazione degli articoli 101, 829, 830 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.. Si sostiene che l’avere il collegio arbitrale consentito ulteriori produzioni documentali d’ufficio, andando oltre la richiesta di parte resistente, che aveva richiesto solo termine per controdedurre dalle difese regionali, ed in presenza di opposizione della Regione, abbia violato il principio del contraddittorio. 5.7.1. ― Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha osservato che: «La concessione di un ulteriore termine per il deposito di memorie difensive ed eventuali documenti rientrava nei poteri degli arbitri, i quali peraltro hanno concesso termine per la terza memoria la produzione di documenti ulteriori anche per la salvaguardia del contraddittorio, posto che la Regione non aveva illustrato i propri quesiti nella prima memoria che avrebbe dovuto contenere detta illustrazione, limitandosi a richiamare il contenuto dell’atto di resistenza, né aveva prodotto documenti, mentre nell’ulteriore termine concesso per replica aveva introdotto argomenti nuovi, quale per esempio quello F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 relativo alla nullità della transazione, a fronte dei quali si imponeva Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 la concessione dell’ulteriore termine, come accordato dal Collegio». Val quanto dire che l’assegnazione del termine, lungi dal ledere contraddittorio, ha avuto proprio lo scopo di realizzarlo: occorre cioè osservare che l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui era in potere del Collegio procedere a detta assegnazione, è conforme al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, e sempre che sia rispettato il principio del contraddittorio (Cass. 10 luglio 2013, n. 17099), e dunque che sia osservata la regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza delle facoltà processuali loro attribuite (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28660). Anche in questo caso, poi, vi è una ulteriore ratio decidendi, cui si è già fatto cenno: la Corte territoriale ha difatti affermato che le produzioni documentali in discorso non erano in atti ed erano comunque ininfluenti. 5.8. ― L’ottavo mezzo denuncia violazione degli articoli 827, 829 e 830 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., e lamenta che la Corte d’appello, pur riconoscendo che il lodo arbitrale non definitivo era afflitto da contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, ha ritenuto che la rilevanza della questione fosse venuta meno, in quanto il lodo definitivo non aveva liquidato le voci relative, in relazione alle quali si era anteriormente concretizzata la contraddittorietà. Secondo la ricorrente «non è dato comprendere neanche in astratto l’incidenza della pronuncia contenuta in un diverso documento, ossia nel lodo definitivo, su un vizio palesemente inficiante il lodo parziale». F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 5.8.1. ― Il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha osservato: «Con la seconda articolazione dell’atto di impugnazione la Regione Calabria eccepisce la contraddittorietà … tra la motivazione, che ha escluso il riconoscimento del c.d. fermo cantiere, e il dispositivo che ha ritenuto totalmente fondata la riserva n. 1 rinviando per la sola sua quantificazione. La rilevanza della questione è venuta meno dal momento che nella quantificazione della riserva n. 1 in base alla ctu espletata nella fase successiva al lodo parziale, il collegio non ha tenuto conto e non ha liquidato … la voce NP 63 “oneri per inattività totale di cantiere”». Orbene, a parte il fatto che la Corte d’appello non ha riconosciuto, se non altro espressamente, l’esistenza di detta contraddittorietà, è agevole osservare che i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo (Cass. 9 luglio 2014, n. 15676; Cass. 12 settembre 2011, n. 18635): e, nel caso di specie, la Corte d’appello, in piena conformità col principio, ha per l’appunto escluso che l’errore avesse avuto una qualche ripercussione, atteso il finale rigetto della domanda in discorso. 5.9. ― Il nono mezzo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c.. Osserva la ricorrente: «A p. 9, nel respingere il quarto motivo di impugnazione del lodo parziale, la Corte indica il contenuto dello stesso come teso a denunciare l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza n. 5, relativa ai costi di perizia topografica; su tale questione, valutando F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 la sola II memoria della Regione in sede arbitrale … la Corte Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022- pur dovendo ammettere che il lodo non ha pronunciato su tale questione - sostiene che la censura in sede di impugnativa è inammissibile perché tale questione non sarebbe stata “esplicitata” in sede arbitrale. Trattandosi di error in procedendo, codesta Ecc.ma Corte potrà verificare direttamente il contenuto degli atti: nell’atto di resistenza … venne eccepita la decadenza di controparte da tutte le riserve, per genericità e tardività; nella seconda memoria … pur non “esplicitando” ulteriori argomenti sul punto, in sede di conclusioni venne ribadita l’eccezione per tutte le domande avanzate. Ora, la censura svolta nei confronti del lodo era di omessa pronuncia; la mancata “esplicitazione” cui testualmente rimanda la Corte ne presupponeva appunto la formulazione, seppur in termini generici, come in effetti accaduto, e non consentiva certo l’omessa pronuncia in cui era in corso il lodo. Pare quindi evidente che la declaratoria di inammissibilità assunta dalla Corte sia stata determinata da errore procedurale, avendo ritenuto che la sola formulazione dell’eccezione, seppur generica, rendesse inammissibile la censura per omessa pronuncia in relazione al lodo». 5.9.1. ― Il motivo è inammissibile anzitutto perché incomprensibile. A pagina 9 della sentenza impugnata non c’è nulla che abbia a che vedere con una affermazione della Corte d’appello secondo cui «la censura in sede di impugnativa è inammissibile perché tale questione non sarebbe stata “esplicitata” in sede arbitrale». In ogni caso l’addebito di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, alla luce dei principi in precedenza richiamati, è totalmente priva di fondamento, visto che la Corte d’appello ha pronunciato, respingendo l’impugnazione. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 5.10. ― Il decimo motivo denuncia violazione dell’articolo 132, 156 Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 c.p.c., in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c. Si assume nuovamente che la Corte d’appello avrebbe dichiarato di poter esaminare uno dei documenti che poco prima, nella stessa sentenza, aveva dichiarato non essere in atti e non essere comunque decisivi. 5.10.1. ― Il motivo è inammissibile per le ragioni già esplicitate al § 5.1.1. 5.11. ― L’undicesimo mezzo denuncia violazione degli articoli 232 del d.p.r. numero 554 del 1999, 31 del decreto ministeriale numero 145 del 2000, in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe respinto il motivo relativo alla decadenza dalle riserve in applicazione dell’articolo 31 del decreto ministeriale numero 145 del 2000, mediante riferimento ad una pronuncia di questa Corte, la numero 15029 del 2016, concernente invece l’interpretazione dell’articolo 232 del d.p.r. numero 154 del 1999. 5.11.1. ― Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha osservato che il ricorso era tempestivo in applicazione del citato articolo 31, laddove stabilisce che «le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle», dal momento che «le riserve 1 e 2 sono state tempestivamente iscritte nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverle … le riserve 6 e 7 … sono ugualmente tempestive in quanto il certificato è stato sottoposto all’impresa e dalla stessa sottoscritto, unitamente alle riserve, soltanto il 12.3.2010». Ora, il motivo, laddove addebita alla sentenza impugnata di aver erroneamente richiamato una pronuncia di questa Corte, non F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 Numero sezionale 927/2022 attinge affatto la motivazione in fatto che precede, che anzi non Numero di raccolta generale 13417/2022Data pubblicazione 28/04/2022 prende neppure in considerazione. 5.12. ― Il dodicesimo mezzo denuncia violazione degli articoli 132, 156 c.p.c., in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c.. 5.12.1. ― Si sostiene che sarebbe viziata da motivazione perplessa e incomprensibile l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la ipotetica contraddittorietà contenuta nel lodo parziale era rimasta senza effetto in ragione del finale rigetto della relativa domanda. La motivazione è invece chiarissima come si è già visto. 5.13. ― Il tredicesimo mezzo denuncia violazione degli articoli 827, 829, 830 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c.: «seguendo il “ragionamento” della Corte … il rapporto tra lodo parziale e lodo definitivo sembrerebbe essere posto in termini di sostanziale unitarietà tra i due documenti, tale da consentire alla Corte di appello di ipotizzare la sanatoria di un vizio del lodo ad opera del lodo definitivo; ma, se così è, la Corte - nel rigettare il primo motivo di impugnazione avverso il lodo definitivo - ha errato nel ritenere fondato il vizio di contraddittorietà tra disposizioni del lodo». 5.13.1. ― Il motivo è inammissibile. Si è difatti già visto che la Corte territoriale non ha ritenuto fondato il vizio di contraddittorietà tra disposizioni del lodo, sul quale non si è pronunciato, reputando che la questione fosse comunque superata dal lodo definitivo. 5.14. ― Il quattordicesimo mezzo denuncia violazione dell’articolo 829, terzo comma, c.p.c., 241, 15º comma bis, del decreto F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 26624/2019 legislativo numero 163 del 2006, 2009, 14º comma, del decreto Numero sezionale 927/2022Numero di raccolta generale 13417/2022 legislativo numero 50 del 2016, in relazione all’articolo 360, Data pubblicazione 28/04/2022 numero 3, c.p.c.. Si assume: «In relazione al secondo motivo di impugnativa avverso il lodo definitivo, a pag. 16, la Corte - in ordine alla percentuale riconosciuta alla resistente a titolo di spese generali - afferma che “la percentuale è questione di merito non esaminata in questa sede”», affermazione questa che contrasterebbe con quanto affermato nella sentenza numero 24952 del 2015 di questa Corte. 5.14.1. ― Il motivo è inammissibile. Il numero 3 dell’articolo 360 c.p.c. non contempla tra i vizi di violazione di legge l’essersi il giudice di merito discostato da una pronuncia della Corte di cassazione. Per il resto il motivo non accenna in alcun modo in che cosa si sarebbe consumata la violazione degli articoli 241, 15º comma bis, del decreto legislativo numero 163 del 2006, 2009, 14º comma, del decreto legislativo numero 50 del 2016. 6. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddo