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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 37370/2025

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTI° [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Ancona, accogliendo la richiesta della Procura generale competente, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale di maggior rigore, aggravando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in origine imposto al predetto, in funzione della prossima esecuzione dell'ordine di estradizione disposto ai suoi danni, reso con sentenza già definitiva; rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'estradando evidenziando più violazioni di legge, riguardanti l'art 709 cod. proc. pen (perché il ricorrente starebbe eseguendo una pena per un reato commesso in Italia, seppur con modalità alternative alla detenzione), nonché inerenti agli artt. 274, 275 e 276 cod. proc. pen. (in punto di concreta individuazione delle ragioni fondanti il pericolo di fuga, di adeguatezza e proporzionalità della diversa misura applicata nonché di puntuale individuazione delle ragioni di novità giustificative dell'aggravamento disposto); ritenuto che non risulta alla Corte si sia dato corso alla estradizione del ricorrente, fondata su sentenza definitiva; ritenuto che il ricorso appare fondato limitatamente bilc.an riguardo! alla denunziata assoluta assenza di motivazione rispetto ai temi della adeguatezza della misura di maggior rigore applicata e, ancora più a monte, della puntuale individuazione delle novità giustificative del disposto aggravamento mentre gli altri profili di doglianza vedono nella misura già applicata una ragione ostativa al relativo scrutinio di legittimità, trattandosi di argomenti già consolidati in forza dell'adozione della misura cautelare fatta oggetto del disposto aggravamento; ritenuto, di contro, che il provvedimento impugnato non indica le ragioni dirette a rassegnare il diverso portato della situazione da cautelare rispetto al quadro già valutato in occasione della applicazione della misura adottata in origine, vieppiù considerando che nel corso della motivazione si dà atto che già all'epoca della applicazione della misura poi aggravata il ricorrente, quanto alla pena da eseguire per un fatto commesso in Italia, risultava scarcerato e sottoposto alla misura dell'affidamento in prova; ritenuto, ancora, che l'ordinanza gravata trascura integralmente di precisare i contenuti del pericolo di fuga riferibili al ricorrente tali da concretare un rischio da cautelare non suscettibile di neutralizzazione se non per il tramite della misura custodiale di maggior rigore; ritenuto, infine, che in tema di estradizione per l'estero, l'annullamento, per difetto di motivazione dell'ordinanza della corte di appello di applicazione della custodia cautelare in carcere comporta l'immediata liberazione della persona richiesta in consegna e va pronunciato senza rinvio, non potendosi ipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale sulla base dell'ordinanza genetica caducata, in attesa di una non consentita motivazione integrativa in sede rescissoria, salva restando la possibilità per il giudice del merito di procedere alla emissione di un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio che ha dato luogo all'annullamento (da ultimo, Sez. 6, n. 16342 del 17/02/2025, Rv. 287970) P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la rimessione in libertà del ricorrente se non detenuto in carcere per altro titolo, con ripristino della già applicata misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTI° [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Ancona, accogliendo la richiesta della Procura generale competente, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale di maggior rigore, aggravando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in origine imposto al predetto, in funzione della prossima esecuzione dell'ordine di estradizione disposto ai suoi danni, reso con sentenza già definitiva; rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'estradando evidenziando più violazioni di legge, riguardanti l'art 709 cod. proc. pen (perché il ricorrente starebbe eseguendo una pena per un reato commesso in Italia, seppur con modalità alternative alla detenzione), nonché inerenti agli artt. 274, 275 e 276 cod. proc. pen. (in punto di concreta individuazione delle ragioni fondanti il pericolo di fuga, di adeguatezza e proporzionalità della diversa misura applicata nonché di puntuale individuazione delle ragioni di novità giustificative dell'aggravamento disposto); ritenuto che non risulta alla Corte si sia dato corso alla estradizione del ricorrente, fondata su sentenza definitiva; ritenuto che il ricorso appare fondato limitatamente bilc.an riguardo! alla denunziata assoluta assenza di motivazione rispetto ai temi della adeguatezza della misura di maggior rigore applicata e, ancora più a monte, della puntuale individuazione delle novità giustificative del disposto aggravamento mentre gli altri profili di doglianza vedono nella misura già applicata una ragione ostativa al relativo scrutinio di legittimità, trattandosi di argomenti già consolidati in forza dell'adozione della misura cautelare fatta oggetto del disposto aggravamento; ritenuto, di contro, che il provvedimento impugnato non indica le ragioni dirette a rassegnare il diverso portato della situazione da cautelare rispetto al quadro già valutato in occasione della applicazione della misura adottata in origine, vieppiù considerando che nel corso della motivazione si dà atto che già all'epoca della applicazione della misura poi aggravata il ricorrente, quanto alla pena da eseguire per un fatto commesso in Italia, risultava scarcerato e sottoposto alla misura dell'affidamento in prova; ritenuto, ancora, che l'ordinanza gravata trascura integralmente di precisare i contenuti del pericolo di fuga riferibili al ricorrente tali da concretare un rischio da cautelare non suscettibile di neutralizzazione se non per il tramite della misura custodiale di maggior rigore; ritenuto, infine, che in tema di estradizione per l'estero, l'annullamento, per difetto di motivazione dell'ordinanza della corte di appello di applicazione della custodia cautelare in carcere comporta l'immediata liberazione della persona richiesta in consegna e va pronunciato senza rinvio, non potendosi ipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale sulla base dell'ordinanza genetica caducata, in attesa di una non consentita motivazione integrativa in sede rescissoria, salva restando la possibilità per il giudice del merito di procedere alla emissione di un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio che ha dato luogo all'annullamento (da ultimo, Sez. 6, n. 16342 del 17/02/2025, Rv. 287970) P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la rimessione in libertà del ricorrente se non detenuto in carcere per altro titolo, con ripristino della già applicata misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] I
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