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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00009/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15005/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 16. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 10589/2021 depositata in data 26 novembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: DIN.

RIMB.

IRPEF 1991

1. La sentenza n. 2371/2017, pronunciata dalla C.t.r. della Sicilia, confermava la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso del 90% delle imposte dirette riferite agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, pari ad euro 11.245,91, nei confronti delle sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali erano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma del 1990.

La sentenza in esame, in ragione della mancata impugnazione nel successivo grado di legittimità, acquistava efficacia definitiva di giudicato in data 23.01.2018.

Le contribuenti, pertanto, rappresentavano di avere ricevuto soltanto in parte il rimborso spettante da parte dell’Amministrazione finanziaria e, per l’effetto, chiedevano disporsi i provvedimenti consequenziali indispensabili per l’ottemperanza integrale degli obblighi (definitivi) derivanti dalla sentenza di condanna.

2. Avverso l’inottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza irrevocabile n. 2371/2017, la contribuente, in data 19.07.2021, proponeva ricorso dinanzi la C.t.r. della Sicilia, rilevando altresì la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’Ufficio e chiedendone, pertanto, la dichiarazione di contumacia; si costituiva tardivamente in giudizio anche l’Ufficio, dimostrando l’incapienza dei fondi per l’erogazione integrale dei rimborsi stessi e formulando istanza di sospensione del giudizio in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze gemelle nn. 505, 506 e 507 del 2020, con le quali la C.t.p. di Siracusa aveva sospeso alcuni giudizi di ottemperanza, con la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 665, della L. n. 19/2014, nella parte in cui limita il rimborso delle imposte ivi previste alla metà del dovuto e, al contempo, rende incerto il soddisfacimento dell’altra metà, per contrasto con gli articoli 3, primo comma, e 23 della Costituzione.

3. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 10589/2021, depositata in data 26 novembre 2021, rigettava il ricorso della contribuente.

4. Avverso la detta sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 2275/2025, questa Corte, preliminarmente rilevato il difetto di contraddittorio - in quanto la sentenza impugnata era stata resa nel giudizio di ottemperanza anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coerede, con [OSCURATO:PERSONA], dell’originario contribuente [OSCURATO:PERSONA] - perché impugnata, la sentenza, solo da [OSCURATO:PERSONA] senza che all’altra coerede, già parte del giudizio di ottemperanza, fosse stato notificato il ricorso – disponeva l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio a nuovo ruolo.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 16-octiesD.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017 (e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.09.2017) e seguenti modifiche ed integrazioni, anche per contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha verificato la sussistenza della prova circa l’effettiva sufficienza (o meno) delle risorse statuali stanziate ai fini dell’erogazione integrale dei rimborsi richiesti dai contribuenti e non ha affermato che, solo in caso di un eventuale effettivo e concreto superamento rispetto alla somma complessivamente stanziata, poteva essere applicata la riduzione del 50% della somma dovuta o addirittura esclusa in totola stessa erogazione del rimborso.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche per contrasto con gli artt. 3 e 5 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha verificato se era stato provato dall’Agenzia delle Entrate che l’ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate, essendosi limitata a richiamare come prova della superiore circostanza soltanto il provvedimento direttoriale e, di fatto, disattendendo la piena verifica sull’esatto assolvimento dell’onere probatorio gravante proprio sull’Amministrazione finanziaria convenuta in giudizio, la quale, operando solo un rimborso parziale, aveva disatteso le ragioni di credito fatte valere in sede esecutiva dalla contribuente senza, poi, fornire in giudizio la prova dell’effettiva insufficienza delle risorse all’uopo stanziate, prova peraltro smentita dalla circostanza che, in tempi coevi alla proposizione del ricorso in esame, la stessa Amministrazione finanziaria aveva dato integrale esecuzione a pronunce del medesimo tenore di quella rimasta illegittimamente ineseguita.

2. Preliminarmente, va dato atto che, con memoria depositata in data 11 novembre 2025, la ricorrente esponeva che, con assegni del 24.12.2024, aveva ottenuto il saldo del rimborso pro quota spettantegli, posto a fondamento dello spiegato ricorso con conseguente venire meno di ogni residuo interesse alla definizione della vicenda de qua.

Spiegava altresì che, in considerazione dello spontaneo, ma tardivo, adempimento posto in essere dall’Amministrazione finanziaria convenuta in giudizio, non procedeva ad effettuare l’integrazione del contraddittorio ed instava per la dichiarazione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate.

2.1. Orbene, sebbene tale manifestazione di volontà non risulti formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate – con la conseguenza che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio - essa, peraltro, provenendo dalla ricorrente, rileva il sopravvenuto difetto di interesse dellaricorrente medesima.

Può mutuarsi, invero, il principio giurisprudenziale elaborato con precipuo riferimento all’atto di rinuncia secondo cui, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), esso, sebbene non idoneo adeterminare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. Sez.

U. 18/02/2010, n. 3876).

L’istanza rileva come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo, con compensazione delle spese di lite (Nello stesso senso cfr. Cass. 18/11/2022, n. 34109 con riferimento alla rottamazione incompleta).

3. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15005/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Catania, [OSCURATO:PERSONA] n. 16. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 10589/2021 depositata in data 26 novembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: DIN. RIMB. IRPEF 1991 1. La sentenza n. 2371/2017, pronunciata dalla C.t.r. della Sicilia, confermava la condanna dell’Agenzia delle Entrate al rimborso del 90% delle imposte dirette riferite agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, pari ad euro 11.245,91, nei confronti delle sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali erano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma del 1990. La sentenza in esame, in ragione della mancata impugnazione nel successivo grado di legittimità, acquistava efficacia definitiva di giudicato in data 23.01.2018. Le contribuenti, pertanto, rappresentavano di avere ricevuto soltanto in parte il rimborso spettante da parte dell’Amministrazione finanziaria e, per l’effetto, chiedevano disporsi i provvedimenti consequenziali indispensabili per l’ottemperanza integrale degli obblighi (definitivi) derivanti dalla sentenza di condanna. 2. Avverso l’inottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza irrevocabile n. 2371/2017, la contribuente, in data 19.07.2021, proponeva ricorso dinanzi la C.t.r. della Sicilia, rilevando altresì la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell’Ufficio e chiedendone, pertanto, la dichiarazione di contumacia; si costituiva tardivamente in giudizio anche l’Ufficio, dimostrando l’incapienza dei fondi per l’erogazione integrale dei rimborsi stessi e formulando istanza di sospensione del giudizio in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze gemelle nn. 505, 506 e 507 del 2020, con le quali la C.t.p. di Siracusa aveva sospeso alcuni giudizi di ottemperanza, con la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 665, della L. n. 19/2014, nella parte in cui limita il rimborso delle imposte ivi previste alla metà del dovuto e, al contempo, rende incerto il soddisfacimento dell’altra metà, per contrasto con gli articoli 3, primo comma, e 23 della Costituzione. 3. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 10589/2021, depositata in data 26 novembre 2021, rigettava il ricorso della contribuente. 4. Avverso la detta sentenza della C.t.r. della Sicilia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 2275/2025, questa Corte, preliminarmente rilevato il difetto di contraddittorio - in quanto la sentenza impugnata era stata resa nel giudizio di ottemperanza anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coerede, con [OSCURATO:PERSONA], dell’originario contribuente [OSCURATO:PERSONA] - perché impugnata, la sentenza, solo da [OSCURATO:PERSONA] senza che all’altra coerede, già parte del giudizio di ottemperanza, fosse stato notificato il ricorso – disponeva l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio a nuovo ruolo. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 16-octiesD.L. n. 91/2017, conv. in L. n. 123/2017 (e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.09.2017) e seguenti modifiche ed integrazioni, anche per contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha verificato la sussistenza della prova circa l’effettiva sufficienza (o meno) delle risorse statuali stanziate ai fini dell’erogazione integrale dei rimborsi richiesti dai contribuenti e non ha affermato che, solo in caso di un eventuale effettivo e concreto superamento rispetto alla somma complessivamente stanziata, poteva essere applicata la riduzione del 50% della somma dovuta o addirittura esclusa in totola stessa erogazione del rimborso. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche per contrasto con gli artt. 3 e 5 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.», la contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha verificato se era stato provato dall’Agenzia delle Entrate che l’ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate, essendosi limitata a richiamare come prova della superiore circostanza soltanto il provvedimento direttoriale e, di fatto, disattendendo la piena verifica sull’esatto assolvimento dell’onere probatorio gravante proprio sull’Amministrazione finanziaria convenuta in giudizio, la quale, operando solo un rimborso parziale, aveva disatteso le ragioni di credito fatte valere in sede esecutiva dalla contribuente senza, poi, fornire in giudizio la prova dell’effettiva insufficienza delle risorse all’uopo stanziate, prova peraltro smentita dalla circostanza che, in tempi coevi alla proposizione del ricorso in esame, la stessa Amministrazione finanziaria aveva dato integrale esecuzione a pronunce del medesimo tenore di quella rimasta illegittimamente ineseguita. 2. Preliminarmente, va dato atto che, con memoria depositata in data 11 novembre 2025, la ricorrente esponeva che, con assegni del 24.12.2024, aveva ottenuto il saldo del rimborso pro quota spettantegli, posto a fondamento dello spiegato ricorso con conseguente venire meno di ogni residuo interesse alla definizione della vicenda de qua. Spiegava altresì che, in considerazione dello spontaneo, ma tardivo, adempimento posto in essere dall’Amministrazione finanziaria convenuta in giudizio, non procedeva ad effettuare l’integrazione del contraddittorio ed instava per la dichiarazione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate. 2.1. Orbene, sebbene tale manifestazione di volontà non risulti formalmente comunicata all’Agenzia delle Entrate – con la conseguenza che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio - essa, peraltro, provenendo dalla ricorrente, rileva il sopravvenuto difetto di interesse dellaricorrente medesima. Può mutuarsi, invero, il principio giurisprudenziale elaborato con precipuo riferimento all’atto di rinuncia secondo cui, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), esso, sebbene non idoneo adeterminare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. Sez. U. 18/02/2010, n. 3876). L’istanza rileva come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo, con compensazione delle spese di lite (Nello stesso senso cfr. Cass. 18/11/2022, n. 34109 con riferimento alla rottamazione incompleta). 3. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le s
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