CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 28062/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata - riferita alla sopravvenuta estinzione per prescrizione della truffa commessa il 17 giugno 2016- replica una doglianza già prospettata innanzi alla Corte del merito e da questa disattesa con argomenti giuridicamente corretti dando conto della definitività del giudizio di responsabilità caduto su tale fatto e dei conseguenti limiti del devoluto riferito dalla sentenza rescindente al giudice del rinvio, limitato unicamente alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio da irrogare per tale reato in esito all'annullamento senza rinvio disposto con riguardo ad altro fatto di reato, in origine considerato nella condanna complessivamente comminata al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.