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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 03528/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • RG. 25725/25 Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché reitera le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienze, convergente con quello del Tribunale, in merito alla riconosciuta finalità allo spaccio della droga detenuta di diversa tipologia (cocaina e hashish); ritenuto che le ulteriori doglianze riferite alla recidiva sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità dell'imputato gravato da gravi precedenti penali (tra cui la detenzione di armi clandestine), oltre che specifici in materia di traffico di stupefacenti; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] re es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • RG. 25725/25 Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché reitera le stesse doglianze concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienze, convergente con quello del Tribunale, in merito alla riconosciuta finalità allo spaccio della droga detenuta di diversa tipologia (cocaina e hashish); ritenuto che le ulteriori doglianze riferite alla recidiva sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità dell'imputato gravato da gravi precedenti penali (tra cui la detenzione di armi clandestine), oltre che specifici in materia di traffico di stupefacenti; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] re es
Sentenza Cassazione n. 03528/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris