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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 24058/2026

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del TRIB.

SORVEGLIANZA di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avversol’ordinanza con cui in data 23.10.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze harevocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale;Rilevato che il ricorso è meramente rivalutativo di elementi di fatto(denuncia di reato, inosservanza degli orari di lavoro, insufficientefrequentazione delle attività di volontariato) già adeguatamente vagliati dalTribunale di sorveglianza e posti a base della decisione impugnata conmotivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che ha infineaffermato la inaffidabilità del condannato e la incompatibilità dei suoicomportamenti con il perdurare della misura alternativa;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso si risolva essenzialmente nellasollecitazione di una, non consentita in sede di legittimità, lettura alternativa deidati storici presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza, mediantel'autonoma adozione di parametri diversi di valutazione dei fatti, indicati comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avversol’ordinanza con cui in data 23.10.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze harevocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale;Rilevato che il ricorso è meramente rivalutativo di elementi di fatto(denuncia di reato, inosservanza degli orari di lavoro, insufficientefrequentazione delle attività di volontariato) già adeguatamente vagliati dalTribunale di sorveglianza e posti a base della decisione impugnata conmotivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che ha infineaffermato la inaffidabilità del condannato e la incompatibilità dei suoicomportamenti con il perdurare della misura alternativa;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso si risolva essenzialmente nellasollecitazione di una, non consentita in sede di legittimità, lettura alternativa deidati storici presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza, mediantel'autonoma adozione di parametri diversi di valutazione dei fatti, indicati comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto aquelli adottati dal giudice del merito;[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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