CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha disapplicato l’ordine di servizio della Direzione della Casa circondariale di Sassari e ha deciso che [OSCURATO:PERSONA], detenuto assoggettato al regime di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, potesse adoperare il lettore per ascoltare CD anche in orario compreso fra le ore 24.00 e le ore 07.00. 1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il D.A.P., evidenziando come la notte vi sia una ridotta presenza del personale deputato alla vigilanza, per cui vengono a scemare le possibilità di assicurare un efficace controllo; ha aggiunto il reclamante che i supporti musicali, una volta manipolati, ben si prestano anche a utilizzi impropri. Secondo la Casa circondariale, inoltre, non sussiste il relativo diritto soggettivo, in capo al detenuto. 1.2. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo del D.A.P., ritenendo l’utilizzo del lettore CD assimilabile a quello degli apparecchi televisivi e radiofonici, che sono aperti alla fruizione nell’intero arco delle ventiquattro ore. Le esigenze di vigilanza poste a fondamento del reclamo, inoltre, sono state reputate prive di riscontro, anche in considerazione del fatto che si tratta di materiale acquistato per il tramite dell’impresa di mantenimento. Circoscrivere l’utilizzo del lettore CD alle sole ore diurne, infine, rappresenterebbe una profonda limitazione all’esercizio di un diritto del soggetto ristretto. 2. Ricorrono per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in persona del Direttore in carica e il Ministro della Giustizia, in persona del Ministro in carica, con unico atto di impugnazione a firma dell’Avvocatura dello Stato, in persona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo – articolato in plurime doglianze - che viene di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e a mezzo del quale viene denunciata violazione dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dell’art. 14 della Circolare del D.A.P. del 02/10/2017. L’ordinanza impugnata si fonda su una valutazione di carattere esclusivamente astratto; essa manca di interrogarsi sull’incidenza effettiva, che l’ampliamento della possibilità di utilizzo del lettore CD in orario notturno possa avere, sull’organizzazione del carcere, in termini di impiego di risorse umane e materiali, da destinare al relativo adempimento. In realtà, la sezione della Casa circondariale di Sassari che ospita i detenuti assoggettati al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. è una delle più affollate dell’intero territorio nazionale; i controlli demandati al personale, peraltro, riguardano non solo la messa in sicurezza esterna dei dispositivi elettronici, ma anche il controllo circa la sicurezza del contenuto. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, trascura l’abitudine dei detenuti di servirsi dei supporti magnetici in modo improprio, ossia per verificare la presenza del personale penitenziario. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio. La questione alla quale il Tribunale di sorveglianza ha risposto in senso affermativo (ossia, se il detenuto possa fruire del lettore CD anche in orario notturno) riveste natura prettamente organizzativa ed è, quindi, ricompresa nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, che si è limitata a regolamentare l’esercizio del diritto, senza inibirlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto alle regole ermeneutiche che governano la materia, giova anzitutto precisare come venga in rilievo - nel presente procedimento - non il diritto del detenuto di poter adoperare un lettore di compact disk (diritto a lui già accordato) bensì le modalità di esercizio di tale diritto, con particolare riferimento alla possibilità di fruire di tale dispositivo in orario notturno. 2.1. Noto è poi come il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammetta la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". L’utilizzo di tale rimedio postula allora la sussistenza - in capo al detenuto - di una posizione giuridica attiva, non ulteriormente comprimibile per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si collochi in una situazione di illegittimo contrasto con tale posizione soggettiva (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione; si veda anche Sez. 1, n. 43516 del 27/06/2023, Mignolo, n.m., nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: ‹‹È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532). A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasío, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze dì ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549)››. 2.2. Sul punto, questa Corte ha anche ripetutamente chiarito - con riferimento ai condannati sottoposti al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. - come occorra sempre procedere a una valutazione, in ordine al fatto che l’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione dei supporti magnetici - e dei relativi lettori digitali - abbia, o meno, un riflesso dannoso sull'organizzazione complessiva dell'istituto, in termini di controllo e sicurezza (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia, Rv. 285656; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della Giustizia, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 282213). È utile anche il richiamo a Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia, Rv. 285811 (sebbene pronunciata in tema di ricezione di libri e giornali), la quale ha ribadito la legittimità dell’adozione di limitazioni, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, laddove esse non determinino “un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti”. In via ancor più generale, ci si può poi rifare ad un principio di diritto valido in una molteplicità di situazioni, enunciato da Sez. 1, n. 443 del 17/11/2022, dep. 2023, Ministero della Giustizia, Rv. 283895, la quale – ancora in tema di regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. – ha precisato come siano da ritenersi legittime le limitazioni imposte dall'Amministrazione penitenziaria, laddove esse non vadano a incidere direttamente su un determinato diritto soggettivo (nel caso di specie, veniva in rilievo quello all'affettività), incentrandosi invece – in via esclusiva - sulle modalità di esercizio dello stesso, che restano specificamente affidate alla discrezionalità amministrativa. 3. Nel caso di specie, la questione alla quale il giudice a quo ha risposto in senso affermativo (si ripete: se il detenuto possa fruire del lettore CD anche nelle ore notturne) riveste una natura prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto senza inibirlo. 3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha assunto l’avversata decisione, al contrario, anzitutto reputando prive di qualsivoglia riscontro le esigenze di tutela segnalate dal D.A.P., sul presupposto dell’inesistenza di preesistenti segnalazioni di abusi, all’interno del singolo istituto. Ma attestandosi su tale percorso concettuale, il provvedimento evita di confrontarsi con le linee generali della tematica, inerenti non al peso da riconnettere a singoli episodi pregressi, bensì alla possibilità astratta e teorica di un vulnus alle ragioni di sicurezza in ambiente carcerario. In altri termini, l’inesistenza di abusi in passato non vale a escludere, in via automatica e consequenziale, che determinate problematiche abbiano a verificarsi. 3.2. Fallace è poi la mancata considerazione dell’impiego di risorse umane, inevitabilmente necessario, al fine dell’ascolto preventivo dei CD; tale omessa valutazione, peraltro, si incentra proprio su uno dei pilastri del diniego opposto in sede amministrativo, rispetto alla richiesta inoltrata dal condannato. Né adeguata considerazione è stata riservata, alla problematica delle pur rappresentate esigenze di tutela, connesse ad un possibile uso improprio dei supporti magnetici. 3.3. Carente e contraddittoria, inoltre, risulta l’affermazione secondo la quale il divieto di uso del lettore CD, in orario notturno, debba essere intesa alla stregua di una rilevante limitazione del diritto. Tale asserzione, infatti, non è seguita dalla esposizione degli aspetti specifici, che siano reputati atti a integrare una lesione del diritto e non, piuttosto, una legittima regolamentazione – in sede amministrativa - delle modalità di esplicazione dello stesso. 3.4. Viene infine affermato - in modo apodittico e tautologico - che l’ascolto della musica preferita possa rendere maggiormente sopportabile la riferita (e non contestata) insonnia notturna, della quale soffre il detenuto; non viene chiarito, però, da quali elementi – in assenza di puntuale approfondimento di carattere medico e scientifico - venga tratto, in concreto, tale assunto. 4. Per concludere, il tema proposto dal ricorso, ossia la possibilità di utilizzo del lettore CD, senza limitazioni in orario notturno, integra una questione che attiene alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto, non venendo in rilievo alcuna lesione dello stesso. A fronte di una specifica valutazione negativa, motivatamente compiuta dalla Casa circondariale, la quale ha rappresentato - in maniera né illogica, né incongrua – la sussistenza di rilevanti difficoltà di tipo organizzativo, non è consentito al giudice di sorveglianza assumere una funzione di tipo direttamente gestionale e operare una valutazione di tipo genuinamente sostitutivo, consentita esclusivamente nel caso in cui venga posto a fondamento del rifiuto una motivazione del tutto irragionevole. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto adottata in materia eccedente ì corretti confini della giurisdizione. Per le medesime ragioni, deve essere annullata l'ordinanza del Magistrato di sorveglian