CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2025
Cassazione n. 34019/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminato l'unico motivo del ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen. Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che a pag.2-3, evidenzia l'impossibilità di riconoscere la tenuità del fatto, risultando gli atti che [OSCURATO:PERSONA], a seguito di controllo da parte delle forze dell'ordine, non era rinvenuto all'interno della propria abitazione e faceva rientro solo perchè prontamente avvisato dalla madre alla presenza dei militari. In tale circostanza, per altro, l'imputato non forniva alcuna giustificazione in ordine alla propria condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] e tensore [OSCURATO:PERSONA] idente