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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23010/2024

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ma l’iscrizione a ruolo delle sanzioni ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

5. con ordinanza interlocutoria depositata il 27 ottobre 2022 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, dando atto che in data 3 ottobre 2022 le contribuenti avevano avanzato istanza di sospensione del giudizio onde verificare la possibilità di avvalersi della procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130;

6. con nota depositata il 24 aprile 2024 l’Agenzia ha chiesto l’estinzione del giudizio.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata il 24 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto che l’Ufficio provinciale di Brescia aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto di dichiarare l’estinzione per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

2. Alla luce di quanto precede, non può che dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo i contribuenti definito in via amministrativa il presente contenzioso.

3. Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, il che assorbe ogni valutazione anche in relazione al ricorso incidentale proposto, in via condizionata, dai ricorrenti.

P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma l’iscrizione a ruolo delle sanzioni ai sensi dell’art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 5. con ordinanza interlocutoria depositata il 27 ottobre 2022 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, dando atto che in data 3 ottobre 2022 le contribuenti avevano avanzato istanza di sospensione del giudizio onde verificare la possibilità di avvalersi della procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; 6. con nota depositata il 24 aprile 2024 l’Agenzia ha chiesto l’estinzione del giudizio. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata il 24 aprile 2024 l’Agenzia delle Entrate, nel dare atto che l’Ufficio provinciale di Brescia aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto di dichiarare l’estinzione per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. 2. Alla luce di quanto precede, non può che dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo i contribuenti definito in via amministrativa il presente contenzioso. 3. Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, il che assorbe ogni valutazione anche in relazione al ricorso incidentale proposto, in via condizionata, dai ricorrenti. P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che
Sentenza Cassazione n. 23010/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris