CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.40, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], LELIO Oggetto: contributi l.n.233/91 art.8 RGN Cron. Rep. Ud.7.2.23 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n.220/15, depositata il 7.6.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 7.2.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Campobasso confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso un verbale di accertamento dell’Inps che contestava l’indebita fruizione delle agevolazioni contributive previste dall’art.8, co.4 legge n.223/91. Riteneva la Corte che vi fossero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti tra la Soges srl che aveva licenziato i lavoratori e la Sogessp srl che aveva proceduto alla loro assunzione. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] srl per tre motiv i , illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.132 n.4 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte affermatola coincidenza degli assetti proprietari con una motivazione apparente e apodittica. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8, c.4 e 4 bis legge n.223/91, degli artt.2967, 2727, 2728, 2729 c.c., nonché degli art.115 e 116 c.p.c.3 per avere la Corte omesso di considerare e motivare su varie circostanze acquisite agli atti e tali da smentire la sostanziale coincidenza degli assett i proprietari. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio riprendendosi gli argomenti già introdotti con il secondo motivo. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha più volte affermato che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass.28139/18, Cass.14786/16). Ora, seppure in modo succinto e motivando in parte anche per relationem alla sentenza di primo grado, la pronuncia d’appello ha spiegato il percorso logico che sorregge la decisione adottata. In particolare, ha considerato che le due società hanno sempre avuto la partecipazione come soci, amministratori o dipendenti, esclusivamente degli stessi membri della famiglia Priolo (nonno, padre, madre e figlio); le due società per un certo periodo di tempo ebbero anche la stessa sede legale e svolgevano la stessa attività d’impresa. Il secondo motivo è inammissibile. Sebbene rubricato come violazione di legge, esso deduce in realtà circostanze di fatto che, se esaminate dalla Corte, avrebbero dovuto condurre ad escludere la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle due società. In tal modo il motivo s i rivela inammissibile deducendo apparentemente una violazione di norme di legge ma mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (v. Cass.8758/17). Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Esso denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ma senza allegare i presupposti richiesti ai fini dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., nulla dicendo in particolare sulla decisività dei fatti omessi né su come e quando essi siano stati oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di giudizio. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €5000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generalie accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, all’aduna