CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inamnnissibilita' del ricorso. udito il difensore, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale, che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 26.4.2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato contestato al capo Ab), riqualificato il fatto in bancarotta semplice, perché estinto per prescrizione; conseguentemente, il giudice d'appello ha rideterminato la pena inflitta nei confronti della suddetta imputata - per diverse condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo Aa)- in anni tre e mesi due di reclusione, riducendo altresì le sanzioni accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., portandole alla stessa misura della pena principale. Nei confronti dell'imputata - presidente del consiglio d'amministrazione sin dal 1.7.1994 ed amministratrice unica dal marzo 2001 al 21.1.2010 della s.r.l. "Starbene", fallita il 9.4.2010 - era stata, altresì, dichiarata, già in primo grado, la prescrizione di ulteriori reati in materia fiscale (capi B e C), perché estinti per prescrizione. 2. Avverso la sentenza predetta ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro distinti motivi. 2.1. La prima ragione di censura evidenzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento ai prelievi di risorse finanziarie dalla fallita, negli anni 2005 e 2006, contestati quali condotte distrattive, là dove la sentenza impugnata non ha ritenuto che esse fossero state destinate a scopi aziendali ed ha, di contro, sostenuto che le somme di danaro (oltre 215.000 e oltre 145.000 euro, rispettivamente) fossero state sottratte in un momento in cui già si stava manifestando il deficit della società. La difesa rileva che il curatore fallimentare, in dibattimento, ha riferito che la fallita ha fatturato utili sino all'anno 2006, sicchè non sussisteva ancora, in quella data, una situazione di difficoltà economica aziendale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello. Inoltre, la distrazione ipotizzata delle somme in contestazione è contraddetta da alcune circostanze rilevanti in chiave difensiva: gli ex dipendenti e collaboratori della società fallita hanno tutti dichiarato, in dibattimento, di aver regolarmente percepito gli stipendi o i compensi per l'attività svolta in tutti gli anni di attività della società; nessun creditore si è insinuato al passivo, sicchè deve dedursi che il danaro prelevato e contestato come oggetto di distrazione è stato, invece, utilizzato per fini sociali; l'unico debito iscritto in bilancio è quello verso l'erario. La mancata registrazione della destinazione degli incassi effettuati è, quindi, sintomo solo, al più, di irregolarità contabili e non evidenzia la prova della bancarotta distrattiva, ovvero di un omesso esame della documentazione contabile da parte del curatore.2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 I. fall., quanto alla pluralità di condotte distrattive commesse. La tesi del ricorrente è che una pluralità di distrazioni, commesse nell'ambito dello stesso fallimento, non dia luogo all'aggravante, poiché i prelievi ripetuti configurano un solo reato. 2.3. La terza ragione di censura eccepisce violazione di legge quanto all'applicazione del canone valutativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per l'affermazione di colpevolezza quanto alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2.4. Il quarto motivo di ricorso, infine, evidenzia vizio di violazione di legge avuto riguardo al parametro di cui all'art. 133 cod. pen. ed alla dosimetria sanzionatoria, nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la collaborazione processuale della ricorrente e il suo ruolo tecnico di fisioterapista, priva di competenze nell'amministrazione della società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura formulato dalla ricorrente si risolve in una rilettura, non consentita in sede di legittimità, di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte d'Appello, invero, ha ritenuto sulla base dei risultati dell'istruttoria dibattimentale, ai quali ha fatto puntuale riferimento, che la ricorrente avesse prelevato somme dalle casse sociali per ingenti somme (oltre 200.000 euro) senza giustificazione, imputandola alla voce "crediti verso amministratore"; ulteriori prelievi privi di causale sociale sono stati effettuati in un periodo in cui comunque la società era già in una situazione di deficit (e nessuna illogicità si rinviene nella motivazione del provvedimento impugnato riguardo a tale ultimo dato di fatto).Ebbene, l'imputato ripropone nel ricorso argomenti analoghi a quelli del primo motivo d'appello, senza confrontarsi che parzialmente con la sentenza impugnata, non tenendo affatto conto, ad esempio, dell'attribuzione di una condotta distrattiva per 200.000 euro, imputata a "crediti dell'amministratore". La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la rilevanza distrattiva delle condotte dell'amministratore che, in assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la cui congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione (ex multis, Sez. 5, n. 17792 del 23/2/2017, Rossi, Rv. 269639), distinguendo soltanto, quando vi siano le condizioni di fatto utili alla verifica, tra prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), che integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, e prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, che integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 32930 del 21/6/2021, Provvisionato, Rv. 281872; Sez. 5, n. 4831 del 1/2/2019, Vesprini, Rv. 276031). La dedotta irrilevanza penale degli ulteriori prelievi, poichè frutto di errori di contabilità, è, invece, un'asserzione della ricorrente priva di elementi concreti in grado di fondarla, tenuto conto delle diverse conclusioni logicamente riportate in sentenza, che ha dato atto di come gli importi incassati in contanti come pagamenti dall'ASL n. 4, negli anni 2005 e 2006, non siano stati registrati affatto nella contabilità aziendale. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La tesi interpretativa proposta dal ricorrente, e cioè che una pluralità di distrazioni, commesse nell'ambito dello stesso fallimento, non dia luogo all'aggravante, poiché i prelievi ripetuti configurano un solo reato, non corrisponde agli approdi esegetici di questa Corte regolatrice. Le Sezioni Unite, infatti, hanno da tempo chiarito che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665). E tale disciplina speciale sul concorso di reati, prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., si applica sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge (così ancora le Sezioni Unite Loy, Rv. 249667).2.3. La terza ragione di censura, dedicata a contestare l'applicazione del canone valutativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è del tutto genericamente formulata, poiché si limita ad evocare il criterio normativo previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. in relazione al reato di bancarotta fraudolenta. 2.4. Il quarto motivo di ricorso, infine, che evidenzia vizio di violazione di legge avuto riguardo al parametro di cui all'art. 133 cod. pen. ed alla dosimetria sanzionatoria, nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha esplicitamente evidenziato che il diniego delle attenuanti previste dall'art. 62-bis cod. pen. era dettato sia dalla gravità dei fatti commessi (in relazione agli importi elevati prelevati senza giustificazione), sia dai precedenti penali dell'imputato, sicchè il riferimento all'assenza di attività riparatrici successive al reato, argomento motivazionale contestato dalla ricorrente, la quale ritiene, invece, di aver adottato comportamenti collaborativi, non è determinante né rilevante, essendo una delle tre diverse ragioni giustificatrici della dosimetria sanzionatoria stabilita dal provvedimento impugnato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]