CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20966/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, in persona delcuratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Varese n. 107/2024 depositato il22/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], sindaco di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dal 14ottobre 2019 al 2 febbraio 2021, ha proposto opposizione allo statopassivo della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nella parte in cui èNumero registro generale 18845/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 20966/2026Data pubblicazione 20/06/2026stato escluso il proprio credito di € 8.852,02 per l’attività svolta, inaccoglimento dell’eccezione di incompleto e inesatto adempimento dellaprestazione articolata dalla curatela del fallimento.2. Il Tribunale di Varese, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione, accogliendo l’eccezione di inadempimento della curatela delfallimento ex art. 1460 cod. civ. conseguente alla condotta omissivadell’opponente, in violazione del ruolo ricoperto. Ha ritenuto, inparticolare, il giudice dell’opposizione che l’opponente è venuto meno aisuoi doveri di vigilanza in relazione alla partecipata [OSCURATO:PERSONA],riguardo alla cui valutazione sarebbe occorso fare uso dei poteri diispezione. Detta partecipazione – ha osservato il Tribunale – si sarebbedovuta svalutare integralmente con il bilancio dell’esercizio 2018, al puntoche l’omessa svalutazione ha occultato la perdita dei mezzi propri.3. Ha, poi, ritenuto irrilevante il finanziamento erogato alla controllatadalla società controllante, attesa l’impossibilità della controllata direstituire i precedenti finanziamenti, tenuto conto anche della strettacreditizia a questa imposta, come emerso nel corso della riunione delConsiglio di Amministrazione del 27 settembre 2018, oltre chedell’inadempimento del pagamento delle retribuzioni ai lavoratoridipendenti. Sotto questo profilo, il giudice dell’opposizione ha ritenuto chel’opponente fosse venuto meno ai suoi compiti per non avere attivato ipoteri ispettivi, al fine di procedere a una progressiva svalutazione dellapartecipazione, non essendo il finanziamento in grado di risolvere lasituazione di crisi della partecipata.4. Il tribunale ha, poi, censurato l’omesso incremento del fondosvalutazione magazzino, ritenendo che tale attività incombe al collegiosindacale ai fini della verifica degli assetti amministrativi e contabili e nonal revisore contabile, previo scambio di informazioni con quest’ultimo,stati ritenuti violati dal giudice dell’opposizione anche in relazione allan. 18845/2024 R.G.Numero registro generale 18845/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 20966/2026Data pubblicazione 20/06/2026contabilizzazione di crediti fiscali per spese di Ricerca e Sviluppo (R S),successivamente oggetto di recupero quali crediti non spettanti.5. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a sette motivi,cui resiste con controricorso il fallimento. Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per carenza o vizio disottoscrizione del giudice ex art. 132 e 161, secondo comma, cod. proc.civ., osservando il ricorrente che – in base alla documentazione prodotta –il collegio sarebbe stato predeterminato in epoca successiva a quello in cuiha assunto la decisione.2. Il primo motivo è inammissibile. Come già osservato da questaCorte, la censura non si confronta «con la insuperabile circostanza che laformale designazione del collegio non possiede alcuna rilevanza in terminidi conseguente vizio processuale ove non sia controverso che lastatuizione è stata resa – come nella specie - dal collegio che ha assuntoin decisione la causa» (Cass., n. 7246/2024). Peraltro, il documentoprodotto è una stampa informatica degli eventi, i cui eventuali vizi nonemerge laddove risulti da un atto pubblico (come il verbale di udienza,sottoscritto dal cancelliere e, pertanto atto di pubblica fede ex art. 2699cod. civ.).3. Con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., pur senza individuarsi una specificaviolazione normativa, la mancata concessione di un termine per memorieistruttorie, a specifica confutazione delle nuove deduzioni contenutenell’atto di costituzione della curatela in sede di opposizione, ai fini dellariapertura dei termini per articolare nuovi mezzi di prova, al pari di quanton. 18845/2024 R.G.Numero registro generale 18845/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 20966/2026Data pubblicazione 20/06/2026accade in caso di proposizione di eccezioni genericamente proposte esuccessivamente specificate.4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento per violazione deldiritto al contraddittorio ex art. 111 Cost. in relazione alle circostanzeevidenziate con il superiore motivo, richiamandosi il ricorrente alprecedente di Cass., Sez. U., n. 36596/2021.5. Il secondo e il terzo motivo, i quali possono essere esaminaticongiuntamente attesi i profili coinvolti, sono in parte inammissibili e inparte infondati. Inammissibili sono i motivi quanto alla dedotta mutazionedel thema disputandum, essendo in discussione – come emerge daldecreto impugnato – la fondatezza o meno dell’eccezione diinadempimento e accolta sia dal giudice delegato, sia dal giudicedell’opposizione.6. Infondato è, invece, il secondo motivo quanto alla dedotta violazionedel contradittorio, dovuta – ad avviso del ricorrente – al fatto che nonsarebbe stato concesso un termine a difesa all’esito delle dedotte nuovearticolazioni in fatto e in diritto sulla base delle quali è stata meglioarticolata l’eccezione di inadempimento della curatela, all’atto dellacostituzione nel giudizio di opposizione. Non giova, al riguardo, ilprecedente indicato dal ricorrente (Cass., Sez. U., n. 36596/2021), cheriguarda il diverso caso in cui il giudice decida la controversia senzaassegnare alle parti – nel giudizio ordinario – il termine per memorieconclusionali di cui all’art. 190 cod. proc. civ., caso in cui il termine èespressamente previsto dalla legge. Negli altri casi, la mancataconcessione del termine a difesa richiesto dalla parte non è, di per sé,motivo di nullità della sentenza. Trova semmai applicazione il principiosecondo cui in sede di verifica dei crediti, il ricorrente - a fronte di unamera difesa svolta dal curatore nella memoria di costituzione nel giudiziodi opposizione allo stato passivo - non ha il diritto di ottenere daln. 18845/2024 R.G.Numero registro generale 18845/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 20966/2026Data pubblicazione 20/06/2026tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestatodall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversirispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena didecadenza dall'art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall. (Cass., n.16628/2025).7. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2403 e 2409-bis cod. civ. pro tempore, nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto violati i compiti di diligenza ex lege gravanti sulricorrente in relazione alla mancata svalutazione della controllata iberica.Osserva parte ricorrente che il tribunale avrebbe omesso di valutare ilcontenuto della relazione sulla gestione degli amministratori e la notaintegrativa al bilancio. Contesta, inoltre, la sussistenza dello stato di crisidella controllata, non avendo la curatela proceduto al deposito di bilanci;osserva che la svalutazione del bilancio 2018 non fosse di sua competenzae, in ogni caso, la svalutazione sarebbe stata effettuata a seguito dichiarimenti chiesti nel settembre 2020. Osserva, infine, parte ricorrente,in relazione alle ulteriori censure della svalutazione del magazzino e dellaripresa di crediti fiscali non spettanti, che non sarebbe stato provato che iprecedenti sindaci avessero errato nel compito loro affidato.8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione/falsa applicazione dell’art. 2697cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che ilricorrente non avesse assolto all’onere della prova relativo alle circostanzeidonee a impedire l’attivazione dei poteri di ispezione e controllo.9. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1218 cod. civ., dell’art. 91, comma 1, d.l. n. 18/2020, dell’art. 6-bis d.l. n.6/2020, nella parte in cui il decreto impugnato ha omesso di tenere conton. 18845/2024 R.G.Numero registro generale 18845/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 20966/2026Data pubblicazione 20/06/2026dell’emergenza pandemica Covid-19, ai fini dell’espletamento dei compitiispettivi, la quale ha ridotto gli spazi di manovra dell’organo sindacale.10. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini delgiudizio, costituiti dalle circostanze evidenziate al superiore motivo.11. I motivi dal quarto al settimo possono essere esaminaticongiuntamente e sono inammissibili, in quanto volti a ripercorrere – conesito opposto - il giudizio di fatto che ha portato il giudice dell’opposizionead accogliere l’eccezione di inadempimento della curatela, in ordine allamancata attivazione dei poteri ispettivi in relazione allo stato di crisi dellacontrollata iberica, alla svalutazione del magazzino, alla ripresa di creditifiscali non spettanti e alla inadeguata verifica della completezza degliassetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il quarto motivo, inoltre, èinammissibile nella parte in cui tende a un nuovo giudizio di valutazionedelle prove operata dal giudice del merito.12. Infondato è, invece, il medesimo quarto motivo nella parte in cuideduce la non ascrivibilità delle inadempienze al ricorrente in quantosindaco subentrante; non è sufficiente, al fine di escluderel'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo larealizzazione dei fatti illeciti e dannosi – in quanto, all’attodell’accettazione della carica, occorre che il sindaco verifichi la situazionein atto e vi ponga, all’occorrenza, rimedio, attivando i poteri sindacali(come i poteri ispettivi) che avrebbero potuto permettere di scoprire lecondotte illecite e reagire a esse, così prevenendo danni ulteriori (Cass.,n. 3922/2024).13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.Mn. 18845/2024 R.G.Numero registro generale 18845/2024Numero sezionale 2289/2026Numero di raccolta generale 20966/2026Data pubblicazione 20/06/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peranticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 18845/2024 R.G.