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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 26951/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla seguente vicenda processuale: il 18/05/2011 veniva emessa sentenza n. 534 dalla Corte di appello di Catanzaro nell'ambito di un procedimento nel quale il Boccuti era condannato alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione, dai quali la Procura detraeva i periodi di custodia cautelare in virtù del principio di fungibilità, restando da espiare anni 1 mesi 7 e giorni 2 di reclusione; in data 8/10/2018, con ordinanza n. 318 la Corte di appello di Catanzaro accoglieva l'istanza di applicazione dell'indulto in relazione alla pena di anni 3 di reclusione inflittagli con la sentenza n. 534.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che i periodi di custodia cautelare fossero stati oggetto di sconnputo per fungibilità, così venendo meno il diritto alla riparazione.

Con riferimento alla successiva concessione dell'indulto, la Corte ha negato il diritto alla riparazione in quanto ha ritenuto trattarsi di vicenda attinente all'esecuzione della pena non riconducibile a errore.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con il primo motivo, per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non concedibile l'equa riparazione per ingiusta detenzione per intervenuta applicazione dell'indulto.

Contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza, per pacifica interpretazione della Corte di Cassazione, nel caso di concessione dell'indulto il diritto all'equa riparazione va riconosciuto perché l'ingiusta detenzione deriva da illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione.

Con riferimento al periodo di detenzione in carcere dal 6 marzo 2013 al 16 marzo 2014, pari ad anni 1 e giorni 10 di reclusione, sofferto dal ricorrente in virtù dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro, non si pone alcun problema di scomputo per fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., trattandosi di pena espiata e mai computata ai fini della determinazione della misura di altra pena concorrente; il richiedente, inoltre, non ha tenuto alcun comportamento doloso o colposo che abbia dato causa all'ingiusta detenzione avendo sin da subito chiesto l'applicazione dell'indulto e avendo ricevuto dalla Corte di appello di Catanzaro il rigetto dell'istanza con ordinanza del 19/04/2013 e con successiva ordinanza del 18/09/2013.

Solo in data 16/05/2018 con l'ordinanza depositata in data 8/10/2018 la Corte di appello di Catanzaro ha applicato l'indulto.

Le numerose istanze di applicazione dell'indulto presentate dal ricorrente già a distanza di un mese dall'inizio della carcerazione e i reiterati rigetti di tali richieste da parte della Corte di appello che, solo a distanza di oltre cinque anni, a pena ormai espiata, ha deciso di applicare la causa di estinzione, comprovano inequivocabilmente l'errore che ha caratterizzato l'intero periodo di espiazione della pena.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in ordine al diniego della riparazione per ingiusta detenzione con riferimento ai periodi di custodia cautelare scomputati anche ,per fungibilità dalla pena finale.

La difesa assume che, in presenza dell'indulto, a fronte di una pena complessiva di anni 3 mesi 6 di reclusione inflitta con la sentenza n. 534/2011 della Corte di appello di Catanzaro, avrebbe dovuto trovare preliminare applicazione la causa di estinzione della pena con detrazione automatica di anni 3 di reclusione dalla pena finale da espiare e poi solo sul residuo di pena di mesi 6 non coperto dall'indulto si sarebbe potuto applicare il criterio di fungibilità previsto dall'art.657 cod. proc. pen. per cui, a fronte di una complessiva detenzione sofferta dall'istante per complessivi anni 2, mesi 10 e giorni 5 di reclusione, applicando lo scomputo di sei mesi, sarebbero rimasti da computare anni 2, mesi 4 giorni 5 di ingiusta detenzione.

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'istanza alla luce del principio secondo il quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato (Sez. 4, n.44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247 - 01).

2.1. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.310 del 1996, l'art. 314 cod. proc. pen. è stato, infatti, dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della Convenzione E.D.U., che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta.

2.2. In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, l'interprete ha adottato un iniziale criterio, in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168).

Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 2 aprile 2008 con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che in quella sede, in definitiva, il giudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela.

Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove la durata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Cicione, Rv. 243210).

Con la conseguenza che il diritto all'equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato).

2.3. Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo al periodo di detenzione eccedente quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata in un caso in cui l'ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4 n. 18542 del 14/1/2014, Truzzi, Rv. 259210, in un caso in cui il ricorrente era stato scarcerato con cinque giorni di ritardo, per «disguidi» dell'organo dell'esecuzione), e anche in un caso in cui la scarcerazione - •disposta per la liberazione anticipata - era stata tardivamente esegu^ita a causa della tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata (cfr. Sez. 4 n. 47993 del 30/9/2016, Pittau, Rv. 268617).

2.4. Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 — 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689, che richiama C.E.D.U., 24 marzo 2015, Messina c.

Italia, n. 39824/07, secondo cui è ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735 — 01, che richiama Corte EDU 10/07/2003, Grava c.

Italia, Corte EDU 2/03/2006, Pilla c.

Italia, Corte EDU 17/06/2008, [OSCURATO:PERSONA] c.

Turchia e Corte EDU [GC] 21/10/2013, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna).

2.5. Tale indirizzo interpretativo si fonda sul rilievo che la pronuncia Corte Cost. n.219 del 2008 non legittimi più la conclusione secondo cui il diritto all'equo indennizzo non sussiste ove la non corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna che riguardano la pena eseguibile, dovendosi distinguere il piano della irrevocabilità della condanna da quello della definitività della pena.

Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4 n.57203/17 cit., in motivazione).

3. Con riguardo specifico al caso di estinzione della pena a seguito di indulto, il comportamento doloso o gravemente colposo del condannato «va ovviamente ricercato in stretto rapporto all'atto giudiziario di cui trattasi.

In concreto, occorre domandarsi se il comportamento del condannato abbia concorso - dolosamente o colposamente - a determinare il ritardo nella emissione di un nuovo ordine di esecuzione recante la (corretta) data della fine dell'espiazione della pena» (Sez. 4, n. 57203/2017 cit.).

Inoltre, il giudice deve chiedersi .se, avuto riguardo alle peculiarità del caso, il comportamento del condannato possa oggettivamente definirsi colposo (o addirittura «gravemente» colposo, in termini cioé ostativi. al riconoscimento della riparazione) laddove sia riscontrabile un ritardo nell'eccepire l'intervenuto indulto e, d'altro canto, non sia configurabile un'omessa rilevazione della medesima evenienza da parte dell'autorità giudiziaria, in violazione del combinato disposto degli artt.672, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen.

Nella specie, il ricorrente deduce di aver sottoposto al giudice della riparazione il dato processuale del diniego dell'istanza di applicazione dell'indulto, formulata dopo un mese dall'inizio dell'espiazione della pena, con ordinanze in data 19/04/2013 e in data 18/09/2013, ma di tali allegazioni non vi è traccia nel provvedimento impugnato.

In tale quadro, non appaiono chiari né il coefficiente di colpa del richiedente né le ragioni dell'omesso rilievo d'ufficio della causa estintiva da parte dell'autorità giudiziaria.

4. Esaurita la verifica se la pena irrogata, e in che limiti, fosse stata dichiarata estinta per indulto ascrivibile a dolo o colpa grave del condannato, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se vi fosse una pena residua da eseguire in relazione alla quale il diritto alla riparazione non spettasse in virtù della disciplina della fungibilità.

Occorre, infatti, ribadire il principio secondo il quale la disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, di cui all'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto in quanto l'applicazione della disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo postula l'esistenza di una pena da eseguire, quale non è la pena dichiarata estinta per indulto (Sez. 1, n. 43231 del 09/02/2018, Esposito, Rv. 274396 — 01).

5. Per tali ragioni il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, che si atterrà ai princìpi e al percorso logico-motivazionale sopra indicati; alla corte del rinvio si demanda, altresì, la regolamentazione delle spese tra le parti inerenti al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla seguente vicenda processuale: il 18/05/2011 veniva emessa sentenza n. 534 dalla Corte di appello di Catanzaro nell'ambito di un procedimento nel quale il Boccuti era condannato alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione, dai quali la Procura detraeva i periodi di custodia cautelare in virtù del principio di fungibilità, restando da espiare anni 1 mesi 7 e giorni 2 di reclusione; in data 8/10/2018, con ordinanza n. 318 la Corte di appello di Catanzaro accoglieva l'istanza di applicazione dell'indulto in relazione alla pena di anni 3 di reclusione inflittagli con la sentenza n. 534. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che i periodi di custodia cautelare fossero stati oggetto di sconnputo per fungibilità, così venendo meno il diritto alla riparazione. Con riferimento alla successiva concessione dell'indulto, la Corte ha negato il diritto alla riparazione in quanto ha ritenuto trattarsi di vicenda attinente all'esecuzione della pena non riconducibile a errore. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con il primo motivo, per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non concedibile l'equa riparazione per ingiusta detenzione per intervenuta applicazione dell'indulto. Contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza, per pacifica interpretazione della Corte di Cassazione, nel caso di concessione dell'indulto il diritto all'equa riparazione va riconosciuto perché l'ingiusta detenzione deriva da illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione. Con riferimento al periodo di detenzione in carcere dal 6 marzo 2013 al 16 marzo 2014, pari ad anni 1 e giorni 10 di reclusione, sofferto dal ricorrente in virtù dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro, non si pone alcun problema di scomputo per fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., trattandosi di pena espiata e mai computata ai fini della determinazione della misura di altra pena concorrente; il richiedente, inoltre, non ha tenuto alcun comportamento doloso o colposo che abbia dato causa all'ingiusta detenzione avendo sin da subito chiesto l'applicazione dell'indulto e avendo ricevuto dalla Corte di appello di Catanzaro il rigetto dell'istanza con ordinanza del 19/04/2013 e con successiva ordinanza del 18/09/2013. Solo in data 16/05/2018 con l'ordinanza depositata in data 8/10/2018 la Corte di appello di Catanzaro ha applicato l'indulto. Le numerose istanze di applicazione dell'indulto presentate dal ricorrente già a distanza di un mese dall'inizio della carcerazione e i reiterati rigetti di tali richieste da parte della Corte di appello che, solo a distanza di oltre cinque anni, a pena ormai espiata, ha deciso di applicare la causa di estinzione, comprovano inequivocabilmente l'errore che ha caratterizzato l'intero periodo di espiazione della pena. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. in ordine al diniego della riparazione per ingiusta detenzione con riferimento ai periodi di custodia cautelare scomputati anche ,per fungibilità dalla pena finale. La difesa assume che, in presenza dell'indulto, a fronte di una pena complessiva di anni 3 mesi 6 di reclusione inflitta con la sentenza n. 534/2011 della Corte di appello di Catanzaro, avrebbe dovuto trovare preliminare applicazione la causa di estinzione della pena con detrazione automatica di anni 3 di reclusione dalla pena finale da espiare e poi solo sul residuo di pena di mesi 6 non coperto dall'indulto si sarebbe potuto applicare il criterio di fungibilità previsto dall'art.657 cod. proc. pen. per cui, a fronte di una complessiva detenzione sofferta dall'istante per complessivi anni 2, mesi 10 e giorni 5 di reclusione, applicando lo scomputo di sei mesi, sarebbero rimasti da computare anni 2, mesi 4 giorni 5 di ingiusta detenzione. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l'istanza alla luce del principio secondo il quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato (Sez. 4, n.44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247 - 01). 2.1. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.310 del 1996, l'art. 314 cod. proc. pen. è stato, infatti, dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della Convenzione E.D.U., che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. 2.2. In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, l'interprete ha adottato un iniziale criterio, in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168). Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 2 aprile 2008 con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che in quella sede, in definitiva, il giudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove la durata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Cicione, Rv. 243210). Con la conseguenza che il diritto all'equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato). 2.3. Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo al periodo di detenzione eccedente quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata in un caso in cui l'ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4 n. 18542 del 14/1/2014, Truzzi, Rv. 259210, in un caso in cui il ricorrente era stato scarcerato con cinque giorni di ritardo, per «disguidi» dell'organo dell'esecuzione), e anche in un caso in cui la scarcerazione - •disposta per la liberazione anticipata - era stata tardivamente esegu^ita a causa della tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata (cfr. Sez. 4 n. 47993 del 30/9/2016, Pittau, Rv. 268617). 2.4. Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 — 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689, che richiama C.E.D.U., 24 marzo 2015, Messina c. Italia, n. 39824/07, secondo cui è ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735 — 01, che richiama Corte EDU 10/07/2003, Grava c. Italia, Corte EDU 2/03/2006, Pilla c. Italia, Corte EDU 17/06/2008, [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia e Corte EDU [GC] 21/10/2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna). 2.5. Tale indirizzo interpretativo si fonda sul rilievo che la pronuncia Corte Cost. n.219 del 2008 non legittimi più la conclusione secondo cui il diritto all'equo indennizzo non sussiste ove la non corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna che riguardano la pena eseguibile, dovendosi distinguere il piano della irrevocabilità della condanna da quello della definitività della pena. Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4 n.57203/17 cit., in motivazione). 3. Con riguardo specifico al caso di estinzione della pena a seguito di indulto, il comportamento doloso o gravemente colposo del condannato «va ovviamente ricercato in stretto rapporto all'atto giudiziario di cui trattasi. In concreto, occorre domandarsi se il comportamento del condannato abbia concorso - dolosamente o colposamente - a determinare il ritardo nella emissione di un nuovo ordine di esecuzione recante la (corretta) data della fine dell'espiazione della pena» (Sez. 4, n. 57203/2017 cit.). Inoltre, il giudice deve chiedersi .se, avuto riguardo alle peculiarità del caso, il comportamento del condannato possa oggettivamente definirsi colposo (o addirittura «gravemente» colposo, in termini cioé ostativi. al riconoscimento della riparazione) laddove sia riscontrabile un ritardo nell'eccepire l'intervenuto indulto e, d'altro canto, non sia configurabile un'omessa rilevazione della medesima evenienza da parte dell'autorità giudiziaria, in violazione del combinato disposto degli artt.672, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. Nella specie, il ricorrente deduce di aver sottoposto al giudice della riparazione il dato processuale del diniego dell'istanza di applicazione dell'indulto, formulata dopo un mese dall'inizio dell'espiazione della pena, con ordinanze in data 19/04/2013 e in data 18/09/2013, ma di tali allegazioni non vi è traccia nel provvedimento impugnato. In tale quadro, non appaiono chiari né il coefficiente di colpa del richiedente né le ragioni dell'omesso rilievo d'ufficio della causa estintiva da parte dell'autorità giudiziaria. 4. Esaurita la verifica se la pena irrogata, e in che limiti, fosse stata dichiarata estinta per indulto ascrivibile a dolo o colpa grave del condannato, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se vi fosse una pena residua da eseguire in relazione alla quale il diritto alla riparazione non spettasse in virtù della disciplina della fungibilità. Occorre, infatti, ribadire il principio secondo il quale la disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo, di cui all'art. 657, comma 3, cod. proc. pen., non si applica con riferimento a pena dichiarata estinta per indulto in quanto l'applicazione della disciplina della fungibilità per custodia cautelare o pena espiata senza titolo postula l'esistenza di una pena da eseguire, quale non è la pena dichiarata estinta per indulto (Sez. 1, n. 43231 del 09/02/2018, Esposito, Rv. 274396 — 01). 5. Per tali ragioni il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, che si atterrà ai princìpi e al percorso logico-motivazionale sopra indicati; alla corte del rinvio si demanda, altresì, la regolamentazione delle spese tra le parti inerenti al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Cor
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