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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04741/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20453/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 73, co. 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 ascrittogli.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pena applicata.

L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo - in ogni caso - in alcun modo prospettata la illegalità della pena.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 4.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.10.2021 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20453/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 73, co. 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla pena applicata. L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo - in ogni caso - in alcun modo prospettata la illegalità della pena. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 4.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 04741/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris