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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19419/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13606/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 193/04/2023, depositata il 17.1.2023, non notificata.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rilevato che:

1. La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale venivano accertati, fra l’altro, maggiori ricavi non dichiarati in relazione al sottoconto “finanziamenti attivi a terzi”, qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive – proventi straordinari, recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni.

Riteneva il giudice di primo grado che non vi fosse prova del dedotto collegamento societario, nella specie del “gruppo Morelli”, asseritamente composto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in ogni caso, non era stato presentato il bilancio consolidato.

2. La C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], adita dalla soccombente, accoglieva –con la sentenza richiamata in epigrafe - parzialmente il gravame, ritenendo, in sintesi, sussistenti i presupposti previsti dall’art. 2359, commi 2 e 3, c.c., in ragione del rapporto di parentela che legava i soci di ciascuna delle tre società e della circostanza che tutte e tre avessero nominato il medesimo procuratore speciale, anch’egli legato da vincolo di parentela ai soci, richiamando una pronuncia di legittimità e altre norme di natura fiscale che davano rilievo ai rapporti di parentela.

Emergeva, dunque , che la gestione delle tre società faceva capo ad un unico soggetto giuridico, che provvedeva a ripianare i debiti delle altre società collegate.

A ragionare diversamente si sarebbe configurata una doppia imposizione.

Le movimentazioni contestate erano, pertanto , da ritenere non imponibili.

Inoltre, accoglieva il motivo di gravame relativo ai costi ritenuti non deducibili dagli accertatori, rigettando nel resto. 3.L’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La società intimata ha resist ito con controricorso.

4. E’ stata fissata l'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c.

Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c. e art. 101 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» l’Ufficio denuncia che la C.T.R. a vrebbe errato nel ritenere ammissibile l’atto di appello della società, nonostante fosse del tutto generico. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2359, comma 3, c.c. e 2729 c.c., degli articoli 5 e 118 del D.P.R. 917/1986, nonché degli art. 4 del.

D.l. 167/1990 e 1, comma 70 della legge n. 145/2018», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Ufficio assume, in sintesi, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato i presupposti previsti dall’art.2359 c.c. in materia di collegamento societario, laddove aveva ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentela tra soci, il quali non avevano partecipazioni societarie nelle altre due società, richiamando norme e precedenti giurisprudenziali inconferenti e senza prendere neppure in considerazione il dato dirimente della mancata presentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre società asseritamente facenti parte del “gruppo Morelli”. 3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 99, comma 1 e 109, del d.p.r. 917/1986, nonché art. 25 del d.P.R. 600/73 », in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce, in sintesi, che la C.T.R. avrebbe errato a ritenere costi deducibili le ritenute d’acconto effettuate sugli importi di cui alle fatture emesse da professionisti che nel corso dell’anno 2013 avevano svolto la propria opera a favore della società

4. Il collegio, r ilevato che le questioni prospettate nel secondo motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, per cui appare necessario rimettere la causa in pubblica udienza; P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13606/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 193/04/2023, depositata il 17.1.2023, non notificata. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che: 1. La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale venivano accertati, fra l’altro, maggiori ricavi non dichiarati in relazione al sottoconto “finanziamenti attivi a terzi”, qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive – proventi straordinari, recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni. Riteneva il giudice di primo grado che non vi fosse prova del dedotto collegamento societario, nella specie del “gruppo Morelli”, asseritamente composto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in ogni caso, non era stato presentato il bilancio consolidato. 2. La C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], adita dalla soccombente, accoglieva –con la sentenza richiamata in epigrafe - parzialmente il gravame, ritenendo, in sintesi, sussistenti i presupposti previsti dall’art. 2359, commi 2 e 3, c.c., in ragione del rapporto di parentela che legava i soci di ciascuna delle tre società e della circostanza che tutte e tre avessero nominato il medesimo procuratore speciale, anch’egli legato da vincolo di parentela ai soci, richiamando una pronuncia di legittimità e altre norme di natura fiscale che davano rilievo ai rapporti di parentela. Emergeva, dunque , che la gestione delle tre società faceva capo ad un unico soggetto giuridico, che provvedeva a ripianare i debiti delle altre società collegate. A ragionare diversamente si sarebbe configurata una doppia imposizione. Le movimentazioni contestate erano, pertanto , da ritenere non imponibili. Inoltre, accoglieva il motivo di gravame relativo ai costi ritenuti non deducibili dagli accertatori, rigettando nel resto. 3.L’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società intimata ha resist ito con controricorso. 4. E’ stata fissata l'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1c.p.c. Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c. e art. 101 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» l’Ufficio denuncia che la C.T.R. a vrebbe errato nel ritenere ammissibile l’atto di appello della società, nonostante fosse del tutto generico. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2359, comma 3, c.c. e 2729 c.c., degli articoli 5 e 118 del D.P.R. 917/1986, nonché degli art. 4 del. D.l. 167/1990 e 1, comma 70 della legge n. 145/2018», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Ufficio assume, in sintesi, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato i presupposti previsti dall’art.2359 c.c. in materia di collegamento societario, laddove aveva ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentela tra soci, il quali non avevano partecipazioni societarie nelle altre due società, richiamando norme e precedenti giurisprudenziali inconferenti e senza prendere neppure in considerazione il dato dirimente della mancata presentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre società asseritamente facenti parte del “gruppo Morelli”. 3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 99, comma 1 e 109, del d.p.r. 917/1986, nonché art. 25 del d.P.R. 600/73 », in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce, in sintesi, che la C.T.R. avrebbe errato a ritenere costi deducibili le ritenute d’acconto effettuate sugli importi di cui alle fatture emesse da professionisti che nel corso dell’anno 2013 avevano svolto la propria opera a favore della società 4. Il collegio, r ilevato che le questioni prospettate nel secondo motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, per cui appare necessario rimettere la causa in pubblica udienza; P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione
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