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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 novembre 2019

Cassazione n. 10287/2023

Testo disponibile della fonte

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.3033/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G.

FARAVELLI , N. 22 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6149/2019,R.G.N. 1266/2019, depositata i l 15/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. Con comunicazione notificata il 22.3.2017 [OSCURATO:PERSONA] spa ha contestato a [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società dal 9.10.81 con qualifica, da ultimo, di Responsabile livello B presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], i seguenti fatti: di recente abbiamo rilevato condotte a Lei ascrivibili sotto il profilo disciplinare.

Al riguardo si premette quanto segue.

In data 28 dicembre 2016 il signor [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Galluccio (ufficio interessato da lavori di manutenzione straordinaria da parte della “[OSCURATO:PERSONA] di E. Santillo” apriva un ticket per segnalare il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento dell'ufficio.

Seguivano verifiche da parte della ditta affidataria della manutenzione che constatava come lo schiacciamento dei tubi del gas fosse stato presumibilmente provocato, accidentalmente, durante i lavori di manutenzione straordinaria in corso.

Preso atto di quanto sopra in data 13 gennaio 2017 l'Immobiliare comunicava al proprietario dello stabile ove ubicato l'[OSCURATO:PERSONA] di Galluccio i danni rilevati e la necessità di intervenire.

Inaspettatamente, Lei, responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Conca della Campania, in data 14 gennaio 2017, inviava ai signori … (omissis) … la seguente mail: “OGGETTO: Comunicazione. [OSCURATO:PERSONA]… (omissis) … ti comunico che stamane 14.1.2017 il tecnico da me comandato, si è recato, come stabilito, presso Ufficio di Galluccio e ha riscontrato, rendendone edotto il Direttore, che i tubi e i condotti collegati alla macchina fino all’interno dell’Ufficio, sono in perfetto stato.

La mancata erogazione dia ria calda all’interno dell’Ufficio dipende dalla mancata manutenzione dei filtri, così come accertato dal mio tecnico.

Le foto prodotte dal personale della Ditta manutentrice non fanno testo.

Inoltre comunico che l’impianto di riscaldamento dell’Ufficio di Conca della Campania è di nuovo fuori uso, nonostante lo stesso personale della stessa Ditta di cui sopra, sia intervenuto ben quattro volte.

Ti saluto affettuosamente. [OSCURATO:PERSONA] della Campania 14.1.2017”.

Vista l'emaildi cui sopra e la fotografia a pagina tre della relazione della ditta Flooring (sotto riportata) indicante gli estremi della ditta che esegue i lavori nello stabile ove è situato l'Ufficio di Galluccio emerge quanto segue:

1. Lei oltre ad essere dipendente di [OSCURATO:PERSONA] (ora Responsabile dell’UP di Conca della Campania mentre dal 24/7/1995 al 5/12/2016 Responsabile dell’UP di Galluccio) risulta anche essere il Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza per l'impresa di costruzione “[OSCURATO:PERSONA] di E. Santillo”, impresa che sta attualmente effettuando lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato ove è posizionato l'[OSCURATO:PERSONA] di Galluccio;

2. Lei, all'epoca dell'inizio dei lavori, era contemporaneamente responsabile dell'Ufficio di Galluccio e responsabile della sicurezza nonché direttore dei lavori della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di E. Santillo” (sua figlia) impresa esecutrice dei lavori di manutenzione dello stabile ove è ubicato l'ufficio stesso;

3. Lei, durante l'orario di lavoro ha svolto un'attività estranea al servizio, alle mansioni e al ruolo rivestito;

4. Lei, durante l'orario di lavoro ha utilizzato gli strumenti aziendali per fini personali non connessi all'attività lavorativa.

Considerato e fermo quanto sopra, Lei: ha intenzionalmente prestato un'attività lavorativa per conto di altro datore di lavoro durante l'orario in cui, invece, avrebbe dovuto rendere la sua prestazione per questa azienda che svolge servizi di pubblica rilevanza; ha utilizzato impropriamente la posta elettronica aziendale per finalità non consentite “La casella di posta, pur se assegnata personalmente, non è da considerarsi privata ma aziendale poiché costituisce semplicemente uno strumento di lavoro messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] per svolgere le attività legate alle mansioni assegnate, come da [OSCURATO:PERSONA] … (omissis) … e da Istruzioni al personale… (omissis) … ; non si è astenuto da svolgere attività o altra forma di partecipazione in imprese che possono configurare conflitto di interesse con la società.

Inoltre la gravità della sua condotta è ancora più elevata in ragione del ruolo da Lei ricoperto in Azienda e della connessa rilevanza che l'elemento fiduciario assume nei suoi confronti.

Il comportamento da Lei tenuto è peraltro in chiara violazione delledisposizioni contenute nel [OSCURATO:PERSONA] che impongono a ciascun dipendente di improntare la propria condotta ai principi di onestà correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto.

Con la presente Le formuliamo sin da ora ogni più ampia riserva d'azione a tutela dei diritti e degli interessi della società per il danno, sia materiale sia immateriale, da Ella già cagionato con il suo operato e per quello che dovesse ancora emergere.

Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge numero 300 del 70 nonché degli articoli 52, 53, 54 e 55 del CCNL vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della presente.… (omissis) … Inoltre, Le evidenziamo che risulta già inflitta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 5 irrogata in data 23/02/2017 .

2. In data 19.4.2017 [OSCURATO:PERSONA] spa, valutate le risultanze del procedimento disciplinare, ha intimato al Santillo la sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi degli artt. 54 comma VI lett.

G) e K) e 80 lett.

E) del CCNL del 14.4.2011 con effetto dal 22.3.2017.

3. Impugnato il recesso, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sia in fase sommaria che in quella di opposizione del procedimento ex lege n 92 del 2012, ha annullato il licenziamento condannando la società alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria, detratto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di attività lavorative, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e al rimborso delle spese di lite.

4. Adita in sede di reclamo, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando altresì la società alla rifusione delle spese lite.

5. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) le contestazioni riguardavano, in sintesi, lo svolgimento, durante l’orario di lavoro, di una attività estranea al servizio, mansioni e ruolo rivestito, l’utilizzo di strumenti aziendali (casella di posta elettronica) per fini non connessi all’attività lavorativa e la mancata astensione dallo svolgimento di attività o forme di partecipazione in imprese che avrebbero potuto configurare conflitto di interesse con la società; b) secondo le risultanze di causa, le condotte di cui alle lettere G) e K) dell’art. 54 del CCNL non potevano ritenersi integrate; c) l’attività di responsabile della sicurezza del cantiere aperto presso lo stabile del Galluccio nonché la qualità di socio accomandante della sas [OSCURATO:PERSONA] (di cui era titolare la figlia), svolgente lavori edili, non poteva ritenersi in contrasto o in concorrenza con gli interessi di [OSCURATO:PERSONA] spa; d) non poteva, quindi, ritenersi sussistente e comprovato un atto e fatto doloso compiuto dal Santillo; e) la circostanza del conflitto di interessi non era stata oggetto di contestazione disciplinare; f) l’uso improprio della casella di posta elettronica rappresentava un episodio isolato ed il contenuto delle mail (in qualche modo sollecitate) comunque non esulava dal contesto lavorativo; g) l’unico episodio di precedenti disciplinari richiamato nella lettera di contestazione era insufficiente ad integrare l’ipotesi del giustificato motivo di recesso, richiedendo la norma contrattuale la recidiva plurima; h) l’insussistenza dei fatti contestati e, per alcuni di essi, la loro irrilevanza sotto il profilo disciplinare imponevano la reintegra del dipendente.

6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

7. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

8. La società ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la società l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cpc) in relazione all’art. 2 della legge n. 604/1966, per avere la Corte di appello erroneamente individuato gli addebiti posti a base del licenziamento, risultanti dalla lettera di licenziamento come dedotti in corso di causa.

Sostiene la ricorrente che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la situazione di conflitto di interesse era stata già dedotta nella fase sommaria e nell’atto di opposizione del giudizio di primo grado nonché in sede di reclamo e che tale situazione era stata chiaramente oggetto di addebito disciplinare nella lettera di contestazione.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362, 2104, 2105, 2106 e 2119 cc, in relazione agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del 14.4.2011, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale posto a base della decisione una lettura non corretta dell’art. 54 comma VI lett.

G del CCNL 14.4.2011, limitatamente al concetto di “avere svolto al di fuori dell’orario di lavoro mansione ed attività… in contrasto o in concorrenza con gli interessi della società”, in quanto non era stato valutato se l’intervento del Santillo, avvenuto pacificamente durante l’orario di lavoro da personal computer di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] spa, fosse stato effettuato in contrasto con gli interessi di quest’ultima e in favore della propria Ditta che aveva realizzato lavori di ristrutturazione dello stabile; inoltre, quanto all’uso della casella postale, la ricorrente deduce che la Corte territoriale non aveva considerato tale addebito quale ulteriore mancanza rilevante ai sensi dell’art. 54 CCNL citato ultimo alinea che disciplinavaappunto l’ipotesi della commissione di più mancanze e della sanzione ad esse applicabili; infine, oppone il malgoverno istruttorio delle risultanze costituite da alcune deposizioni testimoniali.

4. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] spa censura la violazion e dell’art. 18 commi IV, V e VII della legge n. 300 del 1970, in relazione agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del 14.4.2011, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, perché, in una ipotesi in cui non era stata raggiunta la prova della giusta causa di licenziamento, la Corte di merito non avrebbe dovuto concludere per l’insussistenza del fatto, ma avrebbe dovuto dichiarare risolto il rapporto con la corresponsione di un indennizzo per il lavoratore.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 8053/2014).

7. Nella fattispecie, il fatto storico del “conflitto di interessi” è stato preso in esame dai giudici di seconde cure che hanno sottolineato come lo stesso non fosse stato oggetto di contestazione disciplinare né che risultava dedotto precedentemente.

8. Si tratta, quindi, di una valutazione di fatto operata dai giudici di merito, all’esito di una interpretazione di un atto unilaterale privato (ove non è stata denunciata laviolazione dei criteri esegetici di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., in una situazione di c.d.

"doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.: tanto basta per escludere il vizio come denunciato.

9. Il secondo motivo presenta profili di inammissib ilità e di infondatezza.

10. E’ inammissibile, con riguardo alla doglianza di malgoverno delle risultanze istruttorie, relativamente alla richiesta di rivisitazione della vicenda in fatto nonché di rivalutazione del materiale probatorio che sono attività non sindacabili in sede di legittimità stante la motivazione della Corte distrettuale sulla ricostruzione del caso esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione.

11. E’, invece, infondato in ordine alla censura riguardante la interpretazionedell’art. 54 VI lett. g del CCNL ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, che testualmente prevede la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso “per avere svolto anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni o attività a titolo gratuito od oneroso che siano in concorrenza e in contrasto con gli interessi della società”.

12. In tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass.n. 30141/2022).

13. Orbene, in primo luogo deve osservarsi che la fattispecie tipizzata è unica perché, letteralmente, non vi è alcuna congiunzione disgiuntiva (o alternativa) nel testo della disposizione che consenta di ritenere disciplinate due distinte ipotesi.

14. L’uso della congiu nzione “e” induce a ritenere, invece, che sia richiesto che l’attività svolta, per considerarsi disciplinarmente rilevante, debba essere sia in concorrenza che in contrasto con gli interessi della società Poste: il significato letterale è chiaro e non vi sono altri riferimenti logico-sistematici per superare tale indiscutibile dato.

15. Ciò premesso, se nel caso di specie l’attività della sas Santalucia, di cui il Santillo era socio accomandante (e titolare la figlia) con specifiche mansioni di responsabile perla sicurezza dei lavori svolti presso un immobile di proprietà privata in Galluccio adibito ad [OSCURATO:PERSONA] (di cui era stato Responsabile lo stesso Santillo), possa qualificarsi “in contrasto” con l’attività di [OSCURATO:PERSONA], perché le due società erano portatrici, in astratto, di interessi contrattualmente contrapposti in relazione alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione, la medesima attività certamente non può ritenersi “in concorrenza”.

16. Invero, tale concetto richiede il contemporaneo eserciz io, da parte di più imprenditori, della medesima attività industriale, commerciale o di servizi in un ambito territoriale anche solo parzialmente comune: è, quindi, l’accesso al medesimo mercato di soggetti diversi che determina una situazione di concorrenza.

17. Tale fattispecie non è chiaramente sussistente nel caso de quo, per la diversità di oggetti sociali, per cui correttamente la Corte territoriale ha escluso l’operatività dell’art. 54 VI lett. g del CCNL.

18. Conseguentemente, venuto meno tale addebito e no n essendo stato correttamente contestato il “conflitto di interessi”, come sottolineato dai giudici di seconde cure, non acquista rilevanza disciplinare, ai fini del disposto licenziamento, anche la condotta relativa all’uso degli strumenti aziendali stante la unicità accertata del comportamento, disciplinarmente punito, peraltro, con sanzione conservativa.

19. Il terzo motivo è, infine, anche esso infondato.

20. Esclusa la sussistenza della condotta nei termini in cui è stata contestata, è agevole rilevare che siverte in una ipotesi di “insussistenza del fatto” non potendo venire in rilievo il comportamento illecito del dipendente (valutabile sotto altri profili) se non sia stato oggetto di adeguata e tassativa contestazione disciplinare indispensabile ai fini del corretto esercizio del connesso diritto di difesa.

21. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

22. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

23. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.3033/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G. FARAVELLI , N. 22 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6149/2019,R.G.N. 1266/2019, depositata i l 15/11/2019 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. Con comunicazione notificata il 22.3.2017 [OSCURATO:PERSONA] spa ha contestato a [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società dal 9.10.81 con qualifica, da ultimo, di Responsabile livello B presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], i seguenti fatti: di recente abbiamo rilevato condotte a Lei ascrivibili sotto il profilo disciplinare. Al riguardo si premette quanto segue. In data 28 dicembre 2016 il signor [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Galluccio (ufficio interessato da lavori di manutenzione straordinaria da parte della “[OSCURATO:PERSONA] di E. Santillo” apriva un ticket per segnalare il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento dell'ufficio. Seguivano verifiche da parte della ditta affidataria della manutenzione che constatava come lo schiacciamento dei tubi del gas fosse stato presumibilmente provocato, accidentalmente, durante i lavori di manutenzione straordinaria in corso. Preso atto di quanto sopra in data 13 gennaio 2017 l'Immobiliare comunicava al proprietario dello stabile ove ubicato l'[OSCURATO:PERSONA] di Galluccio i danni rilevati e la necessità di intervenire. Inaspettatamente, Lei, responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] di Conca della Campania, in data 14 gennaio 2017, inviava ai signori … (omissis) … la seguente mail: “OGGETTO: Comunicazione. [OSCURATO:PERSONA]… (omissis) … ti comunico che stamane 14.1.2017 il tecnico da me comandato, si è recato, come stabilito, presso Ufficio di Galluccio e ha riscontrato, rendendone edotto il Direttore, che i tubi e i condotti collegati alla macchina fino all’interno dell’Ufficio, sono in perfetto stato. La mancata erogazione dia ria calda all’interno dell’Ufficio dipende dalla mancata manutenzione dei filtri, così come accertato dal mio tecnico. Le foto prodotte dal personale della Ditta manutentrice non fanno testo. Inoltre comunico che l’impianto di riscaldamento dell’Ufficio di Conca della Campania è di nuovo fuori uso, nonostante lo stesso personale della stessa Ditta di cui sopra, sia intervenuto ben quattro volte. Ti saluto affettuosamente. [OSCURATO:PERSONA] della Campania 14.1.2017”. Vista l'emaildi cui sopra e la fotografia a pagina tre della relazione della ditta Flooring (sotto riportata) indicante gli estremi della ditta che esegue i lavori nello stabile ove è situato l'Ufficio di Galluccio emerge quanto segue: 1. Lei oltre ad essere dipendente di [OSCURATO:PERSONA] (ora Responsabile dell’UP di Conca della Campania mentre dal 24/7/1995 al 5/12/2016 Responsabile dell’UP di Galluccio) risulta anche essere il Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza per l'impresa di costruzione “[OSCURATO:PERSONA] di E. Santillo”, impresa che sta attualmente effettuando lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato ove è posizionato l'[OSCURATO:PERSONA] di Galluccio; 2. Lei, all'epoca dell'inizio dei lavori, era contemporaneamente responsabile dell'Ufficio di Galluccio e responsabile della sicurezza nonché direttore dei lavori della ditta “[OSCURATO:PERSONA] di E. Santillo” (sua figlia) impresa esecutrice dei lavori di manutenzione dello stabile ove è ubicato l'ufficio stesso; 3. Lei, durante l'orario di lavoro ha svolto un'attività estranea al servizio, alle mansioni e al ruolo rivestito; 4. Lei, durante l'orario di lavoro ha utilizzato gli strumenti aziendali per fini personali non connessi all'attività lavorativa. Considerato e fermo quanto sopra, Lei: ha intenzionalmente prestato un'attività lavorativa per conto di altro datore di lavoro durante l'orario in cui, invece, avrebbe dovuto rendere la sua prestazione per questa azienda che svolge servizi di pubblica rilevanza; ha utilizzato impropriamente la posta elettronica aziendale per finalità non consentite “La casella di posta, pur se assegnata personalmente, non è da considerarsi privata ma aziendale poiché costituisce semplicemente uno strumento di lavoro messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] per svolgere le attività legate alle mansioni assegnate, come da [OSCURATO:PERSONA] … (omissis) … e da Istruzioni al personale… (omissis) … ; non si è astenuto da svolgere attività o altra forma di partecipazione in imprese che possono configurare conflitto di interesse con la società. Inoltre la gravità della sua condotta è ancora più elevata in ragione del ruolo da Lei ricoperto in Azienda e della connessa rilevanza che l'elemento fiduciario assume nei suoi confronti. Il comportamento da Lei tenuto è peraltro in chiara violazione delledisposizioni contenute nel [OSCURATO:PERSONA] che impongono a ciascun dipendente di improntare la propria condotta ai principi di onestà correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto. Con la presente Le formuliamo sin da ora ogni più ampia riserva d'azione a tutela dei diritti e degli interessi della società per il danno, sia materiale sia immateriale, da Ella già cagionato con il suo operato e per quello che dovesse ancora emergere. Le contestiamo tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge numero 300 del 70 nonché degli articoli 52, 53, 54 e 55 del CCNL vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della presente.… (omissis) … Inoltre, Le evidenziamo che risulta già inflitta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 5 irrogata in data 23/02/2017 . 2. In data 19.4.2017 [OSCURATO:PERSONA] spa, valutate le risultanze del procedimento disciplinare, ha intimato al Santillo la sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi degli artt. 54 comma VI lett. G) e K) e 80 lett. E) del CCNL del 14.4.2011 con effetto dal 22.3.2017. 3. Impugnato il recesso, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sia in fase sommaria che in quella di opposizione del procedimento ex lege n 92 del 2012, ha annullato il licenziamento condannando la società alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria, detratto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di attività lavorative, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e al rimborso delle spese di lite. 4. Adita in sede di reclamo, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando altresì la società alla rifusione delle spese lite. 5. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) le contestazioni riguardavano, in sintesi, lo svolgimento, durante l’orario di lavoro, di una attività estranea al servizio, mansioni e ruolo rivestito, l’utilizzo di strumenti aziendali (casella di posta elettronica) per fini non connessi all’attività lavorativa e la mancata astensione dallo svolgimento di attività o forme di partecipazione in imprese che avrebbero potuto configurare conflitto di interesse con la società; b) secondo le risultanze di causa, le condotte di cui alle lettere G) e K) dell’art. 54 del CCNL non potevano ritenersi integrate; c) l’attività di responsabile della sicurezza del cantiere aperto presso lo stabile del Galluccio nonché la qualità di socio accomandante della sas [OSCURATO:PERSONA] (di cui era titolare la figlia), svolgente lavori edili, non poteva ritenersi in contrasto o in concorrenza con gli interessi di [OSCURATO:PERSONA] spa; d) non poteva, quindi, ritenersi sussistente e comprovato un atto e fatto doloso compiuto dal Santillo; e) la circostanza del conflitto di interessi non era stata oggetto di contestazione disciplinare; f) l’uso improprio della casella di posta elettronica rappresentava un episodio isolato ed il contenuto delle mail (in qualche modo sollecitate) comunque non esulava dal contesto lavorativo; g) l’unico episodio di precedenti disciplinari richiamato nella lettera di contestazione era insufficiente ad integrare l’ipotesi del giustificato motivo di recesso, richiedendo la norma contrattuale la recidiva plurima; h) l’insussistenza dei fatti contestati e, per alcuni di essi, la loro irrilevanza sotto il profilo disciplinare imponevano la reintegra del dipendente. 6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] spa affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23 comma 8 bis del d.l n. 137 del 2000 coordinato con la legge di conversione n. 176 del 2020, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 8. La società ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la società l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 cpc) in relazione all’art. 2 della legge n. 604/1966, per avere la Corte di appello erroneamente individuato gli addebiti posti a base del licenziamento, risultanti dalla lettera di licenziamento come dedotti in corso di causa. Sostiene la ricorrente che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la situazione di conflitto di interesse era stata già dedotta nella fase sommaria e nell’atto di opposizione del giudizio di primo grado nonché in sede di reclamo e che tale situazione era stata chiaramente oggetto di addebito disciplinare nella lettera di contestazione. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362, 2104, 2105, 2106 e 2119 cc, in relazione agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del 14.4.2011, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale posto a base della decisione una lettura non corretta dell’art. 54 comma VI lett. G del CCNL 14.4.2011, limitatamente al concetto di “avere svolto al di fuori dell’orario di lavoro mansione ed attività… in contrasto o in concorrenza con gli interessi della società”, in quanto non era stato valutato se l’intervento del Santillo, avvenuto pacificamente durante l’orario di lavoro da personal computer di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] spa, fosse stato effettuato in contrasto con gli interessi di quest’ultima e in favore della propria Ditta che aveva realizzato lavori di ristrutturazione dello stabile; inoltre, quanto all’uso della casella postale, la ricorrente deduce che la Corte territoriale non aveva considerato tale addebito quale ulteriore mancanza rilevante ai sensi dell’art. 54 CCNL citato ultimo alinea che disciplinavaappunto l’ipotesi della commissione di più mancanze e della sanzione ad esse applicabili; infine, oppone il malgoverno istruttorio delle risultanze costituite da alcune deposizioni testimoniali. 4. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] spa censura la violazion e dell’art. 18 commi IV, V e VII della legge n. 300 del 1970, in relazione agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del 14.4.2011, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, perché, in una ipotesi in cui non era stata raggiunta la prova della giusta causa di licenziamento, la Corte di merito non avrebbe dovuto concludere per l’insussistenza del fatto, ma avrebbe dovuto dichiarare risolto il rapporto con la corresponsione di un indennizzo per il lavoratore. 5. Il primo motivo non è fondato. 6. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 8053/2014). 7. Nella fattispecie, il fatto storico del “conflitto di interessi” è stato preso in esame dai giudici di seconde cure che hanno sottolineato come lo stesso non fosse stato oggetto di contestazione disciplinare né che risultava dedotto precedentemente. 8. Si tratta, quindi, di una valutazione di fatto operata dai giudici di merito, all’esito di una interpretazione di un atto unilaterale privato (ove non è stata denunciata laviolazione dei criteri esegetici di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., in una situazione di c.d. "doppia conforme" ex art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.: tanto basta per escludere il vizio come denunciato. 9. Il secondo motivo presenta profili di inammissib ilità e di infondatezza. 10. E’ inammissibile, con riguardo alla doglianza di malgoverno delle risultanze istruttorie, relativamente alla richiesta di rivisitazione della vicenda in fatto nonché di rivalutazione del materiale probatorio che sono attività non sindacabili in sede di legittimità stante la motivazione della Corte distrettuale sulla ricostruzione del caso esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione. 11. E’, invece, infondato in ordine alla censura riguardante la interpretazionedell’art. 54 VI lett. g del CCNL ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, che testualmente prevede la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso “per avere svolto anche fuori dell’orario di lavoro, mansioni o attività a titolo gratuito od oneroso che siano in concorrenza e in contrasto con gli interessi della società”. 12. In tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass.n. 30141/2022). 13. Orbene, in primo luogo deve osservarsi che la fattispecie tipizzata è unica perché, letteralmente, non vi è alcuna congiunzione disgiuntiva (o alternativa) nel testo della disposizione che consenta di ritenere disciplinate due distinte ipotesi. 14. L’uso della congiu nzione “e” induce a ritenere, invece, che sia richiesto che l’attività svolta, per considerarsi disciplinarmente rilevante, debba essere sia in concorrenza che in contrasto con gli interessi della società Poste: il significato letterale è chiaro e non vi sono altri riferimenti logico-sistematici per superare tale indiscutibile dato. 15. Ciò premesso, se nel caso di specie l’attività della sas Santalucia, di cui il Santillo era socio accomandante (e titolare la figlia) con specifiche mansioni di responsabile perla sicurezza dei lavori svolti presso un immobile di proprietà privata in Galluccio adibito ad [OSCURATO:PERSONA] (di cui era stato Responsabile lo stesso Santillo), possa qualificarsi “in contrasto” con l’attività di [OSCURATO:PERSONA], perché le due società erano portatrici, in astratto, di interessi contrattualmente contrapposti in relazione alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione, la medesima attività certamente non può ritenersi “in concorrenza”. 16. Invero, tale concetto richiede il contemporaneo eserciz io, da parte di più imprenditori, della medesima attività industriale, commerciale o di servizi in un ambito territoriale anche solo parzialmente comune: è, quindi, l’accesso al medesimo mercato di soggetti diversi che determina una situazione di concorrenza. 17. Tale fattispecie non è chiaramente sussistente nel caso de quo, per la diversità di oggetti sociali, per cui correttamente la Corte territoriale ha escluso l’operatività dell’art. 54 VI lett. g del CCNL. 18. Conseguentemente, venuto meno tale addebito e no n essendo stato correttamente contestato il “conflitto di interessi”, come sottolineato dai giudici di seconde cure, non acquista rilevanza disciplinare, ai fini del disposto licenziamento, anche la condotta relativa all’uso degli strumenti aziendali stante la unicità accertata del comportamento, disciplinarmente punito, peraltro, con sanzione conservativa. 19. Il terzo motivo è, infine, anche esso infondato. 20. Esclusa la sussistenza della condotta nei termini in cui è stata contestata, è agevole rilevare che siverte in una ipotesi di “insussistenza del fatto” non potendo venire in rilievo il comportamento illecito del dipendente (valutabile sotto altri profili) se non sia stato oggetto di adeguata e tassativa contestazione disciplinare indispensabile ai fini del corretto esercizio del connesso diritto di difesa. 21. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 22. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 23. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 10287/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris