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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07268/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25135/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 2689/2024 depositata il 22/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diAvellino [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta disuccessione ed irrogazione della sanzione n.

TEF/01009704378, notificatoil 7.4.2022, con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta di successione edonazione, per € 79.969,43, oltre sanzioni ed interessi.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 549/2022depositata in data 27.10.2022 con la quale la CTP di Avellino rigettava ilricorso.L’appello proposto da parte ricorrente veniva accolto sull’assunto che“l’emendamento alla originaria dichiarazione rappresentato nell’atto diautotutela doveva essere preso in considerazione dall’Ufficio con ogni utileconseguenza sul piano impositivo”.Nel merito, i giudici regionali concludevano nei seguenti termini:“In virtù di quanto detto, dunque, va specificato che il valore indicato neimoduli dichiarativi faceva riferimento al 100% dell’importo, dal quale sisarebbe dovuto misurare il relativo 15% (calcolo che il contribuente avevaerroneamente appaltato all’Agenzia delle Entrate) ai fini della liquidazionedell’imposta.

Quanto dichiarato veniva invece asetticamente posto allabase della pretesa tributaria, che portava alla liquidazione a non titolo diun maggiore importo.

Il superamento di detto bias, puntualizzato in modoindubbio (si ribadisce) solo all’odierna udienza, impone la riforma integraledella sentenza impugnata, con coinvolgimento degli atti presupposti allaodierna pretesa impositiva”, applicando il regime della soccombenzaquanto al governo delle spese di giudizio.Avverso la pronuncia n. 2689/24 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Campania sez. distaccata di Salerno depositata il22.04.2024, non notificata, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Il contribuente si costituiva con controricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per non aver laCorte territoriale rilevato l’inammissibilità dell’appello “per novitàviziante del mezzo di gravame”.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/20261.2 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamentaviolazione degli artt. 27, 28 e 33 T.U.

D.Lgs. n.346/1990 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver i giudici regionali ritenutodi prescindere, nel caso di errore del contribuente nella dichiarazione,dalla presentazione di una dichiarazione integrativa/correttiva.1.3 Con il terzo motivo di gravame, l’Ufficio denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in una con l’art. 36 cod. proc.trib. e con l’art. 111 Cost., viste le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere il Giudice di secondogrado pronunciato una sentenza priva di motivazione o, a tuttoconcedere, assistita da motivazione “meramente apparente eoracolare”.2.

Non risulta fondato il primo motivo di gravame che lamenta che lasentenza impugnata non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello.E’ sufficiente un’attenta disamina del percorso motivazionale su cui èstrutturata la decisione impugnata per rendersi conto che, invero, i primigiudici si sono interrogati sui possibili profili di inammissibilità correlati allascarna articolazione di specifici motivi di gravame avverso la sentenzaappellata, pervenendo alla conclusione corroborata da un costanteorientamento di questa Corte che da tempo ha assunto un atteggiamentorestrittivo circa la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto dispecificità dei motivi: “Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza deimotivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilitàdell’appello a termini del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, art. 53, comma1, ove il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga unamotivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi dispecificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto d’impugnazione nel suocomplesso (Cass., Sez. 5-6, 24 agosto 2017 n. 20379; Cass., Sez. 5, 21luglio 2020, n.15519; Cass. Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582)”.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Non sussiste la dedotta “novità viziante del mezzo di gravame” su cui siimpernia il presente motivo di impugnazione per violazione dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992.E ciò sul rilievo che sebbene lo scarno ricorso introduttivo non facesseespresso riferimento alla dichiarazione di successione del 26.07.2021,comunque siffatta dichiarazione annoverata come “file dichiarazione disuccessione 2-2 pdf.p7m con data deposito 5.7.2022” fosse stata giàallegata al fascicolo di primo grado (all. 11, già allegato 2 del fascicolo di Igrado) ove era indicata la minore quota di possesso vantata dal de cuius.Pertanto i giudici di prime cure ne avrebbero dovuto tenere conto comemateriale probatorio già in atti ai fini della propria decisione e senza checiò potesse rilevare come nuova domanda o nuova eccezioneinammissibile in sede di appello, giacchè in violazione al divieto dei nova(di cui al citato art. 57 cit.).Nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ovenon sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversida quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria edallargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma sitraduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietataai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (cfr.Cass. n. 13742 del 03/07/2015).Ed invero alla luce della documentazione già prodotta sin dal primo grado,questa Corte non può esimersi dal rilevare che non risultano dedotti fattidiversi da quelli già dedotti nel giudizio di prime cure e quindi non risultain alcun modo ampliato il thema decidendum, circostanza che confutal’eccezione di inammissibilità per divieto dei nova in appello.Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di gravame, centratosulla deduzione che nella sentenza impugnata non si poteva prescindere,in caso di erronea dichiarazione di successione sottoscritta dalcontribuente, da una dichiarazione integrativa/correttiva.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Mette conto focalizzare l’attenzione sulla disciplina normativa che regola lamateria e che ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346 prevede che: "L'imposta è liquidata dall'ufficio in base alladichiarazione della successione, a norma dell'art. 33, ed è nuovamenteliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successivapresentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28,comma 6".Il citato e successivo art. 28 al comma 6 del predetto d.lgs. 31 ottobre1990 n. 346 dispone: "Se dopo la presentazione della dichiarazione dellasuccessione sopravviene un evento...che dà luogo a mutamento delladevoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta inmisura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento,devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa".Orbene, la dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28,comma 6, 33, commi 1 e 1bis TUSD) è una denuncia di successioneredatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di unevento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità,sicchè serve anche per aggiungere eventuali beni, mobili o immobili, noninseriti precedentemente nell'asse ereditario.

La dichiarazione disuccessione modificativa (art. 28, comma 6, e 31, comma 3, TUSD)consente di modificare i dati presentati nella prima dichiarazione relativi aidati anagrafici degli eredi, alle quote ereditarie, ai dati catastali degliimmobili ed ai dati relativi e liquidità (cfr. Cass. n. 31729/2018).Nella fattispecie in esame, al contrario, non siamo al cospetto di unadichiarazione integrativa idonea a modificare l’originaria dichiarazione disuccessione a causa del sopravvenire di un evento suscettibile dimodificare la devoluzione ereditaria.La dichiarazione in oggetto non ha alcuna funzione modificativa, ma siconnota per il suo carattere prettamente emendativo di un errorecommesso nella prima dichiarazione di successione e pertanto potevaNumero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026intervenire in ogni momento per correggere la dichiarazione di scienzaaffetta da errore materiale (come sostiene il contribuente).Merita accoglimento, di contro, il terzo motivo di gravame, che denuncial’apparente motivazione su cui si regge l’impianto argomentativo dellasentenza gravata, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dellededuzioni dell’ufficio (riportate anche nel presente ricorso) circa il fattoche “nella predetta dichiarazione, la quota del 15% è quella del de cuius,che diventa, nel momento in cui la dichiarazione viene accettata, pari al100% della quota dell’erede”.In buona sostanza, la decisione gravata non si confronta con quantoprospettato dall’Ufficio in relazione al fatto che gli importi indicati nelladichiarazione costituivano il 100% della quota dell’erede, che avevaereditato per intero la quota del de cuius (pari al 15%).Questo è il ragionamento argomentativo su cui ruota la sentenza disecondo grado: “In virtù di quanto detto, dunque, va specificato che ilvalore indicato nei moduli dichiarativi faceva riferimento al 100%dell’importo, dal quale si sarebbe dovuto misurare il relativo 15% (calcoloche il contribuente aveva erroneamente appaltato all’Agenzia delleEntrate) ai fini della liquidazione dell’imposta.

Quanto dichiarato venivainvece asetticamente posto alla base della pretesa tributaria, che portavaalla liquidazione a non titolo di un maggiore importo” (cfr. pagg. 3-4 dellasentenza in atti).La disamina della motivazione della sentenza dei giudici della CTR dellaCampania – sezione distaccata di Salerno induce a ritenere che gli stessiabbiano ritenuto esaustivo il profilo decisionale limitatamente alladichiarazione emendativa summenzionata, senza affrontare la questionesostanziale posta dall’Ufficio.Difetta completamente una corretta valutazione del fatto rappresentatodall’amministrazione ricorrente che la liquidazione avvenne in effetti inconformità alla dichiarazione della parte (che spiega il mancatoNumero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026accoglimento dell’istanza di correzione in autotutela), intendendosi il 100% riferito al pieno possesso (in qualità di unico erede) del 15 % (quotaereditata, pari alla quota di proprietà già in capo al de cuius).Di tanto dà contezza l’amministrazione finanziaria che sin dal primo gradodi giudizio ha rilevato che nella dichiarazione (quadro EO e EE) venivaindicato il valore del 15% nel rigo 11 e detto valore veniva poi riportatointegralmente al rigo 21 con la quota di devoluzione di 1/1 proprio perchérappresentativo del valore della quota di devoluzione all’erede.Ne discende che, rigettati i primi due motivi di ricorso, la sentenza vacassata in accoglimento del terzo motivo con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Campania in diversa composizione, che saràchiamata anche a decidere sulle spese di questo giudizio di cassazione.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSUCCESSIONEAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAntonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAdriano [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25135/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 2689/2024 depositata il 22/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diAvellino [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta disuccessione ed irrogazione della sanzione n.

TEF/01009704378, notificatoil 7.4.2022, con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta di successione edonazione, per € 79.969,43, oltre sanzioni ed interessi.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 549/2022depositata in data 27.10.2022 con la quale la CTP di Avellino rigettava ilricorso.L’appello proposto da parte ricorrente veniva accolto sull’assunto che“l’emendamento alla originaria dichiarazione rappresentato nell’atto diautotutela doveva essere preso in considerazione dall’Ufficio con ogni utileconseguenza sul piano impositivo”.Nel merito, i giudici regionali concludevano nei seguenti termini:“In virtù di quanto detto, dunque, va specificato che il valore indicato neimoduli dichiarativi faceva riferimento al 100% dell’importo, dal quale sisarebbe dovuto misurare il relativo 15% (calcolo che il contribuente avevaerroneamente appaltato all’Agenzia delle Entrate) ai fini della liquidazionedell’imposta.

Quanto dichiarato veniva invece asetticamente posto allabase della pretesa tributaria, che portava alla liquidazione a non titolo diun maggiore importo.

Il superamento di detto bias, puntualizzato in modoindubbio (si ribadisce) solo all’odierna udienza, impone la riforma integraledella sentenza impugnata, con coinvolgimento degli atti presupposti allaodierna pretesa impositiva”, applicando il regime della soccombenzaquanto al governo delle spese di giudizio.Avverso la pronuncia n. 2689/24 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Campania sez. distaccata di Salerno depositata il22.04.2024, non notificata, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Il contribuente si costituiva con controricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per non aver laCorte territoriale rilevato l’inammissibilità dell’appello “per novitàviziante del mezzo di gravame”.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/20261.2 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamentaviolazione degli artt. 27, 28 e 33 T.U.

D.Lgs. n.346/1990 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver i giudici regionali ritenutodi prescindere, nel caso di errore del contribuente nella dichiarazione,dalla presentazione di una dichiarazione integrativa/correttiva.1.3 Con il terzo motivo di gravame, l’Ufficio denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in una con l’art. 36 cod. proc.trib. e con l’art. 111 Cost., viste le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere il Giudice di secondogrado pronunciato una sentenza priva di motivazione o, a tuttoconcedere, assistita da motivazione “meramente apparente eoracolare”.2.

Non risulta fondato il primo motivo di gravame che lamenta che lasentenza impugnata non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello.E’ sufficiente un’attenta disamina del percorso motivazionale su cui èstrutturata la decisione impugnata per rendersi conto che, invero, i primigiudici si sono interrogati sui possibili profili di inammissibilità correlati allascarna articolazione di specifici motivi di gravame avverso la sentenzaappellata, pervenendo alla conclusione corroborata da un costanteorientamento di questa Corte che da tempo ha assunto un atteggiamentorestrittivo circa la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto dispecificità dei motivi: “Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza deimotivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilitàdell’appello a termini del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, art. 53, comma1, ove il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga unamotivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi dispecificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto d’impugnazione nel suocomplesso (Cass., Sez. 5-6, 24 agosto 2017 n. 20379; Cass., Sez. 5, 21luglio 2020, n.15519; Cass. Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582)”.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Non sussiste la dedotta “novità viziante del mezzo di gravame” su cui siimpernia il presente motivo di impugnazione per violazione dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992.E ciò sul rilievo che sebbene lo scarno ricorso introduttivo non facesseespresso riferimento alla dichiarazione di successione del 26.07.2021,comunque siffatta dichiarazione annoverata come “file dichiarazione disuccessione 2-2 pdf.p7m con data deposito 5.7.2022” fosse stata giàallegata al fascicolo di primo grado (all. 11, già allegato 2 del fascicolo di Igrado) ove era indicata la minore quota di possesso vantata dal de cuius.Pertanto i giudici di prime cure ne avrebbero dovuto tenere conto comemateriale probatorio già in atti ai fini della propria decisione e senza checiò potesse rilevare come nuova domanda o nuova eccezioneinammissibile in sede di appello, giacchè in violazione al divieto dei nova(di cui al citato art. 57 cit.).Nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ovenon sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversida quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria edallargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma sitraduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietataai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (cfr.Cass. n. 13742 del 03/07/2015).Ed invero alla luce della documentazione già prodotta sin dal primo grado,questa Corte non può esimersi dal rilevare che non risultano dedotti fattidiversi da quelli già dedotti nel giudizio di prime cure e quindi non risultain alcun modo ampliato il thema decidendum, circostanza che confutal’eccezione di inammissibilità per divieto dei nova in appello.Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di gravame, centratosulla deduzione che nella sentenza impugnata non si poteva prescindere,in caso di erronea dichiarazione di successione sottoscritta dalcontribuente, da una dichiarazione integrativa/correttiva.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Mette conto focalizzare l’attenzione sulla disciplina normativa che regola lamateria e che ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346 prevede che: "L'imposta è liquidata dall'ufficio in base alladichiarazione della successione, a norma dell'art. 33, ed è nuovamenteliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successivapresentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28,comma 6".Il citato e successivo art. 28 al comma 6 del predetto d.lgs. 31 ottobre1990 n. 346 dispone: "Se dopo la presentazione della dichiarazione dellasuccessione sopravviene un evento...che dà luogo a mutamento delladevoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta inmisura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento,devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa".Orbene, la dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28,comma 6, 33, commi 1 e 1bis TUSD) è una denuncia di successioneredatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di unevento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità,sicchè serve anche per aggiungere eventuali beni, mobili o immobili, noninseriti precedentemente nell'asse ereditario.

La dichiarazione disuccessione modificativa (art. 28, comma 6, e 31, comma 3, TUSD)consente di modificare i dati presentati nella prima dichiarazione relativi aidati anagrafici degli eredi, alle quote ereditarie, ai dati catastali degliimmobili ed ai dati relativi e liquidità (cfr. Cass. n. 31729/2018).Nella fattispecie in esame, al contrario, non siamo al cospetto di unadichiarazione integrativa idonea a modificare l’originaria dichiarazione disuccessione a causa del sopravvenire di un evento suscettibile dimodificare la devoluzione ereditaria.La dichiarazione in oggetto non ha alcuna funzione modificativa, ma siconnota per il suo carattere prettamente emendativo di un errorecommesso nella prima dichiarazione di successione e pertanto potevaNumero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026intervenire in ogni momento per correggere la dichiarazione di scienzaaffetta da errore materiale (come sostiene il contribuente).Merita accoglimento, di contro, il terzo motivo di gravame, che denuncial’apparente motivazione su cui si regge l’impianto argomentativo dellasentenza gravata, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dellededuzioni dell’ufficio (riportate anche nel presente ricorso) circa il fattoche “nella predetta dichiarazione, la quota del 15% è quella del de cuius,che diventa, nel momento in cui la dichiarazione viene accettata, pari al100% della quota dell’erede”.In buona sostanza, la decisione gravata non si confronta con quantoprospettato dall’Ufficio in relazione al fatto che gli importi indicati nelladichiarazione costituivano il 100% della quota dell’erede, che avevaereditato per intero la quota del de cuius (pari al 15%).Questo è il ragionamento argomentativo su cui ruota la sentenza disecondo grado: “In virtù di quanto detto, dunque, va specificato che ilvalore indicato nei moduli dichiarativi faceva riferimento al 100%dell’importo, dal quale si sarebbe dovuto misurare il relativo 15% (calcoloche il contribuente aveva erroneamente appaltato all’Agenzia delleEntrate) ai fini della liquidazione dell’imposta.

Quanto dichiarato venivainvece asetticamente posto alla base della pretesa tributaria, che portavaalla liquidazione a non titolo di un maggiore importo” (cfr. pagg. 3-4 dellasentenza in atti).La disamina della motivazione della sentenza dei giudici della CTR dellaCampania – sezione distaccata di Salerno induce a ritenere che gli stessiabbiano ritenuto esaustivo il profilo decisionale limitatamente alladichiarazione emendativa summenzionata, senza affrontare la questionesostanziale posta dall’Ufficio.Difetta completamente una corretta valutazione del fatto rappresentatodall’amministrazione ricorrente che la liquidazione avvenne in effetti inconformità alla dichiarazione della parte (che spiega il mancatoNumero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026accoglimento dell’istanza di correzione in autotutela), intendendosi il 100% riferito al pieno possesso (in qualità di unico erede) del 15 % (quotaereditata, pari alla quota di proprietà già in capo al de cuius).Di tanto dà contezza l’amministrazione finanziaria che sin dal primo gradodi giudizio ha rilevato che nella dichiarazione (quadro EO e EE) venivaindicato il valore del 15% nel rigo 11 e detto valore veniva poi riportatointegralmente al rigo 21 con la quota di devoluzione di 1/1 proprio perchérappresentativo del valore della quota di devoluzione all’erede.Ne discende che, rigettati i primi due motivi di ricorso, la sentenza vacassata in accoglimento del terzo motivo con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Campania in diversa composizione, che saràchiamata anche a decidere sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Campania che, in diversa composizione, dovrà decidere anche sullespese di questo giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Campania che, in diversa composizione, dovrà decidere anche sullespese di questo giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25135/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 2689/2024 depositata il 22/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diAvellino [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta disuccessione ed irrogazione della sanzione n. TEF/01009704378, notificatoil 7.4.2022, con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta di successione edonazione, per € 79.969,43, oltre sanzioni ed interessi.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 549/2022depositata in data 27.10.2022 con la quale la CTP di Avellino rigettava ilricorso.L’appello proposto da parte ricorrente veniva accolto sull’assunto che“l’emendamento alla originaria dichiarazione rappresentato nell’atto diautotutela doveva essere preso in considerazione dall’Ufficio con ogni utileconseguenza sul piano impositivo”.Nel merito, i giudici regionali concludevano nei seguenti termini:“In virtù di quanto detto, dunque, va specificato che il valore indicato neimoduli dichiarativi faceva riferimento al 100% dell’importo, dal quale sisarebbe dovuto misurare il relativo 15% (calcolo che il contribuente avevaerroneamente appaltato all’Agenzia delle Entrate) ai fini della liquidazionedell’imposta. Quanto dichiarato veniva invece asetticamente posto allabase della pretesa tributaria, che portava alla liquidazione a non titolo diun maggiore importo. Il superamento di detto bias, puntualizzato in modoindubbio (si ribadisce) solo all’odierna udienza, impone la riforma integraledella sentenza impugnata, con coinvolgimento degli atti presupposti allaodierna pretesa impositiva”, applicando il regime della soccombenzaquanto al governo delle spese di giudizio.Avverso la pronuncia n. 2689/24 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Campania sez. distaccata di Salerno depositata il22.04.2024, non notificata, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Il contribuente si costituiva con controricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per non aver laCorte territoriale rilevato l’inammissibilità dell’appello “per novitàviziante del mezzo di gravame”.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/20261.2 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamentaviolazione degli artt. 27, 28 e 33 T.U. D.Lgs. n.346/1990 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver i giudici regionali ritenutodi prescindere, nel caso di errore del contribuente nella dichiarazione,dalla presentazione di una dichiarazione integrativa/correttiva.1.3 Con il terzo motivo di gravame, l’Ufficio denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in una con l’art. 36 cod. proc.trib. e con l’art. 111 Cost., viste le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere il Giudice di secondogrado pronunciato una sentenza priva di motivazione o, a tuttoconcedere, assistita da motivazione “meramente apparente eoracolare”.2. Non risulta fondato il primo motivo di gravame che lamenta che lasentenza impugnata non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello.E’ sufficiente un’attenta disamina del percorso motivazionale su cui èstrutturata la decisione impugnata per rendersi conto che, invero, i primigiudici si sono interrogati sui possibili profili di inammissibilità correlati allascarna articolazione di specifici motivi di gravame avverso la sentenzaappellata, pervenendo alla conclusione corroborata da un costanteorientamento di questa Corte che  da tempo ha assunto un atteggiamentorestrittivo circa la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto dispecificità dei motivi: “Si è, inoltre,  ritenuto che non vi è incertezza deimotivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilitàdell’appello a termini del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, art. 53, comma1, ove il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga unamotivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi dispecificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto d’impugnazione nel suocomplesso (Cass., Sez. 5-6, 24 agosto 2017 n. 20379; Cass., Sez. 5, 21luglio 2020, n.15519; Cass. Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582)”.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Non sussiste la dedotta “novità viziante del mezzo di gravame” su cui siimpernia il presente motivo di impugnazione per violazione dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992.E ciò sul rilievo che sebbene lo scarno ricorso introduttivo non facesseespresso riferimento alla dichiarazione di successione del 26.07.2021,comunque siffatta dichiarazione annoverata come “file dichiarazione disuccessione 2-2 pdf.p7m con data deposito 5.7.2022” fosse stata giàallegata al fascicolo di primo grado (all. 11, già allegato 2 del fascicolo di Igrado) ove era indicata la minore quota di possesso vantata dal de cuius.Pertanto i giudici di prime cure ne avrebbero dovuto tenere conto comemateriale probatorio già in atti ai fini della propria decisione e senza checiò potesse rilevare come nuova domanda o nuova eccezioneinammissibile in sede di appello, giacchè in violazione al divieto dei nova(di cui al citato art. 57 cit.).Nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ovenon sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversida quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria edallargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma sitraduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietataai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (cfr.Cass. n. 13742 del 03/07/2015).Ed invero alla luce della documentazione già prodotta sin dal primo grado,questa Corte non può esimersi dal rilevare che non risultano dedotti fattidiversi da quelli già dedotti nel giudizio di prime cure e quindi non risultain alcun modo ampliato il thema decidendum, circostanza che confutal’eccezione di inammissibilità per divieto dei nova in appello.Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di gravame, centratosulla deduzione che nella sentenza impugnata non si poteva prescindere,in caso di erronea dichiarazione di successione sottoscritta dalcontribuente, da una dichiarazione integrativa/correttiva.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Mette conto focalizzare l’attenzione sulla disciplina normativa che regola lamateria e che ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346 prevede che: "L'imposta è liquidata dall'ufficio in base alladichiarazione della successione, a norma dell'art. 33, ed è nuovamenteliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successivapresentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28,comma 6".Il citato e successivo art. 28 al comma 6 del predetto d.lgs. 31 ottobre1990 n. 346 dispone: "Se dopo la presentazione della dichiarazione dellasuccessione sopravviene un evento...che dà luogo a mutamento delladevoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta inmisura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento,devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa".Orbene, la dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28,comma 6, 33, commi 1 e 1bis TUSD) è una denuncia di successioneredatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di unevento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità,sicchè serve anche per aggiungere eventuali beni, mobili o immobili, noninseriti precedentemente nell'asse ereditario. La dichiarazione disuccessione modificativa (art. 28, comma 6, e 31, comma 3, TUSD)consente di modificare i dati presentati nella prima dichiarazione relativi aidati anagrafici degli eredi, alle quote ereditarie, ai dati catastali degliimmobili ed ai dati relativi e liquidità (cfr. Cass. n. 31729/2018).Nella fattispecie in esame, al contrario, non siamo al cospetto di unadichiarazione integrativa idonea a modificare l’originaria dichiarazione disuccessione a causa del sopravvenire di un evento suscettibile dimodificare la devoluzione ereditaria.La dichiarazione in oggetto non ha alcuna funzione modificativa, ma siconnota per il suo carattere prettamente emendativo di un errorecommesso nella prima dichiarazione di successione e pertanto potevaNumero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026intervenire in ogni momento per correggere la dichiarazione di scienzaaffetta da errore materiale (come sostiene il contribuente).Merita accoglimento, di contro, il terzo motivo di gravame, che denuncial’apparente motivazione su cui si regge l’impianto argomentativo dellasentenza gravata, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dellededuzioni dell’ufficio (riportate anche nel presente ricorso) circa il fattoche “nella predetta dichiarazione, la quota del 15% è quella del de cuius,che diventa, nel momento in cui la dichiarazione viene accettata, pari al100% della quota dell’erede”.In buona sostanza, la decisione gravata non si confronta con quantoprospettato dall’Ufficio in relazione al fatto che gli importi indicati nelladichiarazione costituivano il 100% della quota dell’erede, che avevaereditato per intero la quota del de cuius (pari al 15%).Questo è il ragionamento argomentativo su cui ruota la sentenza disecondo grado: “In virtù di quanto detto, dunque, va specificato che ilvalore indicato nei moduli dichiarativi faceva riferimento al 100%dell’importo, dal quale si sarebbe dovuto misurare il relativo 15% (calcoloche il contribuente aveva erroneamente appaltato all’Agenzia delleEntrate) ai fini della liquidazione dell’imposta. Quanto dichiarato venivainvece asetticamente posto alla base della pretesa tributaria, che portavaalla liquidazione a non titolo di un maggiore importo” (cfr. pagg. 3-4 dellasentenza in atti).La disamina della motivazione della sentenza dei giudici della CTR dellaCampania – sezione distaccata di Salerno induce a ritenere che gli stessiabbiano ritenuto esaustivo il profilo decisionale limitatamente alladichiarazione emendativa summenzionata, senza affrontare la questionesostanziale posta dall’Ufficio.Difetta completamente una corretta valutazione del fatto rappresentatodall’amministrazione ricorrente che la liquidazione avvenne in effetti inconformità alla dichiarazione della parte (che spiega il mancatoNumero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026accoglimento dell’istanza di correzione in autotutela), intendendosi il 100% riferito al pieno possesso (in qualità di unico erede) del 15 % (quotaereditata, pari alla quota di proprietà già in capo al de cuius).Di tanto dà contezza l’amministrazione finanziaria che sin dal primo gradodi giudizio ha rilevato che nella dichiarazione (quadro EO e EE) venivaindicato il valore del 15% nel rigo 11 e detto valore veniva poi riportatointegralmente al rigo 21 con la quota di devoluzione di 1/1 proprio perchérappresentativo del valore della quota di devoluzione all’erede.Ne discende che, rigettati i primi due motivi di ricorso, la sentenza vacassata in accoglimento del terzo motivo con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Campania in diversa composizione, che saràchiamata anche a decidere sulle spese di questo giudizio di cassazione.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteSUCCESSIONEAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAntonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAdriano [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25135/2024 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 2689/2024 depositata il 22/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso depositato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diAvellino [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di liquidazione dell’imposta disuccessione ed irrogazione della sanzione n. TEF/01009704378, notificatoil 7.4.2022, con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta di successione edonazione, per € 79.969,43, oltre sanzioni ed interessi.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 549/2022depositata in data 27.10.2022 con la quale la CTP di Avellino rigettava ilricorso.L’appello proposto da parte ricorrente veniva accolto sull’assunto che“l’emendamento alla originaria dichiarazione rappresentato nell’atto diautotutela doveva essere preso in considerazione dall’Ufficio con ogni utileconseguenza sul piano impositivo”.Nel merito, i giudici regionali concludevano nei seguenti termini:“In virtù di quanto detto, dunque, va specificato che il valore indicato neimoduli dichiarativi faceva riferimento al 100% dell’importo, dal quale sisarebbe dovuto misurare il relativo 15% (calcolo che il contribuente avevaerroneamente appaltato all’Agenzia delle Entrate) ai fini della liquidazionedell’imposta. Quanto dichiarato veniva invece asetticamente posto allabase della pretesa tributaria, che portava alla liquidazione a non titolo diun maggiore importo. Il superamento di detto bias, puntualizzato in modoindubbio (si ribadisce) solo all’odierna udienza, impone la riforma integraledella sentenza impugnata, con coinvolgimento degli atti presupposti allaodierna pretesa impositiva”, applicando il regime della soccombenzaquanto al governo delle spese di giudizio.Avverso la pronuncia n. 2689/24 emessa dalla Commissione TributariaRegionale della Campania sez. distaccata di Salerno depositata il22.04.2024, non notificata, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi.Il contribuente si costituiva con controricorso, illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per non aver laCorte territoriale rilevato l’inammissibilità dell’appello “per novitàviziante del mezzo di gravame”.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/20261.2 Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamentaviolazione degli artt. 27, 28 e 33 T.U. D.Lgs. n.346/1990 in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver i giudici regionali ritenutodi prescindere, nel caso di errore del contribuente nella dichiarazione,dalla presentazione di una dichiarazione integrativa/correttiva.1.3 Con il terzo motivo di gravame, l’Ufficio denuncia la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in una con l’art. 36 cod. proc.trib. e con l’art. 111 Cost., viste le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere il Giudice di secondogrado pronunciato una sentenza priva di motivazione o, a tuttoconcedere, assistita da motivazione “meramente apparente eoracolare”.2. Non risulta fondato il primo motivo di gravame che lamenta che lasentenza impugnata non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello.E’ sufficiente un’attenta disamina del percorso motivazionale su cui èstrutturata la decisione impugnata per rendersi conto che, invero, i primigiudici si sono interrogati sui possibili profili di inammissibilità correlati allascarna articolazione di specifici motivi di gravame avverso la sentenzaappellata, pervenendo alla conclusione corroborata da un costanteorientamento di questa Corte che  da tempo ha assunto un atteggiamentorestrittivo circa la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto dispecificità dei motivi: “Si è, inoltre,  ritenuto che non vi è incertezza deimotivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilitàdell’appello a termini del D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, art. 53, comma1, ove il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga unamotivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi dispecificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto d’impugnazione nel suocomplesso (Cass., Sez. 5-6, 24 agosto 2017 n. 20379; Cass., Sez. 5, 21luglio 2020, n.15519; Cass. Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582)”.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Non sussiste la dedotta “novità viziante del mezzo di gravame” su cui siimpernia il presente motivo di impugnazione per violazione dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992.E ciò sul rilievo che sebbene lo scarno ricorso introduttivo non facesseespresso riferimento alla dichiarazione di successione del 26.07.2021,comunque siffatta dichiarazione annoverata come “file dichiarazione disuccessione 2-2 pdf.p7m con data deposito 5.7.2022” fosse stata giàallegata al fascicolo di primo grado (all. 11, già allegato 2 del fascicolo di Igrado) ove era indicata la minore quota di possesso vantata dal de cuius.Pertanto i giudici di prime cure ne avrebbero dovuto tenere conto comemateriale probatorio già in atti ai fini della propria decisione e senza checiò potesse rilevare come nuova domanda o nuova eccezioneinammissibile in sede di appello, giacchè in violazione al divieto dei nova(di cui al citato art. 57 cit.).Nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ovenon sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversida quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria edallargano la materia del contendere, non integra un’eccezione, ma sitraduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietataai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (cfr.Cass. n. 13742 del 03/07/2015).Ed invero alla luce della documentazione già prodotta sin dal primo grado,questa Corte non può esimersi dal rilevare che non risultano dedotti fattidiversi da quelli già dedotti nel giudizio di prime cure e quindi non risultain alcun modo ampliato il thema decidendum, circostanza che confutal’eccezione di inammissibilità per divieto dei nova in appello.Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di gravame, centratosulla deduzione che nella sentenza impugnata non si poteva prescindere,in caso di erronea dichiarazione di successione sottoscritta dalcontribuente, da una dichiarazione integrativa/correttiva.Numero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026Mette conto focalizzare l’attenzione sulla disciplina normativa che regola lamateria e che ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n.346 prevede che: "L'imposta è liquidata dall'ufficio in base alladichiarazione della successione, a norma dell'art. 33, ed è nuovamenteliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successivapresentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'art. 28,comma 6".Il citato e successivo art. 28 al comma 6 del predetto d.lgs. 31 ottobre1990 n. 346 dispone: "Se dopo la presentazione della dichiarazione dellasuccessione sopravviene un evento...che dà luogo a mutamento delladevoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta inmisura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento,devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa".Orbene, la dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (art. 28,comma 6, 33, commi 1 e 1bis TUSD) è una denuncia di successioneredatta successivamente alla prima dichiarazione ed in ragione di unevento che dà luogo ad un mutamento della devoluzione dell'eredità,sicchè serve anche per aggiungere eventuali beni, mobili o immobili, noninseriti precedentemente nell'asse ereditario. La dichiarazione disuccessione modificativa (art. 28, comma 6, e 31, comma 3, TUSD)consente di modificare i dati presentati nella prima dichiarazione relativi aidati anagrafici degli eredi, alle quote ereditarie, ai dati catastali degliimmobili ed ai dati relativi e liquidità (cfr. Cass. n. 31729/2018).Nella fattispecie in esame, al contrario, non siamo al cospetto di unadichiarazione integrativa idonea a modificare l’originaria dichiarazione disuccessione a causa del sopravvenire di un evento suscettibile dimodificare la devoluzione ereditaria.La dichiarazione in oggetto non ha alcuna funzione modificativa, ma siconnota per il suo carattere prettamente emendativo di un errorecommesso nella prima dichiarazione di successione e pertanto potevaNumero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026intervenire in ogni momento per correggere la dichiarazione di scienzaaffetta da errore materiale (come sostiene il contribuente).Merita accoglimento, di contro, il terzo motivo di gravame, che denuncial’apparente motivazione su cui si regge l’impianto argomentativo dellasentenza gravata, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dellededuzioni dell’ufficio (riportate anche nel presente ricorso) circa il fattoche “nella predetta dichiarazione, la quota del 15% è quella del de cuius,che diventa, nel momento in cui la dichiarazione viene accettata, pari al100% della quota dell’erede”.In buona sostanza, la decisione gravata non si confronta con quantoprospettato dall’Ufficio in relazione al fatto che gli importi indicati nelladichiarazione costituivano il 100% della quota dell’erede, che avevaereditato per intero la quota del de cuius (pari al 15%).Questo è il ragionamento argomentativo su cui ruota la sentenza disecondo grado: “In virtù di quanto detto, dunque, va specificato che ilvalore indicato nei moduli dichiarativi faceva riferimento al 100%dell’importo, dal quale si sarebbe dovuto misurare il relativo 15% (calcoloche il contribuente aveva erroneamente appaltato all’Agenzia delleEntrate) ai fini della liquidazione dell’imposta. Quanto dichiarato venivainvece asetticamente posto alla base della pretesa tributaria, che portavaalla liquidazione a non titolo di un maggiore importo” (cfr. pagg. 3-4 dellasentenza in atti).La disamina della motivazione della sentenza dei giudici della CTR dellaCampania – sezione distaccata di Salerno induce a ritenere che gli stessiabbiano ritenuto esaustivo il profilo decisionale limitatamente alladichiarazione emendativa summenzionata, senza affrontare la questionesostanziale posta dall’Ufficio.Difetta completamente una corretta valutazione del fatto rappresentatodall’amministrazione ricorrente che la liquidazione avvenne in effetti inconformità alla dichiarazione della parte (che spiega il mancatoNumero registro generale 25135/2024Numero sezionale 2174/2026Numero di raccolta generale 7268/2026Data pubblicazione 26/03/2026accoglimento dell’istanza di correzione in autotutela), intendendosi il 100% riferito al pieno possesso (in qualità di unico erede) del 15 % (quotaereditata, pari alla quota di proprietà già in capo al de cuius).Di tanto dà contezza l’amministrazione finanziaria che sin dal primo gradodi giudizio ha rilevato che nella dichiarazione (quadro EO e EE) venivaindicato il valore del 15% nel rigo 11 e detto valore veniva poi riportatointegralmente al rigo 21 con la quota di devoluzione di 1/1 proprio perchérappresentativo del valore della quota di devoluzione all’erede.Ne discende che, rigettati i primi due motivi di ricorso, la sentenza vacassata in accoglimento del terzo motivo con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di II grado della Campania in diversa composizione, che saràchiamata anche a decidere sulle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Campania che, in diversa composizione, dovrà decidere anche sullespese di questo giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Campania che, in diversa composizione, dovrà decidere anche sullespese di questo giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07268/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris