CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di-feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente e controricorrente all’incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PALOM-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-LINA-ricorrente incidentale-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 121/2021 de-positata il 12/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Claudio e [OSCURATO:PERSONA], fratello e sorella, sono comproprietari di uncomplesso immobiliare in Campello sul Clitunno, comprendente localiNumero registro generale 25446/2021Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 9261/2026uso negozio e una corte antistante. In forza di un atto di divisioneData pubblicazione 13/04/2026per [OSCURATO:PERSONA] del 2002, le parti e i loro aventi causa si sono ob-bligati a mantenere libera da automezzi e cose tutta l'estensionedella corte comune, fermi restando i diritti su tali aree acquisite daClaudio con atto per [OSCURATO:PERSONA] del 1978. Con quest'ultimo attoera stata costituita una servitù di passaggio pedonale, carrabile e diparcheggio sulla corte comune, a favore del fabbricato di proprietàdi Claudio. [OSCURATO:PERSONA], conduttrice di un immobile in com-proprietà tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella Agnese, locatole da [OSCURATO:PERSONA], vi ha ge-stito il bar «[OSCURATO:PERSONA]», occupando la corte comune con tavoli, sediee ombrelloni dal 2004 al 2010.Claudio conveniva [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Spoleto per l'ac-certamento della violazione della clausola dell'atto di divisione e, insubordine, per l'accertamento della violazione dell'art. 1102 c.c., conordine di cessazione dell'occupazione della corte e condanna al risar-cimento del danno in misura non inferiore a € 20.000. [OSCURATO:PERSONA] la domanda, ordinava alla convenuta la sistemazionedelle parti comuni secondo gli obblighi contrattuali e la condannavaal risarcimento del danno nella misura di € 35.00.La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, ha ri-dotto il risarcimento da € 35.000 a € 10.000 in via equitativa (acco-gliendo in parte l'appello principale della convenuta) ed ha precisatoil dispositivo, ordinando alla convenuta la cessazione dell'occupa-zione, la rimozione degli oggetti e il divieto di transito e di carico-scarico (accogliendo in parte l'appello incidentale dell'attore).Ricorre in cassazione l'attore con quattro motivi. Resiste la conve-nuta con controricorso e ricorso incidentale con sei motivi. Il ricor-rente principale resiste al ricorso incidentale con controricorso. En-trambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'adu-nanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 8Numero registro generale 25446/2021Numero sezionale 548/20261. - Si esamina prima ricorso incidentale per ragioni di pregiudi-Numero di raccolta generale 9261/2026zialità. Data pubblicazione 13/04/20262. - Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia viola-zione ed errata applicazione delle norme di diritto relative alla com-petenza per materia con violazione dell'art. 7 c.p.c. Si sostiene chela domanda dell'attore concerne le modalità d'uso di un bene comune(la corte), sicché la controversia rientra nella competenza funzionaleed esclusiva del Giudice di pace. La Corte di appello ha erroneamenteconfermato la competenza del Tribunale, qualificando la controversiacome inadempimento contrattuale derivante dall'atto di divisione,laddove la questione attiene alla misura e alle modalità d'uso dellacosa comune.Il motivo è rigettato.La competenza per materia del Giudice di pace ai sensi dell'art. 7co. 3 n. 2 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) attiene allecause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condo-minio, vale a dire ai limiti quantitativi e qualitativi dell'esercizio dellefacoltà comprese nel diritto di comunione.Non rientrano in tale competenza le controversie nelle quali si con-troverta sull'esistenza o sull'inesistenza del diritto stesso di usare lecose comuni per determinati fini.L'oggetto della presente controversia non è la regolazione dellefacoltà condominiali di uso della corte comune, bensì la violazione diun obbligo negoziale specifico, assunto nell'atto di divisione, che im-pone alle parti e ai loro aventi causa di mantenere libera da auto-mezzi e cose l'intera estensione della corte.Lo stesso precedente invocato dalla ricorrente incidentale (Cass.n. 21910 del 2015) distingue espressamente, rispetto alla regola-zione delle facoltà condominiali, le limitazioni all'esercizio del dirittodi proprietà che siano imposte da un atto di obbligo, confermando lacorrettezza della qualificazione operata dalla Corte distrettuale. Cosìanche secondo Cass. n. 23297 del 2014; n. 2483 e n. 869 del 2012.3 di 8Numero registro generale 25446/2021Numero sezionale 548/20263. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia laNumero di raccolta generale 9261/2026violazione della regola del litisconsorzio necessario, nonchéD alata pvubioblilcaaz-ione 13/04/2026zione del combinato disposto dell'art. 2900 del codice civile e dell'art.102 c.p.c. Si censura la mancata integrazione del contraddittorio neiconfronti della comproprietaria [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto cheessa sia litisconsorte necessaria in quanto comproprietaria della por-zione immobiliare e parte dell’atto di divisione. Si assume che la do-manda dell'attore non possa essere utilmente accolta nei confrontidella sola convenuta.Il motivo è rigettato.La domanda dell'attore era volta a far valere una limitazione con-venzionale imposta sulla cosa comune e la violazione dell'art. 1102c.c., con richiesta di risarcimento del danno, senza domandare l'e-secuzione di opere sulle parti comuni. In tale caso, in cui un condo-mino si limita a far valere nei confronti di altro condomino l'illegittimaoccupazione della proprietà condominiale (diversamente da quello incui si domanda l'esecuzione di opere sulle parti comuni) non è ne-cessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri com-proprietari, poiché si tratta di azione diretta (semplicemente) allatutela della proprietà comune, che ogni comproprietario può (è le-gittimato a) esercitare in modo disgiunto dagli altri (in questa dire-zione, Cass. n. 5000 del 1993; Cass. n. 14698 del 2019; Cass. n.14765 del 2012; Cass., sez. un., n. 25454 del 2013, par. 4.1; Cass.n. 19329 del 2009).Nel caso di specie non era necessaria quindi la partecipazione alprocesso di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva locato la propria porzione perun'attività di videogiochi estranea all'occupazione della corte).Infine, il richiamo all'art. 2900 c.c. è privo di pertinenza, non di-scutendosi di azione surrogatoria.4. - Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia la vio-lazione del combinato disposto dall'art. 2712 cod. civ. e 214 c.p.c.,in quanto non è stato correttamente valutato il disconoscimento delle4 di 8Numero registro generale 25446/2021Numero sezionale 548/2026fotografie effettuato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Si censura l'efficaciaNumero di raccolta generale 9261/2026probatoria attribuita alle fotografie prodotte dall'attore, noDnaota sputbabnlictaezio ne 13/04/2026il disconoscimento operato in comparsa di costituzione. La Corte diappello avrebbe travisato la disciplina delle riproduzioni fotografiche,le quali possono fare piena prova soltanto se non disconosciute dallaparte contro cui sono prodotte.Il motivo è inammissibile.Il ricorso non riproduce la formula con cui il disconoscimento dellefotografie è stato operato nella comparsa di costituzione, impedendoa questa Corte di verificare se esso presenti i requisiti di richiestidall'art. 2712 c.c. (così come precisati da Cass. n. 24456 del 2011).Il motivo è pertanto inammissibile per difetto di specificità ai sensidell'art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. (nella versione vigente all’epoca). Lagiurisprudenza di questa Corte — consolidata dopo Cass., sez. un.,n. 8077 del 2012 — articola l’onere di indicazione specifica ex art.366 co. 1 n. 6 c.p.c. in una duplice prescrizione: (a) indicazione deldocumento e della sua collocazione nel fascicolo processuale (requi-sito di localizzazione); (b) trascrizione o riproduzione del contenutorilevante (requisito di autosufficienza in senso stretto). Il ricorso in-cidentale soddisfa il primo requisito (indica «pagina 3 della comparsadi costituzione e risposta»), ma non il secondo: non riproduce il testodel disconoscimento, limitandosi ad affermare che vi è stato il palesedisconoscimento delle fotografie ai sensi dell'art. 2712 c.c.5. - Con il quarto motivo del ricorso incidentale si denuncia viola-zione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4,articoli 112, 115, 116, 246 c.p.c. Si censura l'ammissione della te-stimonianza della coniuge dell'attore, ritenendola incapace a testi-moniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. in quanto titolare di un regimedi comunione di beni con l'attore e comproprietaria della corte co-mune. Si deduce inoltre erronea valutazione delle prove orali e do-cumentali, segnatamente delle deposizioni Cesarini e Stella, e si de-nuncia motivazione apparente.5 di 8Numero registro generale 25446/2021Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 9261/2026Il motivo è inammissibile.Data pubblicazione 13/04/2026La Corte distrettuale ha affermato di aver fondato il proprio con-vincimento su ampi elementi probatori, ulteriori rispetto alla deposi-zione della coniuge dell'attore, ed ha precisato che la testimonianzadi quest'ultima non è stata ritenuta decisiva ai fini dell'accoglimentodella domanda. La censura, nel sollecitare una diversa valutazionedel materiale istruttorio (anche con riferimento alla valutazione deglielementi probatori ulteriori rispetto alla testimonianza della coniugedell'attore), è inammissibile in sede di legittimità.6. - Con il quinto motivo del ricorso incidentale si denuncia viola-zione e falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4,articoli 112, 115, 116 c.p.c., con riferimento alla valutazione dellerisultanze istruttorie. Si lamenta il difetto di motivazione circa i criteriseguiti nella determinazione del risarcimento in € 10.000,00 e l'apo-ditticità dell'accertamento dell'an debeatur e del quantum.Il motivo è accolto.La sentenza impugnata, nella parte relativa alla liquidazione deldanno, è affetta da un vizio di motivazione apparente ai sensidell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. La Corte distrettuale ha proceduto persuccessive esclusioni: ha escluso la perdita di chance connessa allamancata locazione alla Cesarini, ritenendo che la mancata stipula delcontratto fosse dovuta alla presenza dell'accordo tra i fratelli che vie-tava l'utilizzazione degli spazi e non alla sola presenza degli ingom-bri; ha escluso la derivazione causale della cessazione dell'attivitàdell'attore dall'occupazione abusiva della corte; ha escluso il nessotra l'occupazione abusiva e il mancato affitto dei locali; ha escluso ildanno da mancata locazione del locale di minori dimensioni. Esauritetali esclusioni, la Corte ha nondimeno liquidato il danno nella misuradi EUR 10.000,00 in via equitativa, facendo riferimento al «mancatosviluppo dell'attività commerciale» dell'attore. Sennonché tale for-mula resta priva di contenuto identificabile: la Corte non precisa inche cosa il mancato sviluppo sia consistito, quale ne sia la prova e6 di 8Numero registro generale 25446/2021Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 9261/2026per quale ragione esso sia eziologicamente riconducibile all'occupa-Data pubblicazione 13/04/2026zione della corte piuttosto. Il vizio attiene quindi alla stessa indivi-duazione dell'an del danno risarcibile: dopo aver negato ciascunadelle voci di pregiudizio specificamente prospettate e documentate,la sentenza non identifica alcuna voce di danno residua cui ancorarela liquidazione equitativa.7. - Con il sesto motivo del ricorso incidentale si denuncia viola-zione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo della extrapetizione peravere la Corte di appello disposto il divieto di transito e di carico-scarico nella corte comune, statuizione eccedente il titolo negozialee la domanda originaria dell'attore.Il motivo è accolto.La Corte distrettuale, nel precisare il dispositivo di primo grado,ha ordinato alla convenuta la cessazione dell'illegittima occupazionedella corte comune, la rimozione degli oggetti e l'ordine di mantenerela corte libera da automezzi, «escludendo anche il transito deglistessi e il carico-scarico, in corrispondenza alla domanda e agli ob-blighi contrattualmente assunti». Tuttavia, l'attore non aveva chiestoil divieto di transito e di sosta sulla corte comune: l’accesso agli atticausa consente di constatare che la domanda aveva ad oggetto lacessazione dell'occupazione abusiva con tavoli, sedie, ombrelloni ealtri oggetti, non il divieto di transitare o di sostare.La Corte di appello, disponendo il divieto di transito e di carico-scarico, ha pronunciato su una domanda non proposta, in violazionedell'art. 112 c.p.c.8. - I quattro motivi del ricorso principale investono, sotto diversiprofili, la motivazione della sentenza impugnata in tema di accerta-mento e quantificazione del danno: il primo motivo denuncia la nul-lità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132co. 2 n. 4 c.p.c.; il secondo lamenta l'omesso esame di fatti decisivirelativi alle deposizioni Cesarini e Stella; il terzo denuncia il travisa-mento della prova e la violazione dell'art. 115 c.p.c.; il quarto7 di 8Numero registro generale 25446/2021Numero sezionale 548/2026Numero di raccolta generale 9261/2026censura la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1223, 1226 e 2697 c.c.Data pubblicazione 13/04/2026nella liquidazione equitativa del danno.Il ricorso principale è assorbito in tutti i suoi quattro motivi. L'ac-coglimento del quinto motivo del ricorso incidentale comporta la cas-sazione della sentenza impugnata nella parte relativa all'accerta-mento e alla quantificazione del danno, che costituisce l'oggetto co-mune di tutti i motivi del ricorso principale. La questione del dannodovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio, sicché viene menol'interesse all'esame dei motivi del ricorso principale, che restano as-sorbiti.9. - In conclusione, il ricorso incidentale è accolto limitatamenteal quinto e al sesto motivo, disattesi gli altri; il ricorso principale èdichiarato assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversacomposizione, cui è demandata anche la regolamentazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale,disattende gli altri; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa lasentenza impugnata in relazione ai due motivi accolti e rinvia allaCorte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demandaanche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda se-zione civile, il 4 marzo 2026.Il PresidenteGIUSEPPE FORTUNATO8 di 8