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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 45147/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per effetto della sentenza pronunciata da questa Suprema Corte il 16 dicembre 2021, è stato definitivamente condannato alla pena di mesi otto di arresto ed €.5000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett b) d.lgs n.152/2006, per aver effettuato una attività di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione nell'ambito dei lavori di sostituzione della copertura dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], previo smaltimento del tetto in cemento amianto prodotto, essendo l'impresa incaricata dei lavori, la AB costruzioni a lui facente capo, sprovvista della iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali ed operando in difetto della valutazione del rischio sullo stato di conservazione della copertura (reato commesso nel novembre 2016).

2. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], cori sentenza pronunciata il 22 maggio 2023, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione della condanna presentata dal Birtolo, fondata su "nuovi elementi di prova" consistenti in una visura storica della AB costruzioni, ed una fattura della [OSCURATO:SOCIETA] con relativa attestazione datata 9 novembre 2016 ( quest'ultima già acquisita al fascicolo processuale).

Secondo la prospettazione del Birtolo, dal primo documento si evinceva che il ricorrente, all'epoca dei fatti, non rivestiva alcuna qualifica all'interno della società.

Dalla fattura invece risultava che era la ditta [OSCURATO:PERSONA] che aveva effettuato lo smaltimento del cemento amianto prodotto.

Inoltre, il Birtolo lamentava che la condanna si era basata su prove inutilizzabili, quali le dichiarazioni dell'agente operante al momento del sopra II uogo.

Riteneva la Corte d'Appello che le prove addotte dalla difesa a sostegno della revisione della condanna non rivestissero il requisito della novità.

In primo luogo, la circostanza, mai dedotta nel corso del processo, che il Birtolo non fosse il legale rappresentante della società, era ininfluente, essendo stato dimostrato che il Birtolo , per conto della AB costruzioni, era stato il materiale esecutore dell'intervento edilizio.

Non rientrava, inoltre, nei casi di revisione della sentenza l'inutilizzabilità delle prove poste a sostegno della condanna, in quanto vizio mai fatta valere nel corso del processo.

Quanto alla fattura della [OSCURATO:PERSONA], la Corte rilevava che la stessa non poteva costituire prova " nuova" circa il fatto che lo smaltimento dell'eternit prima dell'Il novembre 2016 fosse stato eseguito; anzi, il documento dimostrava che, a seguito dell'incarico rilasciato dal proprietario dell'immobile il 9 novembre 2016 ( dopo il sopralluogo eseguito dagli operanti), era stato programmato il successivo intervento di smaltimento, eseguito in data successiva, ossia il 18 novembre 2016.

Detta circostanza era stata valutata in tal senso dai giudici di merito con motivazione ritenuta incensurabile dalla Corte di Cassazione.

3. L'ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dall'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia.

3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 630 e 631 code proc, pen.

La certificazione dalla quale risultava la totale estraneità del Birtolo alla compagine sociale doveva considerarsi a tutti gli effetti nuova prova, specie in considerazione del fatto che il reato era stato contestato al Birtolo nella qualità di " titolare" dell'impresa A e B costruzioni.

Né rilevava la circostanza che l'omessa deduzione della prova fosse imputabile al condannato, dovendosi trattare di prove che non erano state dichiarate superflue o inammissibili da parte del giudice.

Peraltro, il reato in esame è configurabile solo nei confronti di soggetti che esercitano una attività di gestione dei rifiuti, e certamente non poteva dirsi bastevole, a tal fine, la semplice presenza del Birtolo sul luogo in cui si erano svolti i lavori edili.

Lamentava poi la mancata considerazione, come prova nuova, della fattura della [OSCURATO:PERSONA] srl che invece attestava la attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi da parte di altro soggetto. 3.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c).

La Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che l'inutilizzabilità del verbale degli operanti non potesse essere fatto valere come vizio in sede di revisione della condanna, essendo ciò contrario al generale principio, di carattere sovranazionale, del favor innocentiae. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

2. Questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez.5, n.24070 del 27/4/2016, Rv.267067-01; Sez.5, n.24682 del 15/5/2014, Rv.260005-01; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273028 - 01 ).

La Corte territoriale, richiamata la validità dell'impianto accusatorio come valutato dalla sentenza confermativa della Corte di Cassazione, ha fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi, rilevando come le allegazioni documentali dell'istante non siano tali da scardinare l'impianto probatorio che ha dato fondamento alla sentenza di condanna.

Quanto alla visura camerale storica, va rilevato che la norma incriminatrice punisce " chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ..".

Il reato, quindi, non deve essere posto in essere da chi riveste una determinata qualifica, ma da colui che compie l'azione materiale ivi descritta.

La Corte d'appello, nel provvedimento impugnato, sviluppa diffusamente e coerentemente dette considerazioni, evidenziando che l'odierno ricorrente era stato individuato quale autore del reato contestatogli in quanto era stato il materiale esecutore dell' intervento edilizio, consistente nella rimozione e sostituzione della copertura di un tetto in eternit, a seguito del quale i rifiuti pericolosi erano stati rimossi senza le prescritte autorizzazioni.

Si tratta di dato fattuale incontestato ed emergente dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nonché dagli esiti dei tre sopralluoghi eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA], ove si era constatato che il cemento amianto risultante dalla demolizione era stato asportato dai luoghi e che inoltre il Birtolo, ivi presente, non aveva saputo fornire alcuna spiegazione circa l'effettiva destinazione del materiale pericoloso di risulta.

3. Alle stesse considerazioni si perviene con riferimento alla valutazione della fattura della società [OSCURATO:PERSONA] srl, già prodotta nei gradi di merito, il cui apprezzamento in chiave probatoria è stato ritenuto incensurabile dalla Corte di Cassazione.

Va invero rilevato che, per consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, nel caso previsto dall'art. 630 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizicne, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche in tal caso l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato ( Sez. 6, n. 1155 del 01/04/1999, Cavazza, Rv. 216024-01; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778 - 01).

Come esposto, la fattura della [OSCURATO:PERSONA] non può essere oggetto di nuova e diversa valutazione, alla luce del consolidato principio sopra citato, in quanto ampiamente esaminata ed apprezzata nei gradi di merito con valutazione ritenuta incensurabile in sede di legittimità.

4. Infine, parimenti manifestamente infondata è la doglianza con la quale il ricorrente pretende di fondare la revisione della condanna sulla inutilizzabilità delle prove a suo carico, senza che il vizio sia stato mai dedotto o esaminato nel giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna, costituendo pertanto questione coperta dalla intangibilità del giudicato.

Né è idoneo a scalfire il ragionamento della Corte territoriale la considerazione per cui la nuova prova addotta nel giudizio di revisione non può certamente essere affetta da vizio di inutilizzabilità, attinendo il vizio ad un elemento probatorio da considerare nell'ambito di un giudizio in corso (appunto, quello di revisione) e non già un vizio relativo ad una prova assunta in un processo già conclusosi per effetto di una pronuncia definitiva.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 19 ottobre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per effetto della sentenza pronunciata da questa Suprema Corte il 16 dicembre 2021, è stato definitivamente condannato alla pena di mesi otto di arresto ed €.5000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett b) d.lgs n.152/2006, per aver effettuato una attività di trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione nell'ambito dei lavori di sostituzione della copertura dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], previo smaltimento del tetto in cemento amianto prodotto, essendo l'impresa incaricata dei lavori, la AB costruzioni a lui facente capo, sprovvista della iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali ed operando in difetto della valutazione del rischio sullo stato di conservazione della copertura (reato commesso nel novembre 2016). 2. La Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], cori sentenza pronunciata il 22 maggio 2023, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione della condanna presentata dal Birtolo, fondata su "nuovi elementi di prova" consistenti in una visura storica della AB costruzioni, ed una fattura della [OSCURATO:SOCIETA] con relativa attestazione datata 9 novembre 2016 ( quest'ultima già acquisita al fascicolo processuale). Secondo la prospettazione del Birtolo, dal primo documento si evinceva che il ricorrente, all'epoca dei fatti, non rivestiva alcuna qualifica all'interno della società. Dalla fattura invece risultava che era la ditta [OSCURATO:PERSONA] che aveva effettuato lo smaltimento del cemento amianto prodotto. Inoltre, il Birtolo lamentava che la condanna si era basata su prove inutilizzabili, quali le dichiarazioni dell'agente operante al momento del sopra II uogo. Riteneva la Corte d'Appello che le prove addotte dalla difesa a sostegno della revisione della condanna non rivestissero il requisito della novità. In primo luogo, la circostanza, mai dedotta nel corso del processo, che il Birtolo non fosse il legale rappresentante della società, era ininfluente, essendo stato dimostrato che il Birtolo , per conto della AB costruzioni, era stato il materiale esecutore dell'intervento edilizio. Non rientrava, inoltre, nei casi di revisione della sentenza l'inutilizzabilità delle prove poste a sostegno della condanna, in quanto vizio mai fatta valere nel corso del processo. Quanto alla fattura della [OSCURATO:PERSONA], la Corte rilevava che la stessa non poteva costituire prova " nuova" circa il fatto che lo smaltimento dell'eternit prima dell'Il novembre 2016 fosse stato eseguito; anzi, il documento dimostrava che, a seguito dell'incarico rilasciato dal proprietario dell'immobile il 9 novembre 2016 ( dopo il sopralluogo eseguito dagli operanti), era stato programmato il successivo intervento di smaltimento, eseguito in data successiva, ossia il 18 novembre 2016. Detta circostanza era stata valutata in tal senso dai giudici di merito con motivazione ritenuta incensurabile dalla Corte di Cassazione. 3. L'ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dall'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 630 e 631 code proc, pen. La certificazione dalla quale risultava la totale estraneità del Birtolo alla compagine sociale doveva considerarsi a tutti gli effetti nuova prova, specie in considerazione del fatto che il reato era stato contestato al Birtolo nella qualità di " titolare" dell'impresa A e B costruzioni. Né rilevava la circostanza che l'omessa deduzione della prova fosse imputabile al condannato, dovendosi trattare di prove che non erano state dichiarate superflue o inammissibili da parte del giudice. Peraltro, il reato in esame è configurabile solo nei confronti di soggetti che esercitano una attività di gestione dei rifiuti, e certamente non poteva dirsi bastevole, a tal fine, la semplice presenza del Birtolo sul luogo in cui si erano svolti i lavori edili. Lamentava poi la mancata considerazione, come prova nuova, della fattura della [OSCURATO:PERSONA] srl che invece attestava la attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi da parte di altro soggetto. 3.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c). La Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che l'inutilizzabilità del verbale degli operanti non potesse essere fatto valere come vizio in sede di revisione della condanna, essendo ciò contrario al generale principio, di carattere sovranazionale, del favor innocentiae. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2. Questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez.5, n.24070 del 27/4/2016, Rv.267067-01; Sez.5, n.24682 del 15/5/2014, Rv.260005-01; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273028 - 01 ). La Corte territoriale, richiamata la validità dell'impianto accusatorio come valutato dalla sentenza confermativa della Corte di Cassazione, ha fatto corretta applicazione dei surrichiamati principi, rilevando come le allegazioni documentali dell'istante non siano tali da scardinare l'impianto probatorio che ha dato fondamento alla sentenza di condanna. Quanto alla visura camerale storica, va rilevato che la norma incriminatrice punisce " chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ..". Il reato, quindi, non deve essere posto in essere da chi riveste una determinata qualifica, ma da colui che compie l'azione materiale ivi descritta. La Corte d'appello, nel provvedimento impugnato, sviluppa diffusamente e coerentemente dette considerazioni, evidenziando che l'odierno ricorrente era stato individuato quale autore del reato contestatogli in quanto era stato il materiale esecutore dell' intervento edilizio, consistente nella rimozione e sostituzione della copertura di un tetto in eternit, a seguito del quale i rifiuti pericolosi erano stati rimossi senza le prescritte autorizzazioni. Si tratta di dato fattuale incontestato ed emergente dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato nonché dagli esiti dei tre sopralluoghi eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA], ove si era constatato che il cemento amianto risultante dalla demolizione era stato asportato dai luoghi e che inoltre il Birtolo, ivi presente, non aveva saputo fornire alcuna spiegazione circa l'effettiva destinazione del materiale pericoloso di risulta. 3. Alle stesse considerazioni si perviene con riferimento alla valutazione della fattura della società [OSCURATO:PERSONA] srl, già prodotta nei gradi di merito, il cui apprezzamento in chiave probatoria è stato ritenuto incensurabile dalla Corte di Cassazione. Va invero rilevato che, per consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, nel caso previsto dall'art. 630 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizicne, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche in tal caso l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato ( Sez. 6, n. 1155 del 01/04/1999, Cavazza, Rv. 216024-01; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259778 - 01). Come esposto, la fattura della [OSCURATO:PERSONA] non può essere oggetto di nuova e diversa valutazione, alla luce del consolidato principio sopra citato, in quanto ampiamente esaminata ed apprezzata nei gradi di merito con valutazione ritenuta incensurabile in sede di legittimità. 4. Infine, parimenti manifestamente infondata è la doglianza con la quale il ricorrente pretende di fondare la revisione della condanna sulla inutilizzabilità delle prove a suo carico, senza che il vizio sia stato mai dedotto o esaminato nel giudizio conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna, costituendo pertanto questione coperta dalla intangibilità del giudicato. Né è idoneo a scalfire il ragionamento della Corte territoriale la considerazione per cui la nuova prova addotta nel giudizio di revisione non può certamente essere affetta da vizio di inutilizzabilità, attinendo il vizio ad un elemento probatorio da considerare nell'ambito di un giudizio in corso (appunto, quello di revisione) e non già un vizio relativo ad una prova assunta in un processo già conclusosi per effetto di una pronuncia definitiva. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 19 ottobre 2023 Il
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