CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/9/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e incentrate, ai fini della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusone della recidiva, sulla pretesa alternativa valutazione dei precedenti penali per la risalenza nel tempo aspetto, questo, ritenuto, con valutazione del tutto logica, recessivo rispetto al tratto violento della personalità dell'imputato conclamato sia dai precedenti che dalla tipologia di reato per cui si è proceduto (art. 337 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]