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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12570/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABORAIA (CUI:05AXU54) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] SHEIR (CUI: 055DSYM) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LUGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Lugo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di 7.500,00 euro di ammenda e di 6.000,00 euro di ammenda, inflitta per il reato previsto dall'art. 10-bis, d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, perché, quali cittadini stranieri, facevano ingresso nel territorio dello Stato o comunque vi si trattenevano in violazione delle disposizioni del d.lgs. 286 del 1998; fatto accertato in Fusignano in data 4/2/2020.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione i due imputati, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7, Direttiva CE n. 115 del 2008.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Giudice abbia violato l'obbligo di disapplicare la normativa nazionale che, imponendo l'espulsione quale risposta sanzionatoria penale, non consenta all'interessato di fruire dell'opzione della partenza volontaria in tutti i casi estranei alla previsione di deroga dell'art. 7, paragrafo 4, della Direttiva CE n. 115 del 2008.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace in relazione al reato di ingresso e di soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato con applicazione della misura dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è appellabile e non ricorribile per cassazione, atteso che la previsione di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace è limitata a quelle di condanna alla sola pena pecuniaria (Sez. 1, n. 49871 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265417 - 01; Sez. 1, n. 52 del 1/12/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249435 - 01)

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere convertiti in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] Convertiti i ricorsi in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore )1 [OSCURATO:PERSONA] ich I Bichi 5 , u2aLut, (3.AA A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABORAIA (CUI:05AXU54) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] SHEIR (CUI: 055DSYM) [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LUGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di Lugo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena, rispettivamente, di 7.500,00 euro di ammenda e di 6.000,00 euro di ammenda, inflitta per il reato previsto dall'art. 10-bis, d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286, perché, quali cittadini stranieri, facevano ingresso nel territorio dello Stato o comunque vi si trattenevano in violazione delle disposizioni del d.lgs. 286 del 1998; fatto accertato in Fusignano in data 4/2/2020. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione i due imputati, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7, Direttiva CE n. 115 del 2008. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Giudice abbia violato l'obbligo di disapplicare la normativa nazionale che, imponendo l'espulsione quale risposta sanzionatoria penale, non consenta all'interessato di fruire dell'opzione della partenza volontaria in tutti i casi estranei alla previsione di deroga dell'art. 7, paragrafo 4, della Direttiva CE n. 115 del 2008. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace in relazione al reato di ingresso e di soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato con applicazione della misura dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena pecuniaria è appellabile e non ricorribile per cassazione, atteso che la previsione di inappellabilità delle sentenze del giudice di pace è limitata a quelle di condanna alla sola pena pecuniaria (Sez. 1, n. 49871 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265417 - 01; Sez. 1, n. 52 del 1/12/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249435 - 01) 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere convertiti in appello, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] Convertiti i ricorsi in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore )1 [OSCURATO:PERSONA] ich I Bichi 5 , u2aLut, (3.AA A [OSCURATO:PERSONA]
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