Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 03216/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1393/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliata presso lo suo studio del 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 1393/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1393/2014 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 3216/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 secondo Avvocato, in Roma, via Lazio, n. 20/C -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, n. 35/18/2013, depositata il 14 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma (n.83/9/2011), che aveva parzialmente accolto il ricorso presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per gli anni 2003 e 2004, per IRES.

In particolare, il giudice d’appello reputava fondata la violazione degli articoli 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633.972, in quanto l’autorizzazione alla verifica non era stata firmata dal Capo dell’ufficio ma soltanto dal delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], quale [OSCURATO:PERSONA], con la disposizione n. 132 del 29 novembre 2007.

Tale disposizione di servizio non poteva assumere carattere di valido trasferimento di compiti.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resiste con controricorso la società.

4. La società ha depositato istanza di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, provvedendo al versamento della prima rata relativamente ai periodi di imposta 2003 e 2004. 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 1393/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1393/2014 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 3216/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 5.La società ha depositata anche memoria scritta, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 33 del d.P.R. n. 600 del 1972 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972”.

L’asserito vizio dell’autorizzazione alla verifica ed all’accesso presso i locali dell’impresa, tra l’altro non sussistente, non avrebbe potuto comportare, in ogni caso, l’annullamento degli atti impositivi.

Invero, da un lato, era agli atti il provvedimento di autorizzazione all’accesso nei locali commerciali della [OSCURATO:SOCIETA]., con provvedimento a firma del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] (”per il Direttore dr. [OSCURATO:PERSONA]”), e dall’altro, l’eventuale violazione del disposto di cui all’art. 33, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, non avrebbe potuto comportare in alcun caso l’illegittimità dell’avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta “in subordine: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 61 del d.lgs. n. 300 del 1999, degli articoli 1,5 e 11 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate (pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001), nonché degli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 165 2001, in relazione all’art. 60, primo comma, n. 3, c.p.c.

“.

L’autorizzazione alla verifica poteva essere oggetto di delega da parte del direttore dell’ufficio ad altro dirigente, nella specie il [OSCURATO:PERSONA]; tale delega è stata pacificamente conferita come risulta dagli atti di causa. 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 1393/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1393/2014 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 3216/2022 Data pubblicazione 02/02/2022

3. Deve dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv in l. n. 136 del 2018.

3.1. Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del cit. d.l. n. 119 del 2018, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione.

In atti, infatti, si rinviene la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018, conv in l. n. 136 del 2018, con indicazione degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione (R7Y030300704/2008 e THL032102596/2009), del valore della controversia pari, rispettivamente, ad euro 271.947,00 e euro 243.161,00, dell’importo lordo dovuto pari, rispettivamente ad euro 40.792,05 ed euro 36.549,15, del numero di rate da pagare (20), dell’importo versato per la definizione della prima rata pari, rispettivamente, ad euro 2.039,60 ed euro 1.827,46, con indicazione della la data dei versamenti del 21 maggio 2019.

Sono stati prodotti anche i modelli F24 recante, rispettivamente, la somma di euro 2.039,60 ed euro 1.827,46, oltre alla attestazione della ricevuta telematica della domanda di definizione agevolata.

L’art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv in l. n. 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo della prima rata entro il 31 maggio 2019”.

3.2. Inoltre, entro il 31 dicembre 2021 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 1393/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1393/2014 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 3216/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 d.l. n. 119 del 2018 né risulta che sia stato emesso un provvedimento di diniego del condono.

4. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv in l. n. 136 del 2018.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 1393/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1393/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, elettivamente domiciliata presso lo suo studio del 1Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 1393/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1393/2014 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 3216/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 secondo Avvocato, in Roma, via Lazio, n. 20/C -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, n. 35/18/2013, depositata il 14 maggio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parma (n.83/9/2011), che aveva parzialmente accolto il ricorso presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per gli anni 2003 e 2004, per IRES. In particolare, il giudice d’appello reputava fondata la violazione degli articoli 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633.972, in quanto l’autorizzazione alla verifica non era stata firmata dal Capo dell’ufficio ma soltanto dal delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], quale [OSCURATO:PERSONA], con la disposizione n. 132 del 29 novembre 2007. Tale disposizione di servizio non poteva assumere carattere di valido trasferimento di compiti. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. 3. Resiste con controricorso la società. 4. La società ha depositato istanza di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, provvedendo al versamento della prima rata relativamente ai periodi di imposta 2003 e 2004. 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 1393/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1393/2014 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 3216/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 5.La società ha depositata anche memoria scritta, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 33 del d.P.R. n. 600 del 1972 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972”. L’asserito vizio dell’autorizzazione alla verifica ed all’accesso presso i locali dell’impresa, tra l’altro non sussistente, non avrebbe potuto comportare, in ogni caso, l’annullamento degli atti impositivi. Invero, da un lato, era agli atti il provvedimento di autorizzazione all’accesso nei locali commerciali della [OSCURATO:SOCIETA]., con provvedimento a firma del [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA] (”per il Direttore dr. [OSCURATO:PERSONA]”), e dall’altro, l’eventuale violazione del disposto di cui all’art. 33, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, non avrebbe potuto comportare in alcun caso l’illegittimità dell’avviso di accertamento. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta “in subordine: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 61 del d.lgs. n. 300 del 1999, degli articoli 1,5 e 11 del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrate (pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001), nonché degli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 165 2001, in relazione all’art. 60, primo comma, n. 3, c.p.c. “. L’autorizzazione alla verifica poteva essere oggetto di delega da parte del direttore dell’ufficio ad altro dirigente, nella specie il [OSCURATO:PERSONA]; tale delega è stata pacificamente conferita come risulta dagli atti di causa. 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 1393/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1393/2014 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 3216/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 3. Deve dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv in l. n. 136 del 2018. 3.1. Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 6, comma 10, del cit. d.l. n. 119 del 2018, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione. In atti, infatti, si rinviene la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, del d.l. n. 119 del 2018, conv in l. n. 136 del 2018, con indicazione degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione (R7Y030300704/2008 e THL032102596/2009), del valore della controversia pari, rispettivamente, ad euro 271.947,00 e euro 243.161,00, dell’importo lordo dovuto pari, rispettivamente ad euro 40.792,05 ed euro 36.549,15, del numero di rate da pagare (20), dell’importo versato per la definizione della prima rata pari, rispettivamente, ad euro 2.039,60 ed euro 1.827,46, con indicazione della la data dei versamenti del 21 maggio 2019. Sono stati prodotti anche i modelli F24 recante, rispettivamente, la somma di euro 2.039,60 ed euro 1.827,46, oltre alla attestazione della ricevuta telematica della domanda di definizione agevolata. L’art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv in l. n. 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo della prima rata entro il 31 maggio 2019”. 3.2. Inoltre, entro il 31 dicembre 2021 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 1393/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 1393/2014 Numero sezionale 257/2022 Numero di raccolta generale 3216/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 d.l. n. 119 del 2018 né risulta che sia stato emesso un provvedimento di diniego del condono. 4. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv in l. n. 136 del 2018. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 1393/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E
Sentenza Cassazione n. 03216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris