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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15858/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9156/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - ADER, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n. 581/2023 depositata i l 13/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia (hinc: CGT2), con la sentenza n. 581/2023 depositata in data 13/02/2023, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (hinc: ADER), contro la sentenza n. 73/2021 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pavia aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di intimazione e tre cartelle di pagamento relative agli anni di imposta 2005-2012.

2. La CGT2 ha rilevato che, per quanto riguarda l’atto di intimazione, mancava agli atti la notificazione, con la conseguenza che doveva essere respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione.

2.1. Con riferimento alle tre cartelle di pagamento ha, poi, evidenziato che, in un caso era mancata la prova della notificazione; in un altro caso (in cui la notifica era stata eseguita mediante consegna della raccomandata a un familiare) mancava la prova della raccomandata informativa, mentre nel terzo caso alla regolare notificazione della cartella non erano seguiti atti di natura esecutiva, con la conseguente prescrizione del tributo.

3. Contro la sentenza della CGT2 l’ADER ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.

4. Il contribuente non si è costituito.

Considerato che:

1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso non è stato notificato dalla parte ricorrente all’Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di secondo grado, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata davanti a questa Corte (« L’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva …»).

1.1. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M rinvia la causa ad altro ruolo; fissa alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso all’Agenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9156/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - ADER, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA n. 581/2023 depositata i l 13/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia (hinc: CGT2), con la sentenza n. 581/2023 depositata in data 13/02/2023, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (hinc: ADER), contro la sentenza n. 73/2021 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pavia aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di intimazione e tre cartelle di pagamento relative agli anni di imposta 2005-2012. 2. La CGT2 ha rilevato che, per quanto riguarda l’atto di intimazione, mancava agli atti la notificazione, con la conseguenza che doveva essere respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione. 2.1. Con riferimento alle tre cartelle di pagamento ha, poi, evidenziato che, in un caso era mancata la prova della notificazione; in un altro caso (in cui la notifica era stata eseguita mediante consegna della raccomandata a un familiare) mancava la prova della raccomandata informativa, mentre nel terzo caso alla regolare notificazione della cartella non erano seguiti atti di natura esecutiva, con la conseguente prescrizione del tributo. 3. Contro la sentenza della CGT2 l’ADER ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi. 4. Il contribuente non si è costituito. Considerato che: 1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso non è stato notificato dalla parte ricorrente all’Agenzia delle Entrate, parte del giudizio di secondo grado, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata davanti a questa Corte (« L’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva …»). 1.1. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. P.Q.M rinvia la causa ad altro ruolo; fissa alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso all’Agenz
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