CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 17132/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16614/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREn. 1275/2016 , depositata i l 31/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:SOCIETA]. ebbe a notificare al Comune di Alife l’atto di ingiunzione fiscale n.5599/2010/8 per l’importo di euro 103.155,83= per il mancato pagamento del canone idrico- relativamente all’anno 2007- per il consumo di acqua proveniente dai fontanini pubblici e dalle bocche antincendio, sulla scorta della fattura n.6387/2007, rimasta impagata. Il Comune consorziato propose opposizione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ravvisato un atto ascrivibile al tipo dell’ingiunzione fiscale di cui alll’art.2 del R.D. n.639/1910, ha accolto l’opposizione. Il Tribunale ha affermato che il regolamento di distribuzione dell’acqua potabile del 27/01/98 n.50 depositato dalla [OSCURATO:SOCIETA], valevole fino a prova contraria nei confronti del Comune di Alife consorziato, per il quale era stato effettuato anche il censimento dei fontanini pubblici, consentiva di ritenere superata tra le parti la convenzione del 1962 e, dunque, assoggettato alle regole generali di tariffazione dei consumi idrici anche il Comune. Ha, tuttavia, accolto l’opposizione e revocato l’ingiunzione ritenendo non certa la quantificazione della somma dovuta per la mancanza del titolo, sul rilievo che non era stato depositato agli atti alcun contratto per la gestione dei fontanini pubblici da cui desumere eventualmente anche la tariffa per mc/die come stabilita in via preventiva ed invece unilateralmente indicata, a quanto constava, da [OSCURATO:SOCIETA] nella fattura notificata all’ente, nonostante la stipula del contratto risultasse doverosa alla stregua dello stesso regolamento prodotto. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso con due mezzi per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1275/2016, depositata il 31/3/2016, per effetto dell’ordinanza ex art.348 bis cod.proc.civ. resa dalla Corte di Napoli in data 2/5/2017 che ha dichiarato inammissibile l’appello; ha resistito con controricorso il Comune di Alife. [OSCURATO:PERSONA] Lavoroè rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Con il primo motivo si denuncia l’omessa esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che viene individuato nella circostanza che le tariffe erano state introdotte in via generale dall’art.1 dell’allegato B del regolamento per l’acquedotto del [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro per ogni tipo di utilizzo, compreso quello delle fontane pubbliche, e che la quantificazione dell’effettivo corrispettivo era disciplinato dall’art.29 del regolamento mediante una quantificazione forfettizzata in mc 8,64 giornalieri, regolamento la cui deliberazione era competenza dell’assemblea dei consorziati, tra i quali rientrava il Comune di Alife. Se ne deduce, da parte della ricorrente, che la quantificazione del credito era frutto di una operazione matematica sulla base di elementipredeterminati ed oggettivi, per cui non poteva affermarsi che la quantificazione della somma ingiunta era priva del carattere di certezza. Il primo motivo è inammissibile Va ricordato che «Nel caso in cui l'appello sia stato dichiarato inammissibile exart. 348 - ter c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la diversa formulazione deimotivi, che trova giustificazione nella natura del ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i vizi previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c. , non comportando la dichiarazione di inammissibilità dell'appello sostanziali modificazioni nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per la necessità che l'impugnazione sia rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado e per l'esclusione della deducibilità del vizio di motivazione.» (Cass. n. 23320 del 27/09/2018) e che «In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente indicato come e dove la questione posta con il motivo fosse stata prospettata dinanzi al giudice che aveva pronunciato la sentenza, dovendosi, per l'effetto, considerare preclusa la sua proposizione in appello, trattandosi di questione nuova).» (Cass. n. 21369 del 06/10/2020; Cass. n. 2784 del 12/02/2015). Nel caso di specie, in disparte la possibile inammissibilità ex art.348 ter, comma quarto, cod.proc.civ., della censura svolta come vizio di motivazione, è decisivo osservare che la parte non ha fornito alcuna indicazione sul fatto che la questione sollevata in sede di legittimità fosse stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame. 3.- Co n il secondo motivo si denuncia la violazione/o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. La ricorrente assume che la sentenza di primo grado è stata emessa in violazione della norma anzidetta perché ha accolto un’eccezione di nullità dell’ingiunzione del Comune, il quale aveva denunciato che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva provato l’avvenuta comunicazione al Comune ingiunto degli aggiornamenti tariffari, né prodotto i contratti sottoscritti, che era stata sollevata solo con le note difensive, e non già in ricorso. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, fondata non già sull’eccezione sollevata dal Comune, ma sul criterio di ripartizione degli oneri probatori connessi al procedimento di ingiunzione utilizzato. Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 il soggetto opposto assume la posizione sostanziale di attore, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava su questo l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cass. n. 10821 del 24/07/2002; Cass. n. 23346 del 26/07/2022). Nel caso in esame il Comune di Alife propose opposizione per svariate ragioni, deducendo anche e sin da subito (come si evince dalla sintesi del fatto contenuta proprio nel ricorso, fol.2) la nullità dell’ingiunzione fiscale per mancanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. In ragione della anzidetta ripartizione degli oneri probatori, era [OSCURATO:SOCIETA] a dover dimostrare la ricorrenza del titolo e della certezza e liquidità del credito, ed il Tribunale proprio sulla scorta della documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] a tal fine (regolamento n.50/1998) ha ritenuto che tale prova non fosse stata data. Ne consegue che la questione proposta in relazione all’eccezione sollevata dal Comune, peraltro non assistita dalla doverosa specificità, è priva di diretto rilievo e, quindi, inammissibile. 4.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile . Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio delcontributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; -Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 5.400,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament