CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], qual legale rappresentante dell’Associazione omonima, sedente in Palermo; -intimato - avverso la sentenza n. 4855/01/2020 , pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, pubblicata il 21 settembre 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La contribuente impugnava il provvedimento di diniego d’iscrizione all’[OSCURATO:PERSONA] delle Onlus, motivato sull’asserita Oggetto:difetto di motivazione assenza di attività concretamente rivolta a soggetti svantaggiati, componenti di collettività, aiuti umanitari. La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia, confermava la sentenza di primo grado. 2. Ricorre in cassazione l’Ente impositore affidandosi a due motivi. La contribuente è rimasta intimata, ma non risulta prodotta la ricevuta della relativa notificazione. Ragioni della decisione 1. Come premesso fa difetto,nella specie , la prova dell’avviso di ricevimento della notifica, effettuata a mezzo posta, dalla quale possa evincersi il compimento del processo notificatorio medesimo. In proposito, va ricordato che “ Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20778). Da quanto precede consegue quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. 2. Nulla per le spese essendo la contribuente intimata. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità