CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10572/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato atteso che nelle conclusioni la difesa aveva formulato una serie di richieste subordinate tra cui l'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. e nel caso di mancato accoglimento, il minimo della pena e i benefici di legge; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2), nell'accogliere la seconda delle richieste ha implicitamente escluso la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'art.131 bis cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il con nsore Il