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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22514/2026

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del riesame di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 9 dicembre 2025, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazioneper delinquere di stampo mafioso.Con provvedimento del 9 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli – Sezioneriesame –, nel rigettare il ricorso proposto dall’indagato, ha confermato ilprovvedimento cautelare.2.

Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, articolando quattro motivi di seguito enunciati negli stretti limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc.pen.Sostiene che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto dell’istanza su un «merorichiamo alla natura del reato associativo contestato, alla presunta intraneità delricorrente al sodalizio», senza procedere ad alcuna valutazione concreta, attualee individualizzata delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo direiterazione.Assume che l’ordinanza impugnata ometta di indicare elementi recentisintomatici di pericolosità, trascuri la posizione personale dell’indagato e lapossibilità di applicare misure meno afflittive.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e 13e 27 Cost.Sostiene che il Tribunale avrebbe escluso in modo apodittico l’idoneità dimisure meno afflittive, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., senza svolgere alcuna concreta valutazione sullapossibilità di applicare misure meno afflittive.

Assume che l’ordinanza ometta diindicare le ragioni dell’inidoneità degli arresti domiciliari, né spieghi in che modo ilricorrente potrebbe continuare a delinquere, se sottoposto a regime cautelare2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.Sostiene che il Tribunale avrebbe rigettato l’istanza senza esaminare néconfutare gli elementi offerti dalla difesa, in particolare la documentazionesulla loro incidenza in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e alla possibilitàdi applicare misure meno afflittive.

Il Tribunale non avrebbe dedicato «una solariga alla valutazione di tali elementi».2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 13 e 27Cost.Sostiene che l’ordinanza impugnata si porrebbe «in aperto contrasto con ilprincipio – di rango costituzionale e sovranazionale – secondo cui la limitazionedella libertà personale può essere disposta solo quale extrema ratio, allorquandoogni altra misura risulti inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari».Il Tribunale avrebbe disposto la custodia cautelare in carcere senza alcuneffettivo bilanciamento tra le esigenze cautelari e il diritto alla libertà personale.

Ilricorrente assume che la misura sia stata applicata in via sostanzialmenteautomatica, sulla sola base del titolo di reato, senza dimostrare né l’attualità delpericolo né l’impossibilità di ricorrere a provvedimenti meno afflittivi.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.I quattro motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente,essendo tutti relativi alle esigenze cautelari – sono inammissibili.Il ricorrente, invero, contesta il provvedimento impugnato, nella parte relativaalle esigenze cautelari, formulando delle censure generiche e assertive, senzaconfrontarsi con le argomentazioni spese dal Tribunale e senza tenere conto delladoppia presunzione relativa operante in materia.Con specifico riferimento a tale profilo, dall’ordinanza impugnata, emerge che,nel caso in esame, non solo non vi era alcun elemento dal quale potere desumerela recisione dei legami tra l’indagato e il sodalizio criminale, ma pure che glielementi significativi della partecipazione al clan erano anche recenti.Il Tribunale, in ogni caso, si è fatto carico di argomentare in ordine allapossibilità di applicare misure meno afflittive, evidenziando come esserisulterebbero del tutto inidonee a interrompere «gli stabili e atavici legamicamorristici e familiari» tra il [OSCURATO:PERSONA] e la consorteria criminale di appartenenza.Sotto tale profilo, ha evidenziato non solo la pessima personalità dell’indagato,evidenziata dai suoi precedenti penali, ma anche la precedente condanna per ilmedesimo reato associativo, che non era stata sufficiente a “spezzare” il legametra il [OSCURATO:PERSONA] e il clan.Va, infine, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ilTribunale ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa, relativaall’attività lavorativa svolta dall’indagato, ritenendola scarsamente significativa,impedito a [OSCURATO:PERSONA] di porsi a disposizione del clan».2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 10 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 9 dicembre 2025, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazioneper delinquere di stampo mafioso.Con provvedimento del 9 gennaio 2026, il Tribunale di Napoli – Sezioneriesame –, nel rigettare il ricorso proposto dall’indagato, ha confermato ilprovvedimento cautelare.2. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, articolando quattro motivi di seguito enunciati negli stretti limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc.pen.Sostiene che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto dell’istanza su un «merorichiamo alla natura del reato associativo contestato, alla presunta intraneità delricorrente al sodalizio», senza procedere ad alcuna valutazione concreta, attualee individualizzata delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo direiterazione.Assume che l’ordinanza impugnata ometta di indicare elementi recentisintomatici di pericolosità, trascuri la posizione personale dell’indagato e lapossibilità di applicare misure meno afflittive.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e 13e 27 Cost.Sostiene che il Tribunale avrebbe escluso in modo apodittico l’idoneità dimisure meno afflittive, limitandosi a richiamare la presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., senza svolgere alcuna concreta valutazione sullapossibilità di applicare misure meno afflittive. Assume che l’ordinanza ometta diindicare le ragioni dell’inidoneità degli arresti domiciliari, né spieghi in che modo ilricorrente potrebbe continuare a delinquere, se sottoposto a regime cautelare2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e diinosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.Sostiene che il Tribunale avrebbe rigettato l’istanza senza esaminare néconfutare gli elementi offerti dalla difesa, in particolare la documentazionesulla loro incidenza in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e alla possibilitàdi applicare misure meno afflittive. Il Tribunale non avrebbe dedicato «una solariga alla valutazione di tali elementi».2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 13 e 27Cost.Sostiene che l’ordinanza impugnata si porrebbe «in aperto contrasto con ilprincipio – di rango costituzionale e sovranazionale – secondo cui la limitazionedella libertà personale può essere disposta solo quale extrema ratio, allorquandoogni altra misura risulti inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari».Il Tribunale avrebbe disposto la custodia cautelare in carcere senza alcuneffettivo bilanciamento tra le esigenze cautelari e il diritto alla libertà personale. Ilricorrente assume che la misura sia stata applicata in via sostanzialmenteautomatica, sulla sola base del titolo di reato, senza dimostrare né l’attualità delpericolo né l’impossibilità di ricorrere a provvedimenti meno afflittivi.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.I quattro motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente,essendo tutti relativi alle esigenze cautelari – sono inammissibili.Il ricorrente, invero, contesta il provvedimento impugnato, nella parte relativaalle esigenze cautelari, formulando delle censure generiche e assertive, senzaconfrontarsi con le argomentazioni spese dal Tribunale e senza tenere conto delladoppia presunzione relativa operante in materia.Con specifico riferimento a tale profilo, dall’ordinanza impugnata, emerge che,nel caso in esame, non solo non vi era alcun elemento dal quale potere desumerela recisione dei legami tra l’indagato e il sodalizio criminale, ma pure che glielementi significativi della partecipazione al clan erano anche recenti.Il Tribunale, in ogni caso, si è fatto carico di argomentare in ordine allapossibilità di applicare misure meno afflittive, evidenziando come esserisulterebbero del tutto inidonee a interrompere «gli stabili e atavici legamicamorristici e familiari» tra il [OSCURATO:PERSONA] e la consorteria criminale di appartenenza.Sotto tale profilo, ha evidenziato non solo la pessima personalità dell’indagato,evidenziata dai suoi precedenti penali, ma anche la precedente condanna per ilmedesimo reato associativo, che non era stata sufficiente a “spezzare” il legametra il [OSCURATO:PERSONA] e il clan.Va, infine, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ilTribunale ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa, relativaall’attività lavorativa svolta dall’indagato, ritenendola scarsamente significativa,impedito a [OSCURATO:PERSONA] di porsi a disposizione del clan».2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 10 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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