CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 16074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23632/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] n. 73/2003 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliato in Roma, via Orazio n. 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale congiunta al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via delle Celidonie n. 25, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale congiunta al controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -controricorrente rispetto al ricorso incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 826/2018 depositata il9/2/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 19891/2011, in accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, GTF) contro [OSCURATO:PERSONA], dichiarò l’inefficacia exart. 67, comma 2, l. fall. dell’atto del 23 luglio 2002 col quale GTF in bonis aveva venduto al convenuto nove unità immobiliari. Respinse, invece, per difetto di prova dell’ eventus damn i, l a domanda di revocatoria ordinaria dei contratti preliminari di vendita di altri quattroappartamenti ( sottoscritti dalla società poi fallita e da Bigonzi nel febbraio e nel dicembre del 2000 ) originariamente avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], oltre che nei confronti del medesimo convenuto, anche contro i terzi cui questi aveva a sua volta promesso in vendita gli immobili e cheavevano stipulato con GTF i contratti definitivi. Con questi ultimi, però, l ’attore aveva successivamente transatto la lite , insistendo per la condanna d i Bigonzi al solo pagamento di una somma equivalente al valore dei beni, non più acquisibili all’attivo, e al risarcimento del danno. 2. La sentenza fu impugnata in via principale da Bigonzi e in via incidentale dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.La Corte d’appello di Roma, con sentenza parziale del 3 febbraio 2017, rigettòl’impugnazione principale, rilevando che gli elementi di fatto valorizzati dal primo giudice deponevano inequivocabilmente per la conoscenza, in capo all’acquirente, della condizione di insolvenza della società venditrice , e, con contestuale ordinanza, dispose ctu per accertare: i) a quanto ammontava il credito di GTF per il pagamento del prezzo pattuito nei preliminari; ii) quali somme Bigonzi avesse eventualmente versato alla promittente venditrice in adempimento di tali contratti; iii) quali somme il [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto a seguito delle transazioni concluse con i soggetti che avevano stipulato i contratti definitivi; iv) se questi ultimi si fossero accollati le rate del mutuo frazionato gravante su ciascun immobile e quale ne fosse l’ammontare. Infine, con sentenza definitiva del 9 febbraio 2018, , la corte del merito rigettò anche l’appello incidentale , osservando che difettavano i presupposti per la revocaex art. 2901 c.c. dei contratti preliminari, poiché gli stessi non avevano comportato la definitiva e potenzialmente pregiudizievole uscita dei beni dal patrimonio della società poi fallita , e che risultava pertanto infondata anche la domanda risarcitoria, espressamente dipendente, per come formulata, all’accoglimento di quella revocatoria.. Aggiunse che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva neppure provato il danno nella misura allegata, sia perché non aveva tenuto conto della conclusione dei contratti definitivie de l conseguente pagamento del prezzo degli immobili, anche attraverso l ’accollo del mutuo da parte de gli acquirenti, sia perché non aveva indicato l’ammontare degli importi pervenuti alla massa attivaa seguito d e lle transazioni concluse con tali soggetti. 3. [OSCURATO:PERSONA] GTF ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenza definitiva,. prospettando quindici motivi di doglianza; [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, col quale ha avanzato ricorso incidentale , per due motivi, avverso la sentenza non definitiva, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Ilprimo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 101, 88, 112, 113, 115, 116, 167, 132 n. 4, 277 e 342 cod. proc. civ., 2697 e 2698 cod. civ., per avere la corte distrettuale respinto la domanda di revocatoria ordinaria sulla base di questioni di fatto e di diritto su cui il tribunale si era già pronunciato e che , non avendo formato oggetto di impugnazione , erano coperte da giudicato; rileva in particolare il ricorrente che mentre il primo giudice, con statuizioni non censurate, aveva ritenuto che le stipule dei contratti definitivi intervenute fra GTF e i subacquirenti di Bigonzi fossero conseguenza dei preliminari e che pertanto, pur non potendosi più dichiarare l’inefficacia degli atti a seguito delle intervenute transazioni, la domanda ex art. 2901 c.c. conservava un suo interesse per la procedura, finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno, la corte distrettuale ha respinto l ’ appello sulla base di una ricostruzione dei fatti che vedeva i quattro preliminari “superati” dalla stipula dei definitivi. 4.1 Il motivo è manifestamente infondato, poiché il tribunale non aveva accertato l’astratta revocabilità dei contratti preliminari, ma aveva al contrario ritenuto insussistente il presupposto oggettivo dell’azione ex art. 2901 c.c. costituito dall’eventus damni. Bigonzi non era dunque tenuto a impugnare in via incidentale la decisione solo per contestarne le premesse fattuali, sulle quali non poteva formarsi alcun giudicato stante la loro irrilevanza rispetto alla statuizione di rigetto, e non era precluso algiudice di secondo grado di rilevare l’infondatezza della domanda sulla scorta di ragioni difatto e didiritto, in tesi, diverse da quelle individuate dal tribunale (ma in realtà, come fra breve si dirà, con esse sostanzialmente coincidenti). 5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., 101, 112, 113, 115, 116, 167, 132, 127, 175, 277 e 342 cod. proc. civ.: a dire del [OSCURATO:PERSONA], la c orte d’appello, pu r avendo pronunciato una sentenza non definitiva che presupponeva l’accoglimento dei motivi di appello in ordine alla sussistenza dell’eventus damni, edunque la revocabilità deipreliminari impugnati, e dopo aver ammesso una C.T.U. volta a quantificare il risarcimento sulla base di tale presupposto, nella sentenza definitiva avrebbe rimesso in discussione tale revocabilità, in contrasto con la propria precedente statuizione. 5.1Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., 101, 277, 279 e 281 - sexies cod. proc. civ. per avere la c orte d’appello, dopo aver pronunciato una sentenza non definitiva che preludeva alla sola quantificazione del danno, modificato il thema decidendum, in violazione del contraddittorio, senza consentire alle partineppure la discussione orale. 5.2Il quarto motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 111 e 24 Cost., 101, 127 e 175 cod. proc. civ.per avere la corte d’appello definito la causa ravvisando l’infondatezza della domanda di revocatoria dei preliminarisenza disporre lo scambio delle comparse conclusionali ed impedendo così il contraddittorio su una questione nuova posta a fondamento della decisione. 6. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. La corte di merito, con la sentenza non definitiva del 3 febbraio 2017, dopo aver respinto l’appello principale, si è limitata a constatare, con riguardo a quello incidentale, che Bigonzi non aveva riproposto l’eccezione di prescrizione dell’azione pauliana sollevata in primo grado, che doveva perciò ritenersi rinunciata, ed ha poi ritenuto di disporre una consulenza tecnica al fine di stabilire l’ammontare delle somme pretese dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo risarcitorio“se fosse accolto l’appello incidentale” (v.pag. 11 della sentenza del 3.11. 2017). Il ricorso al periodo ipotetico non lascia dubbi in ordine alla mancata adozione di qualsiasi statuizione in merito alla revocabilità degli atti impugnati. Va escluso, di conseguenza, che ilgiudice d’appello, nel rilevare con la sentenza definitiva la mancanza dei presupposti costitutivi dell’azione proposta, si sia posta in contrasto con le proprie precedenti statuizioni o abbia “spostato” il thema decidendum, che ha invece compiutamente analizzato. E’ d’altro canto evidente che la questione concernente la sussistenza, o meno, dei fatti costitutivi del diritto azionato era già ricompresa nell’oggetto del giudizio,come posto dalla domanda del [OSCURATO:PERSONA], sicché rispetto ad essa non doveva trovava applicazione il disposto dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ.. La scelta del procedimento decisorio previsto dal combinato disposto degli artt. 352 e 281-sexiescod. proc. civ. rientrava poi nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito (Cass. 22094/2019) e non può essere sindacata inquesta sede. 7. Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1326, 1351, 1406 e 1470 cod. civ., 112 e 132 cod. proc. civ., per aver la c orte di merito erroneamente ricostruito la fattispecie astratta sottoposta alla sua decisione,ritenendo che un contratto definitivo di vendita “superi” e sostituisca sempre il preliminare, anche nel caso in cui i due negozi siano intervenuti fra partidiverse. 7.1 Il sesto motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1326, 1351, 1406 e 1470 cod. civ., 113, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., per aver la corte di merito ritenuto che i contratti preliminari fossero stati sostituiti dai definitivi in base ad una motivazione insufficiente ed illogica, non essendo stata dimostrata l’intervenuta cessione dei primi e non essendo pertanto possibile comprendere come potesse operare la sostituzione rispetto a negozi con parti non coincidenti. 7.2 Il settimo motivo assume che la sentenza definitiva, là dove ha ritenuto che non fosse possibile disporre la revoca dei contratti preliminari impugnati perché “superati” dai contratti definitivi di vendita, collida e si ponga in aperto contrasto con la motivazione della sentenza non definitiva, che, invece, aveva ravvisato la revocabilità dei contratti collegati succedutisi nel tempo, il cui scopo andava oltre la loro causa tipica. 8. I tre motivi, fra loro connessi e suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. 8.1.La corte di merito, dopo aver registrato, in via preliminare, l’avvenuta proposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un’azione revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. rispetto ai quattro contratti preliminari conclusi fra G.T.F. in bonise Bigonzi, ha escluso la sua fondatezza in ragione del fatto che in linea generale il contratto preliminare non comporta la definitiva e potenzialmente pregiudizievole uscita dei beni dal patrimonio della società poi fallita. La domanda proposta, quindi, è stata esaminata e rigettata in ragione non delle caratteristiche del contratto definitivo che aveva fatto seguito al preliminare, bensì dell’inidoneità, in sé, di quest’ultimo negozio a provocare l’eventus damni che deve necessariamente caratterizzare l’azione pauliana. I motivi in esame si appuntano su un’affermazione immediatamente successiva (circa il fatto che i preliminari erano stati “superati” dalla conclusione dei contratti definitivi) che non fonda in alcun modo la decisione ed è stata svolta dalla Corte d’appello soltanto ad abundantiam. Ne discende la loro inammissibilità: è evidente, infatti, che l'affermazione contestata, non avendo spiegato alcuna influenza sul dispositivo della sentenza, è improduttiva di effetti giuridici e non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (v. Cass. 8755/2018, Cass. 23635/2010). 9. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 112, 132 e 134 cod. proc. civ. per avere la c orte d’appelloerroneamente affermato che il F allimento ave va proposto la sola azione revocatoria ordinaria, in quanto la domanda di inefficacia era stata svolta, in via gradata, anche ai sensi degli artt. 64, 67, comma 2, e comma 1, n. 1 e 2, e 66 l. fall.. Inoltre, a dire del ricorrente principale, sarebbe rimasta inevasa la domanda, ulteriore e diversa rispetto alla restituzione del tantundem, di risarcimento del danno per il mancato godimento dei frutti a far data dalla notifica della citazione. 9. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 9.1 Le sentenze pronunziate dalla c orte d’appello riportano in epigrafe le conclusioni dell’appellante incidentale, con le quali sembra in effetti essere stata sollecitata la declaratoria di inefficacia dei preliminari anche ai sensi degli artt. 64, 67, comma 1, n. 1 e 2, e comma 2 l. fall.. La sentenza non definitiva, tuttavia, rappresenta a chiare lettere che il tribunale aveva respinto la sola azione revocatoria ordinaria (v. pag. 7 della decisione impugnata). Ne consegue che il ricorrente, in ossequio al disposto d e ll’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., avrebbe dovuto allegare specificamente al ricorso il proprio atto d’appello, o quantomeno richiamarne l’esatto contenuto per le parti di interesse: in difetto, non è dato a questa Corte di verificare la ricorrenza del denunciato error in procedendo, ovvero di accertare se la pluralità di domande avanzate nelle conclusioni fosse stata effettivamente sottoposta al vaglio del giudice di primo grado (a cuianzi, stando a quanto indicato a pag. 7 del ricorso, sembrerebbe che fosse stata domandata la sola “revocatoria ordinaria dei preliminari intervenuti con Bigonzi”) né se il [OSCURATO:PERSONA] avesse lamentato un vizio di omessa pronuncia del primo giudice in ordine a tali domande, per poi riproporle singolarmente (e non attraverso il mero richiamo delle conclusioni articolate in citazione), nel rispetto dell’art. 345 cod. proc. civ., all’interno dell’appello incidentale, per il caso di rigetto di quella di revocatoria ordinaria. Quanto appena rilevato vale, a maggior ragione, per la domanda di condanna al pagamento dei frutti, che non risulta neppure richiamata nelle conclusioni. 10. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 112, 132 e 134 cod. proc. civ., perché la corte d’appello non ha disposto in ordine alle spese di giudizio del procedimento di prime cure, omettendo quanto menodi negare il diritto e di motivarne le ragioni. 10.1. Il decimo lamenta la violazione e falsa applicazione delle stesse norme, perché la Corte di merito ha omesso di pronunciare anche sulla domanda relativa alle spese della C.T.U. svolta davanti al tribunale. 11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. In vero, sebbene la corte di merito abbia mancato di esaminare espressamente i motivi di impugnazione relativi alle spese –di lite e C.T.U. -di primo grado, occorre considerare che i giudici distrettuali hanno integralmente rigettato tanto l’appello principale, quanto l’appello incidentale. L’integrale rigetto di ambedue i gravami implica necessariamente un generale giudizio sulla correttezza della statuizione pronunciata dal primo giudice, sicché i motivi di appello relativi alla regolazione delle spese ivi contenuta devono intendersi implicitamente respinti e assorbiti dalla pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado. Non ricorre, pertanto, l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. 2830/2021). 12.Va a questo punto rilevato che la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’una riguardante l’an debeatur (per mancanza dell’eventus damni), l’altra concernente il quantum debeatur (per mancata dimostrazione del danno nellamisura allegata). Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes dec idendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass.11493/2018, Sez. 3, Cass. 2108/2012). Una volta constatata l’inammissibilità o l’infondatezza delle censure indirizzate alla prima ratio decidendi, non si potrà, dunque, che constatare l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle critiche rivolte alla seconda ratio, in termini di omessa pronuncia su un profilo della domanda di risarcimento. 13. Per questa ragione risultano inammissibili l’undicesimo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 127, 132 e 277 cod. proc. civ., non essendo comprensibile perché la corte di merito abbia voluto comunque pronunciarsi sul quantum sebbene avesse già escluso in radice il diritto), il dodicesimo motivo (che lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 24 Cost., 101, 112, 113, 115, 116, 127, 132, 134, 167, 175, 191, 210, 277 e 342 cod. proc. civ., 2697, 2698 e 2901 cod. civ., 64, 66 e 67 l. fall., per avere la sentenza definitiva inteso la C.T.U. come volta non a istruire la domanda revocatoria e risarcitoria, ma a quantificare una domanda di pagamento del prezzo), il tredicesimo motivo (che adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 127, 132, 191, 277 e 278 cod. proc. civ., perché la c orte di merito, dopo aver ravvisato con la sentenza non definitiva i presupposti di fatto e di diritto per pronunciare una sentenza definitiva e disposto, di conseguenza, l’espletamento di una C.T.U., ha affermato con quella definitiva che la curatela non aveva provato il danno nella misura allegata), il quattordicesimo motivo (che assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 127, 132, 191, 277 e 278 cod. proc. civ., perché la c orte di merito ha errato nell’individuare il prezzo effettivamente pagato a G.T.F.) e il quindicesimo motivo (che prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 118, 127, 132, 61, 191, 210, 277 e 278 cod. proc. civ., perché la c orte distrettuale non ha ordinato l’acquisizione degli atti di transazione necessari a rispondere ai quesiti assegnati al C.T.U.). Tutti questi mezzi, infatti, sono volti a contestare la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato il quantum debeatur, profilo che il ricorrente non ha interesse a contestare una volta escluso in via definitiva l’an debeatur. 13. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., perché la corte territoriale, malgrado la C.T.U. da essa disposta fosse stata funzionale soltanto al vaglio dell’appello presentato dalla procedura fallimentare, ha disposto, pur rigettando il gravame avversario, che le spese fossero sostenute in solido da entrambe le parti. 14. Il motivo non è fondato. La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento exartt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. 11068/2020, Cass. 17739/2016). A fortiorie per le medesime ragioni, le spese del consulente tecnico ben possono essere poste a carico di ambedue le parti in solido nell’ambito di un giudizio risoltosi con il rigetto delle domande presentate dall’uno e dall’altro dei contendenti, quand’anche l’incombente sia stato funzionale all’esame della pretesa presentata da uno solo di loro. 15. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta, ex art. 3 60, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso fra le parti, in quanto la c orte di merito, nel ravvisare la scientia decoctionisin capo al Bigonzi, non ha preso in esame la certificazione rilasciata dal tribunale attestante come a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. non esistessero procedure esecutive dal 2000 al 2007 e come, in costanza dei rogiti, non fossero pendenti procedure fallimentari. 16. Il motivo è inammissibile. Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass.16812/2018, Cass. 19150/2016). La documentazione non esaminata non aveva simili caratteristiche, dato che si limitava ad attestare, in termini negativi, la mancanza di procedure esecutive o di procedimenti prefallimentari, e dunque l'assenza di circostanze esterne idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza di GTF , ma non era di per sé sufficiente a infirmare i plurimi elementi dimostrativi della scientia decoctionis di Bigonzi valorizzati dalla corte di merito. 17. Per tutto quanto sopra esposto, devono essere respinti tanto il ricorso principale, quanto il ricorso incidentale. Le spese di lite vanno integralmente compensate, exart. 92, comma 2, cod. proc. civ., in ragione della reciproca soccombenzadelle parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge