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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1995

Cassazione n. 23716/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/03/1995 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge per non essere stata applicato l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata in caso risulti che il fatto commesso sia manifestazione di un'inclinazione al delitto, come nel caso di specie è stato motivato, anche in relazione alle modalità della condotta.

E ciò a prescindere dalla sussistenza della recidiva e dalla sua incidenza, come invece argomenta il ricorso, evocata dalla sentenza impugnata soltanto a rafforzare la motivazione autonomamente articolata rispetto a parametri concreti della fattispecie.

Il motivo, pertanto, è anche aspecifico. 3.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/03/1995 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge per non essere stata applicato l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata in caso risulti che il fatto commesso sia manifestazione di un'inclinazione al delitto, come nel caso di specie è stato motivato, anche in relazione alle modalità della condotta. E ciò a prescindere dalla sussistenza della recidiva e dalla sua incidenza, come invece argomenta il ricorso, evocata dalla sentenza impugnata soltanto a rafforzare la motivazione autonomamente articolata rispetto a parametri concreti della fattispecie. Il motivo, pertanto, è anche aspecifico. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23716/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris